Rassegna giurisprudenziale - Germania e Austria - ottobre-dicembre 2017

2018-01-23

Germania

A cura di P. Butturini, E. D’Orlando, F. Palermoe J. Woelk

(1) Il Tribunale costituzionale federale stabilisce che la previsione, al momento della registrazione anagrafica, della esclusiva opzione fra femminile e maschile, ponendo come sola alternativa ai due generi la non segnalazione del sesso, lede il diritto fondamentale allo sviluppo della personalità, sancito dall’art. 2 c. 1 Grundgesetz, e il principio essenziale del divieto di discriminazione (art. 3 c. 3 Grundgesetz) dal momento che il legislatore non riconosce un’indicazione positiva che risulti aderente all’identità sessuale di coloro che non si riconoscono nel sistema binario. Con tale decisione, i giudici costituzionali federali dichiarano l’illegittimità costituzionale dell’art. 21 c. 1 n. 3 e dell’art. 22 c. 3 della legge anagrafica (Personenstandgesetz) entrata in vigore il 7.5.2013.

BVerfG, 1. Senato, Sentenza 10 ottobre 2017 – 1 BvR 2019/16

Parole chiave: divieto di discriminazione, identità sessuale, diritto allo sviluppo della personalità

Link:

 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/10/rs20171010_1bvr201916.html

 

 

(2) Il Tribunale costituzionale federale dichiara che il governo federale non ha adempiuto al proprio dovere di fornire risposte alle richieste parlamentari riguardanti le condotte della Deutsche Bahn AG e la supervisione del mercato finanziario. Con ciò si dichiara la violazione dei diritti dei richiedenti e, più latamente, del Bundestag. Il governo federale ha fornito risposte incomplete e, su alcuni punti, ha rifiutato di rispondere alle questioni controverse relative agli accordi tra il governo federale e la Deutsche Bahn AG in merito agli investimenti pubblici nella rete ferroviaria.
La vicenda ha origine da un ricorso del 2010 presentato dai membri del Bundestag e dal gruppo parlamentare Bündnis 90 / die Grünen. Le norme della Legge Fondamentale oggetto di violazione sono le seguenti: l’art. 38 2. per., in tema di diritti e garanzie in capo al Bundestag, e l’art. 20 2. per. Grundgesetz, in tema di rappresentanza democratico-popolare in capo al Bundestag

BVerfG, 2. Senato, Sentenza 7 novembre 2017 – BvE 2/11

Parole chiave: diritti di informazione, investimenti pubblici, mercato finanziario.

Link: http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/11/es20171107_2bve000211.html

 

 

(3) Le disposizioni federali e quelle dei Länder sulla procedura di ammissione alle università pubbliche non sono conformi alla Legge fondamentale, nella parte riguardante l’ammissione allo studio di medicina. Le disposizioni quadro federali e le discipline dei Länder censurate in materia di distribuzione dei posti e di ammissione allo studio di medicina violano il diritto costituzionale all’uguaglianza dei candidati nella partecipazione all’offerta di studi universitari. Inoltre le disposizioni dei Länder sulla procedura di selezione delle università non disciplinano in modo sufficiente i requisiti copetri da riserva di legge. Entro il 31 dicembre 2019 il legislatore è chiamato ad adottare una nuova disciplina.

BVerfG, I Senato, Sentenza, 19 dicembre 2017 - 1 BvL 3/14, 1 BvL 4/14

Parole chiave: diritti allo studio, disciplina di ammissione alle università, studio di medicina

Link: http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/12/ls20171219_1bvl000314.html

 

 

 

(4) Il Tribunale costituzionale federale constata che rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia europea in altri procedimenti rispetto a quello della procedura d’urgenza pendente non comportano necessariamente un obbligo per il giudice a quo di accogliere o accogliere provvisoriamente il ricorso cautelare al fine di poter considerare la decisione della Corte di Giustizia. Il procedimento d’urgenza potrà avere successo soltanto se il rinvio promosso nel procedimento terzo risulti necessario e rilevante per la decisione del procedimento pendente. Con questa motivazione, la prima sezione del 2. Senato del Tribunale costituzionale federale rigetta il ricorso costituzionale individuale di una richiedente asilo. La ricorrente si era basata su domande poste in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia in altri procedimenti sull’ammissibilità dell’espulsione in altro Stato membro in cui vi sia da temere una violazione dei diritti umani qualora tale supposta violazione si possa verificare non già durante il procedimento per l’accertamento del diritto all’asilo, bensì dopo il riconoscimento di tale status. La ricorrente non aveva sufficientemente dimostrato la presenza di violazioni dei diritti umani nel Paese di destinazione nei confronti di chi ha già ottenuto l’asilo. Non ha pertanto senso attendere cercando di ottenere tutela nella causa principale, compreso un eventuale rinvio alla Corte di Giustizia.

BVerfG, 2. Senato, Ordinanza, 12 gennaio 2018 - 2 BvR 1872/17

Parole chiave: asilo politico - espulsione, rinvio pregiudiziale – presupposti, tutela cautelare, procedimento d’urgenza

Link: http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/12/rk20171214_2bvr187217.html

 

 

 

 

Austria 

A cura di E. D’Orlando, U. Haider-Quercia

(1) Il VfGH annulla una disposizione della legge sul diritto d'asilo che prevedeva, per i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio federale per gli stranieri e l'asilo relative a una richiesta di protezione internazionale, un termine ridotto di due settimane qualora la decisione fosse collegata con una misura di espulsione. Il termine ordinario per ricorrere, ai sensi della legge sui giudizi innanzi al tribunale amministrativo, è di quattro settimane e la sua riduzione, secondo la Corte costituzionale, è configurabile solo qualora accompagnata da misure organizzative e procedurali speciali che garantiscano anche una decisione tempestiva. Di qui il contrasto della disposizione con l'art. 136 Cost.

G 134/2017, G 207/2017 del 9.10.2017

Parole chiave: diritto di asilo; termine per ricorrere; diritto di difesa.

Link:

https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Entscheidung_G_134-2017_ua_Beschwerdefristen_Asyl.pdf

 

 

(2) Il VfGH nega la legittimazione del Comune a ricorre contro la decisione del Ministero degli Interni di allestire strutture per i richiedenti asilo. La normativa prevede che la legittimazione spetti al proprietario dell’immobile interessato, mentre essa non può essere riconosciuta al Comune sulla base del diritto all’autogoverno delle comunità locali, perché il Ministro degli Interni non agisce in questo caso come autorità di vigilanza, ma si limita a svolgere un compito conferitogli dalla Costituzionale federale.

E 692/2017 del 11.10.2017

Parole chiave: legittimazione a ricorrere; diritto all’autogoverno

Link:

https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Entscheidung_E_692-2017_Durchgriffsrecht_Wels_anonym.pdf

 

(3) Il VfGH porta a termine la piena equiparazione tra coppie omo- ed eterosessuali. Con riferimento al generale divieto di discriminazione, il VfGH annulla le norme del codice civile austriaco e della legge sulle unioni registrate (Eingetragene Partnerschaftsgesetz - EPG 2009) che costituiscono discipline diverse per le unioni registrate delle coppie omosessuali e il matrimonio contratto tra persone di sesso diverso.

VfGH, G 258-259/2017-9 del 4.12.2017

Parole chiave: coppie omosessuali, matrimonio, principio di eguaglianza

Link:

https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Entscheidung_G_258-2017_ua_Ehe_gleichgeschlechtl_Paare.pdf

 

 

(4) Il VfGH modifica la sua precedente giurisprudenza in tema di distinzione tra diritto penale giudiziario e diritto penale amministrativo e dichiara legittima la possibilità per le autorità amministrative indipendenti (nel caso che ha dato oggetto al giudizio, il garante dei mercati finanziari) di infliggere sanzioni pecuniarie anche di importi elevati.

VfGH, G 408/2016-31, G 412/2016-10, G 2/2017-9, G 21/2017-7, G 54/2017-7 del 13.12.2017

Parole chiave: diritto penale amministrativo, sanzioni pecuniarie

Link:

https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_G_408-2016_ua_Entscheidung_Bankwesengesetz.pdf