Rassegna giurisprudenziale - Svizzera - giugno-settembre 2017

2017-11-06

a cura di S. Gerotto

Sentenza del 27 settembre 2017 in tema di trasparenza (1C_394/2016)

Il Tribunale federale si trova a decidere su un ricorso presentato dalla nota associazione ambientalista Greenpeace, che si era vista negare il diritto di accedere alle informazioni relative alla quantità di materiale radioattivo immesso nell’atmosfera dalla centrale nucleare di Leibstadt, la più recente e grande centrale nucleare della Svizzera. Tale diritto era stato negato da una precedente decisione del Tribunale amministrativo federale sulla base di un ricorso della stessa centrale contro una decisione dell’organo di ispezione federale (Ispettorato federale della sicurezza nucleare – IFSN), il quale aveva ordinato di rendere disponibili i dati relativi ai vapori emessi nell’atmosfera. La decisione del TAF è stata impugnata da Greenpeace Svizzera di fronte al Tribunale federale. Quest’ultimo ha reputato che il diritto alla trasparenza garantito dalla Legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione del 17 dicembre 2004 (LTras, RS 152.3), ed in particolare dai suoi artt. 5 e 6, non subisce nel caso di specie limitazioni. In particolare, nel bilanciamento degli interessi tra segreto d’impresa e diritto alla confidenzialità, in rapporto all’interesse generale ad accedere alle informazioni in oggetto, quest’ultimo deve senz’altro prevalere.

Trasparenza, accesso alle informazioni, tutela ambientale, segreto d’impresa, bilanciamento degli interessi

 

Sentenza del 27 settembre 2017 in tema di trasparenza (1C_428/2016)

Sempre in tema di trasparenza e di bilanciamento con l’interesse pubblico, si colloca la decisione repertoriata con n. 1C_428/2016 e pronunciata, analogamente alla 1C_394/2016, il 27 settembre 2017. Il caso riguardava le informazioni relative agli incidenti delle 26 più grandi aziende di trasporti svizzere. Tali dati, in possesso del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e della comunicazione (DETEC), devono essere resi disponibili al pubblico, sostiene il TF, in virtù del prevalere dell’interesse pubblico su ogni altro interesse connesso, in particolare quello legato al segreto d’impresa.

Trasparenza, accesso alle informazioni, bilanciamento degli interessi

 

Sentenza del 6 settembre 2017 in tema di libertà sindacale (2C_499/2015)

La decisione riguarda la libertà sindacale, che nella Costituzione vigente figura nel catalogo dei diritti fondamentali (art. 28 nel Capitolo 1 del Titolo secondo). Nella decisione il TF si è trovato a dover decidere se il divieto di svolgere attività sindacale all’interno dei locali dell’amministrazione cantonale fosse un limite compatibile con la libertà sindacale tutelata dall’art. 28 Cost. Il TF riconosce che è possibile prevedere alcuni limiti, quali ad esempio l’obbligo di annunciare le visite, ma che un divieto totale risulta sicuramente incompatibile con la previsione costituzionale.

Libertà sindacale, limiti ai diritti individuali, proporzionalità

 

Sentenza del 18 luglio 2017 in tema di discriminazione razziale (6B_734/2016)

La decisione riguarda il cosiddetto gesto della “quenelle”, reso celebre dal discusso comico francese Dieudonné. Costantemente ripetuto negli spettacoli a contenuto antisemita del comico, il gesto ha nel tempo assunto una connotazione fortemente negativa, al punto da essere ripreso e ripetuto dai simpatizzanti dell’estrema destra proprio in evocazione di una idea antisemita. Il caso portato davanti al TF vedeva coinvolto un giovane che nel 2013, a viso parzialmente coperto ed insieme ad altri due compagni, aveva compiuto il gesto in questione di fronte alla Sinagoga Beth-Yaacov a Ginevra. Riconosciuti grazie alle registrazioni video i tre sono stati oggetto di una ordinanza penale da parte del Pubblico Ministero di Ginevra e condannati per il reato di discriminazione razziale ad una sanzione pecuniaria con la condizionale. Uno dei tre giovani ha impugnato l’ordinanza di fronte alla Corte di Giustizia ginevrina, la quale ha confermato la condanna nel 2016. Il TF, adito dal giovane, ha a sua volta confermato la condanna rigettando la tesi della difesa, la quale sosteneva che il gesto non avesse voluto avere connotazioni politiche e che dovesse piuttosto collocarsi nell’ambito della cosiddetta “goliardata” (humour potache). Il TF è stato chiaro nel collocare invece il gesto nell’ambito di un messaggio ostile e discriminatorio nei confronti delle persone di religione ebraica.

Libertà di espressione, discriminazione razziale

 

Sentenza del 14 luglio 2017 in tema di protezione della sfera privata e famigliare (9C_806/2016)

Il caso riguarda l’assicurazione invalidità ed in particolare i mezzi di prova utilizzabili per determinare l’eventuale venir meno dei requisiti che legittimino la corresponsione di un premio assicurativo. Nello specifico si trattava di stabilire se fosse legittimo ricorrere a pedinamenti della persona sospettata di abuso assicurativo. Il TF riconosce l’assenza di una base giuridica sufficiente a legittimare tali forme di limitazione della sfera privata, ma procede poi con un bilanciamento mettendo a raffronto tali limitazioni con l’interesse generale ad impedire gli abusi in campo assicurativo. In ragione del limitato periodo di tempo nel quale erano avvenuti i pedinamenti, nonché del luogo in cui sono stati effettuati – su suolo pubblico e non negli spazi ove si svolgeva la vita privata dell’assicurato – il TF ha considerato prevalente l’interesse pubblico.

riservatezza, limiti ai diritti individuali, assicurazione invalidità, abusi, bilanciamento

 

Sentenza del 21 luglio in tema di salario minimo nel Cantone di Neuchâtel (2C_774/2014, 2C_813/2014, 2C_815/2014, 2C_816/2014)

Dal 2012 è presente nella Costituzione del Cantone di Neuchâtel una disposizione che fissa l’obbligo per le autorità di fissare un salario minimo che garantisca condizioni di vita decenti (art. 34a, approvato dal corpo elettorale il 27.11.2011 e promulgato il 18.1.2012 con effetto retroattivo a 1.1.2012). Sulla base di tale disposizione il legislatore cantonale ha fissato a 20 CHF la retribuzione oraria minima. Varie associazioni professionali di categoria ed imprese hanno interposto un ricorso davanti al TF, il quale ha riconosciuto preliminarmente l’effetto sospensivo. La decisione del TF, contraria alle tesi dei ricorrenti, si fonda prevalentemente sul tema del riparto competenziale tra Confederazione e Cantoni. In primo luogo, sostiene il TF, l’esiguo importo del salario minimo individuato (20 CHF orario) fa ricadere la misura nella sfera della politica sociale, e non già di quella economica. Di conseguenza, la fattispecie ricade nell’ambito definibile per interpretazione dell’art. 94 c. 1 Cost., che ammette, secondo la giurisprudenza del TF, che i Cantoni adottino misure di politica sociale, nei limiti però del rispetto della libertà economica. In tale ambito emergerebbe una competenza concorrente, ma, afferma il TF, non è possibile ritenere che la Confederazione abbia esaurito lo spazio di manovra a disposizione dei Cantoni. Deve infine aggingersi, che resta lo spazio per la modulazione del livello salariale minimo in funzione di specifiche esigenze di diversi settori dell’economia. Per tutte queste ragioni il ricorso viene respinto. Merita attenzione il fatto che il TF moduli l’effetto caducatorio della sentenza facendone dispiegare gli effetti dalla data della pronuncia e non già da quella di accoglimento con effetto sospensivo del ricorso. Ciò per esigenze di certezza del diritto.

Diritti sociali, retribuzione, libertà economica, uguaglianza, riparto competenziale