I licenziamenti di Trump davanti alla Corte Suprema: aspettando un overruling che (ri)espanderà i poteri presidenziali?

2025-12-19

di Daniele Camoni

1. L’8 dicembre 2025 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha celebrato udienza pubblica nel caso Trump v. Slaughter[1]: si tratta di un momento indubbiamente importante, sia perché la Corte ha deciso, per la prima volta, di giudicare nel merito una controversia relativa alla legittimità del licenziamento di un impiegato federale da parte dell’Amministrazione Trump[2], sia in relazione alle possibili conseguenze “di sistema” di una decisione attesa nella prima metà del 2026. Sullo sfondo si stagliano i (nuovi?) confini delle prerogative presidenziali e, forse, gli stessi equilibri costituzionali della separazione tra i poteri.

Per comprendere le specificità del caso in esame – relativo al licenziamento di Rebecca Slaughter come componente della Federal Trade Commission (FTC) – è necessario un breve inquadramento del contesto giuridico relativo ai poteri (e limiti) del Presidente degli Stati Uniti in ordine a queste istituzioni, rappresentato in particolare dal gruppo di sentenze pronunciate dalla Corte Suprema in Myers v. United States[3], Humphrey’s Executor v. United States[4], Morrison v. Olson[5] e Seila Law LLC v. Consumer Financial Protection Bureau[6].

2. In Myers la Corte dichiarò l’illegittimità costituzionale di una legge del Congresso che imponeva l’advice and consent del Senato sia nella nomina che nella revoca, da parte del Presidente, della carica di postmaster. La sentenza si segnala per una lunga ed ampia interpretazione originalista delle funzioni del Presidente quale unico titolare del potere esecutivo: in forza del combinato disposto della Vesting Clause (art. II, sec. 1, cl. 1 Cost.: «The executive Power shall be vested in a President of the United States of America» e della Take Care Clause (art. II, sec. 3, Cost.: «[The President] shall take Care that the Laws be faithfully executed»), infatti, «[t]he power of removal is incident to the power of appointment, not to the power of advising and consenting to appointment, and when the grant of the executive power is enforced by the express mandate to take care that the laws be faithfully executed, it emphasizes the necessity for including within the executive power as conferred the exclusive power of removal»[7]. Il potere di licenziamento, anche senza giusta causa, è quindi connaturato ad un pieno e corretto esercizio delle prerogative presenziali nello svolgimento della funzione di governo e non può essere limitato da altri poteri dello Stato.

Tale ricostruzione estensiva delle prerogative presidenziali sarebbe stata in parte circoscritta in Humphrey’s Executor e Morrison v. Olson. Nel primo caso, attraverso un’operazione di distinguishing, la Corte affermò (all’unanimità) che il potere assoluto del Presidente nel licenziamento degli officers non poteva trovare applicazione in relazione ad organi collegiali «[whose] duties are neither political nor executive, but predominantly quasi-judicial and quasi-legislative». In questo senso, il potere del Congresso di creare agenzie indipendenti “quasi legislative” o “quasi giudiziarie” e di richiedere loro di agire nell’adempimento dei propri doveri al di fuori del controllo presidenziale «includes, as an appropriate incident, power to fix the period during which they shall continue in office, and to forbid their removal except for cause in the meantime»[8]. Sulla base di tale principio, il licenziamento del sig. Humphrey dalla FTC – disposto dal Presidente F.D. Roosevelt per ragioni di indirizzo politico, in quanto nominato dal Presidente precedente, appartenente ad un partito diverso dal suo – fu ritenuto illegittimo, poiché non sorretto da alcuna giusta causa prevista dalla legge istitutiva.

Negli stessi termini, in Morrison v. Olson la Corte ritenne (per sette voti a uno) conforme alla Costituzione la nomina di un Independent Counsel (prevista nell’Ethics in Government Act del 1978) chiamato ad indagare su potenziali fatti di reato in seno al Ministero della Giustizia. In particolare, si affermò che tale nomina non violava il principio della separazione dei poteri – riverberando negativamente sulle prerogative esecutive del Presidente – in quanto limitata a specifici fatti individuati dalla legge ex ante, circoscritta nel tempo e ritenuta non in grado di interferire sulle funzioni presidenziali costituzionalmente riconosciute, su tutte quella di esecuzione delle leggi prevista dalla Take Care Clause. La sentenza conteneva un’opinione dissenziente del Giudice Scalia, il quale sosteneva la tesi della natura costituzionale – oggi rivendicata fortemente dall’Amministrazione Trump – di uno Unitary Executive, derivante da un’interpretazione letterale e storica della Vesting Clause che assegna al Presidente «not […] some of the executive power, but all of the executive power»[9], con la conseguente attribuzione di un potere incondizionato di rimozione degli officials a lui sottoposti.

Infine, in Seila Law la Corte ha confermato sia la regola generale dettata in Myers, sia le eccezioni di Humphrey’s Executor e Morrison v. Olson, riaffermando come «[o]ur precedents have recognized only two exceptions to the President’s unrestricted removal power. In Humphrey’s Executor v. United States […] we held that Congress could create expert agencies led by a group of principal officers removable by the President only for good cause. And in […] Morrison v. Olson […] we held that Congress could provide tenure protections to certain inferior officers with narrowly defined duties»[10]. In concreto, la Corte dichiarava che la struttura organizzativa del CFPB – costituita da un solo Direttore dotato di «significant governmental power in the hands of a single individual accountable to no one»[11] – violava la separazione dei poteri, non essendo analogicamente riconducibile alle fattispecie di Humphrey’s Executor e Morrison v. Olson.

3. Venendo ora a Trump v. Slaughter, lo svolgimento dell’udienza dell’8 dicembre 2025 ha rivelato una Corte Suprema divisa “on ideological lines”, con i sei giudici di nomina repubblicana/conservatrice ragionevolmente pronti a decidere in favore dell’Amministrazione Trump e i tre giudici di nomina democratica/progressista destinati a sottoscrivere un’opinione dissenziente. In particolare, è emersa la posizione “massimalista” del Solicitor General D. John Sauer, fondata sulla doppia considerazione che “tutto” il potere esecutivo risiede nelle mani del Presidente e che la sua capacità di rimuovere in modo discrezionale qualsiasi executive officer rientra nell’ambito di una «conclusive and preclusive constitutional authority»[12] non limitabile dal Congresso o sindacabile dalle Corti.

Numerosi indizi portano a ritenere che Trump v. Slaughter sarà l’occasione per un significativo cambio giurisprudenziale. La Corte potrebbe adottare un approccio de minimiis che, “reinterpretando” ruolo e funzioni della sola FTC quale organo pienamente esecutivo, faccia rientrare questa sotto il controllo totale del Presidente, preservando allo stesso tempo il principio teorico generale di Humphrey’s Executor; del resto, già tra le pieghe di Morrison v. Olson e Seila Law erano leggibili alcuni obiter dicta che mettevano in discussione la natura della FTC quale istituzione quasi-legislativa o quasi-giudiziaria affermata in Humphrey’s Executor[13].

In termini ancor più “radicali”, è ragionevole attendersi che la Corte propenda addirittura per un overruling totale di Humphrey’s Executor (come richiesto dall’Amministrazione Trump), di fatto garantendo massima espansione al principio di Myers. Il ragionamento avrebbe allora una portata trasversale e “di principio” che, di fatto, metterebbe forse in seria discussione la sopravvivenza di qualsiasi autorità amministrativa indipendente (quantomeno nei termini attuali): in questo senso, un segnale sembra cogliersi già nella concessione della misura sospensiva cautelare nel caso parallelo Trump v. Wilcox, laddove la Corte ha affermato che è ragionevole immaginare la presenza di un fumus boni iuris circa la prova in capo all’Amministrazione che «both the NRLB and the MSPB exercise considerable executive Power»[14].

In definitiva, lo stesso equilibrio nella separazione dei poteri – in particolare, nel rapporto tra Esecutivo (rectius, Presidente) e Legislativo – ne uscirebbe significativamente rivisto, con un’importante espansione dei poteri presidenziali che, certificando il trionfo della Unitary Executive Theory, sancirebbe il successo dell’Amministrazione Trump e, prima ancora, di una Corte Suprema che già aveva dato (in sentenze e opinioni di minoranza) diverse avvisaglie in questa direzione.

 

[1] Docket No. 25-332.

[2] Per un caso “parallelo, cfr. Trump v. Wilcox et al. (Docket No. 24A966), relativo ai licenziamenti di Gwynne Wilcox e Cathy Harris rispettivamente come componenti del National Labor Relations Board (NLRB) e del Merit Systems Protection Board (MSPB): sospesi da una Corte distrettuale del District of Columbia, quest’ultimo provvedimento è stato a sua volta sospeso in via cautelare dalla Corte Suprema il 22 maggio 2025, in attesa del giudizio di merito. Da ultimo, cfr. Trump v. Boyle (Docket No. 25A11), in relazione  ai licenziamenti di componenti della Consumer Product Safety Commission (CPSC).

[3] 272 U.S. 52 (1926).

[4] 295 U.S. 602 (1935).

[5] 487 U.S. 654 (1988).

[6] 591 U.S. 197 (2020).

[7] Myers, cit., 122.

[8] Humphrey’s Executor, cit., 629.

[9] Morrison v. Olson, cit., 705 (Scalia, J., dissenting).

[10] Seila Law, cit., 204.

[11] Ivi, 225.

[12] Cfr. Trump v. United States, 603 U. S. 593, 609 (2024).

[13] Cfr. Seila Law, cit., 216, note 2 («The Court’s conclusion that the FTC did not exercise executive power has not withstood the test of time») e Morrison v. Olson, cit., 690, note 28 («[I]t is hard to dispute that the powers of the FTC at the time of Humphrey's Executor would at the present time be considered ‘executive’, at least to some degree»).

[14] Trump v. Wilcox (on application for stay), 605 U. S. ____ (2025), 1 (slip op.).