Rassegna giurisprudenziale – Russia – aprile-giugno 2021

2021-09-16

a cura di Angela Di Gregorio

 

 

 

1. Sentenza della Corte costituzionale della FdR del 17 maggio 2021 n. 19 «Sulla verifica della costituzionalità dell’art. 7, comma 1.1 della legge federale “Sulle riunioni, raduni, dimostrazioni, cortei e picchetti” e del comma 2 dell’art. 20.2 del codice della FdR sugli illeciti amministrativi su ricorso di una cittadina».


Secondo la Corte i picchettaggi singoli sono manifestazioni pubbliche solo a condizione che si svolgano contemporaneamente.

I tribunali avevano rilevato la responsabilità amministrativa della ricorrente per l’organizzazione di una manifestazione pubblica non autorizzata sotto forma di picchettaggi singoli che questa aveva effettuato per diversi giorni di seguito, per un’ora al giorno.

La ricorrente non era riuscita a dimostrare che si trattava effettivamente di azioni singole, per le quali la legge non richiedeva un consenso preventivo. Secondo i tribunali che avevano esaminato i ricorsi, i picchettaggi solo formalmente sarebbero sembrati singoli in realtà sarebbero stati collegati da un’unica intenzione e da una medesima organizzazione. In precedenza la Corte costituzionale aveva dichiarato non in contrasto con la Costituzione la disposizione che consentiva di riconoscere una serie di tali picchettaggi come manifestazione collettiva unica che dunque esigeva una comunicazione preventiva.

Questa volta invece la Corte ha dichiarato la disposizione impugnata incostituzionale in quanto i tribunali ne consentirebbero un’interpretazione estensiva, cosa ritenuta inammissibile. Infatti i giudici avrebbero esteso l’obbligo di comunicazione preventiva anche ai picchettaggi che non si svolgono contemporaneamente ma di seguito in più giorni ad opera di una sola persona. I tribunali secondo la Corte devono accertare non solo la stessa intenzione e la medesima organizzazione ma anche la contemporaneità dello svolgimento dei picchettaggi. Solo quando questi si svolgono contemporaneamente e dal punto di vista logistico si collegano, e i partecipanti ad essi utilizzano simili strumenti identificativi/visivi di propaganda e perseguono richieste e finalità simili, solo allora possono essere dichiarati come una manifestazione collettiva. Di conseguenza la causa della ricorrente deve essere sottoposta a revisione.

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision534114.pdf

 

Parole chiave: manifestazioni pubbliche, picchettaggi, responsabilità amministrativa

 

 

 

2. Sentenza della Corte costituzionale della FdR del 25 maggio 2021 n. 22 «Sulla verifica della costituzionalità dell’art. 6, comma 1 punto 8 della legge federale “Sui dati personali” su ricorso di una società a responsabilità limitata».

 

La Corte costituzionale ha cercato di bilanciare la tutela della vita privata e la libertà di parola.

Su istanza di un medico i tribunali avevano obbligato un mass media on-line a rimuovere dal proprio sito web i dati personali del ricorrente ed a risarcigli il danno morale causato dai commenti negativi. La redazione del mass media sosteneva che la disposizione impugnata non sarebbe stata conforme a Costituzione in quanto consentirebbe al tribunale di valutare in maniera arbitraria il bilanciamento tra l’inviolabilità della vita personale e la libertà di diffusione delle informazioni, impedirebbe al mass media di elaborare i dati personali di un operatore sanitario che erano diventati pubblici in base alla legge, impedirebbe il lavoro del giornalista e l’attività legittima dei media.

La Corte ha dichiarato la disposizione impugnata non in contrasto con la Costituzione in quanto non richiederebbe il consenso dell’operatore sanitario alla pubblicazione dei suoi dati personali qualora tali dati siano divenuti accessibili in precedenza e siano di interesse pubblico. L’organizzazione sanitaria ha l’obbligo di informare i cittadini circa la propria attività, i propri operatori, la loro formazione professionale e qualifica. A tali obblighi corrisponde il diritto del cittadino alla scelta del medico e dell’organizzazione sanitaria ad ottenere tali informazioni. La diffusione on-line di tali informazioni già precedentemente rese pubbliche non viola i diritti e libertà dell’operatore sanitario. Tuttavia i dati devono essere aggiornati, qualora siano stati modificati o rimossi dal sito dell’organizzazione. La redazione del mass media deve controllare la presenza di commenti o valutazioni manifestamente illeciti che non riguardano l’attività professionale del medico. È indispensabile confermare la loro attendibilità, eliminare, modificare o pubblicare una smentita. In ogni caso il tribunale deve verificare che siano state adottate misure sufficienti per rimuovere o rettificare commenti offensivi affinchè restino accessibili le informazioni corrette e legittime. La causa del ricorrente deve essere riesaminata.

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision535809.pdf

 

Parole chiave: dati personali, commenti offensivi, mass media on-line, operatori sanitari, privacy