Rassegna giurisprudenziale - Svizzera - ottobre-dicembre 2017

2018-01-23

Le sentenze segnalate non figurano ancora nella raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale. Per tale ragione risulta al momento impossibile indicare un riferimento che rinvii al loro testo completo. Non appena saranno pubblicate sarà comunque possibile reperirle presso il sito del Tribunale federale (https://www.bger.ch/) operando una semplice ricerca con il numero di incartamento indicato entro parentesi per ciascuna decisione.

1) Il Tribunale federale ha competenza in alcuni ambiti che riguardano l’esercizio dei diritti politici. È il caso, ad esempio, del controllo esercitato dal Tribunale federale sulle decisioni delle autorità cantonali incaricate di vagliare le iniziative popolari con riferimento ai limiti cui esse soggiacciono. Nel caso in commento il TF si è trovato a decidere in merito ad una iniziativa popolare che mirava ad abolire la cd “caccia speciale” nel Canton Grigioni (Sonderjagdinitiative). Per caccia speciale si intende un periodo extra di apertura della caccia, oltre alle 3 settimane ordinarie, autorizzato dalle autorità nel caso nel periodo ordinario non si riesca a raggiungere il volume di selvaggina da abbattere per garantire la rigenerazione di boschi e foreste. Va detto che insieme all’abolizione della caccia speciale, l’iniziativa propone l’aumento a 25 giorno del periodo di caccia ordinario. Per le istanze cantonali, che avevano respinto l’iniziativa, la soppressione del periodo di caccia speciale avrebbe potuto compromettere il raggiungimento degli obiettivi di tutela del patrimonio forestale. Il TF ha però rinviato l’iniziativa alle istane cantonali stesse per una nuova decisione ritenendo che siano comunque possibili interpretazioni che rendono l’iniziativa compatibile con il diritto superiore. Ad esempio, afferma il TF nella decisione, sarebbe possibile regolare il volume delle riserve di selvaggina anche per il tramite una caccia

Sentenza del’8 novembre 2017 in tema di iniziativa popolare (1C_208/2016)

Parole chiave: Democrazia diretta, iniziativa popolare, abrogazione, caccia,

 

2) La decisione testimonia dell’intransigenza delle autorità elvetiche nei confronti dei cosiddetti pirati della strada. I giudici confermano infatti la corretta interpretazione di una disposizione del Legge federale sulla circolazione stradale (art. 90, LCStr, RS 741.01), secondo la quale esiste una presunzione di rischio nelle ipotesi in cui i limiti di velocità siano superati di alcuni valori soglia espressamente indicati. In queste ipotesi la disposizione prevede la possibilità che venga applicata la pena prevista per guida pericolosa (art. 90 c. 3 LCStr), ossia la detenzione per un periodo compreso tra 1 e 4 anni. La sentenza, come si diceva, testimonia dell’intransigenza elvetica circa i comportamenti pericolosi alla guida, tanto più che i giudici di Losanna affermano chiaramente che la presunzione di rischio non ammette prova contraria. In altre parole, nelle situazioni descritte dalla disposizione in oggetto sussiste una presunzione di colpevolezza insuscettibile di prova contraria. Se in talune circostanze una situazione di rischio può ravvisarsi anche a velocità inferiori ai limiti segnalati dalla disposizione, a maggior ragione, sostengono i giudici del TF, superando tali limiti diventa impossibile esimersi dalla colpa dimostrando l’insussistenza del rischio.

Sentenza del 13 novembre 2017 in tema di condotta pericolosa di veicoli (6B_24/2017)

Parole chiave: Circolazione stradale, guida pericolosa, presunzione del rischio

 

3) Il caso riguarda l’assicurazione invalidità ed in particolare i mezzi di prova utilizzabili per determinare il diritto ad una rendita pensionistica in caso di malattie psichiche prive di cause organiche oggettivabili (cd dolori somatoformi). A tal proposito va precisato che il sistema assistenziale svizzero è di tipo prevalentemente privatistico. Esso prevede infatti che ogni cittadino debba obbligatoriamente sottoscrivere una assicurazione che copra le ipotesi di una sopravvenuta inabilità al lavoro (Assicurazione Invalidità, AI). Il sistema privatistico è contemperato dall’intervento dello Stato solo laddove in casi di indigenza il cittadino non sia in grado di provvedere autonomamente al pagamento del premio. Con ciò si comprende come risulti problematica la corresponsione di una rendita vitalizia nel caso di malattie che non presentano evidenze organiche oggettive, come nel caso, ad esempio, delle sindromi depressive.

Nella decisione in commento il TF rimette in discussione la sua precedente giurisprudenza, secondo la quale la corresponsione della rendita sarebbe stata dovuta nel caso in cui fosse dimostrabile una “resistenza alle terapie”. I giudici di Losanna riconoscono che il sistema di accertamento deve essere ben più complesso e prendere in considerazione, caso per caso, un considerevole numero di indicatori, tra cui l’intensità della diagnosi e dei sintomi, l’assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l’esito della stessa, gli sforzi fatti per un eventuale reinserimento professionale, le patologie associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata, insorgenza di limitazioni in diversi ambiti di vita.

Sentenza del 30 novembre 2017 in tema di assistenza sociale (8C_841/2016, 8C_130/2017)

Parole chiave: Assicurazione invalidità, malattie psichiche, accertamento ai fini della rendita, revirement giurisprudenziale

 

4) Curiosa decisione nella quale si contrappongono gli interessi di alcuni cittadini al riposo notturno all’interesse collettivo di preservare la tradizione di suonare le campane durante la notte ogni quarto d’ora. Il TF riconosce che in linea di principio il caso ricade nell’ambito di applicazione della normativa federale sulla tutela dell’ambiente, nello specifico per la parte relativa all’inquinamento acustico, anche se il Consiglio federale non ha fissato precisi livelli di tollerabilità delle emissioni. Ciononostante, procedendo ad un esame del singolo caso il TF ritiene debba prevalere l’interesse collettivo a sentir suonare le campane su quello individuale dei singoli che percepiscono tale suono come un disturbo del loro riposo notturno. Ciò in ragione della tradizione, comprovata dalla raccolta di firme contro il divieto (circa 2000 su un totale di 21800 abitanti nel comune), e della mancanza di evidenze scientifiche che provassero in modo oggettivo la dannosità delle emissioni sonore in questione. A tal proposito il TF ha considerato «troppo poco significativo e fondato» uno studio sul rumore del Politecnico federale di Zurigo (ETH) che individuava già a 40-45 decibel un livello di emissioni sufficiente a determinare il risveglio.

Il TF si era in passato già pronunciato sul tema. Nel 2000 per un caso che riguardava il comune di Bubikon, nel Canton Zurigo e nel 2010 per il comune di Gossau, anch’esso nel Canton Zurigo. Nel primo caso, come in quello in commento, il TF aveva fatto prevalere gli usi locali; nel secondo aveva negato l’esistenza di un diritto alla tranquillità assoluta durante la notte, affermando che tutti devono tollerare alcuni disturbi.

Sentenza del 13 dicembre 2017 in tema di inquinamento acustico (1C_383/2016, 1C_409/2016)

Parole chiave: Inquinamento acustico, bilanciamento degli interessi