Rassegna giurisprudenziale – Belgio – gennaio-marzo 2021

2021-04-16

a cura di Lucia G. Sciannella - Giacomo Delledonne

 

 

1. La Cour constitutionnelle rigetta diverse questioni di costituzionalità dell’art. 27 della legge del 25 novembre 2018, che ha previsto l’inclusione nella carta d’identità dei dati biometrici, in particolare delle impronte digitali. La disposizione impugnata individua analiticamente i soggetti abilitati a leggere le impronte digitali memorizzate nella carta d’identità elettronica. La decisione con cui la Cour rigetta le questioni di costituzionalità è però corredata di tre riserve. La prima è che alla lettura delle impronte digitali non può accompagnarsi in alcun caso la loro registrazione. La seconda riguarda il personale incaricato del controllo delle frontiere, in Belgio come in altri Stati membri: questo può leggere le impronte digitali memorizzate nella carta d’identità soltanto nell’ambito e per i fini dei controlli alle frontiere. La terza è che nella fase di confezione e rilascio della carta d’identità la consultazione delle impronte digitali acquisite può avvenire ai soli fini della confezione e del rilascio della stessa carta d’identità.

Sent. n. 2 del 14 gennaio 2021

Parole chiave: Carta d’identità elettronica, dati biometrici, diritto alla protezione dei dati personali, controllo delle frontiere.

 

 

2. La Cour constitutionnelle rigetta una questione di costituzionalità dell’art. 221 della legge del 30 luglio 2018 in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche. La disposizione impugnata – adottata in seguito all’entrata in vigore dell’art. 83 del regolamento (UE) n. 2016/679 – non consente all’Autorità per la protezione dei dati personali d’infliggere sanzioni amministrative alle autorità pubbliche e ai loro preposti o mandatari per la violazione di obblighi legati ai dati stessi, a meno che si tratti di persone giuridiche di diritto pubblico che offrono beni o servizi sul mercato. Ad avviso della Cour, poiché i soggetti interessati possono pur sempre vedersi infliggere altre sanzioni, anche di natura penale, il legislatore belga ha operato un bilanciamento ragionevole fra l’obbligo di assicurare l’osservanza del regolamento generale per la protezione dei dati personali e l’interesse alla continuità della funzione pubblica.

Sent. n. 3 del 14 gennaio 2021

Parole chiave:  Regolamento generale per la protezione dei dati personali, diritto alla protezione dei dati personali, autorità pubbliche, funzione pubblica.

 

 

3. La Cour constitutionnelle rigetta una questione di costituzionalità dell’art. 115 della legge del 5 maggio 2019. Si tratta di una disposizione incriminatrice di condotte che neghino, minimizzino, giustifichino o approvino crimini di genocidio, crimini contro l’umanità o crimini di guerra, in attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI. Il legislatore belga ha limitato l’ambito di applicazione di questa fattispecie a crimini riconosciuti come tali da una decisione definitiva di una giurisdizionale internazionale. La Cour esclude che questa scelta dia luogo a una violazione dei principi di eguaglianza e di non discriminazione di cui agli artt. 10 e 11 della Costituzione: facendo uso di una facoltà riconosciutagli dall’art. 1 della decisione quadro, il legislatore penale belga ha operato un ragionevole bilanciamento fra limitazione della libertà di espressione e diritto al rispetto della vita privata, in cui rientra anche il diritto a una identità.

Sent. n. 4 del 14 gennaio 2021

Parole chiave: Negazionismo, genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità, limiti alla libertà di espressione, diritto penale europeo.

 

 

4. La Cour constitutionnelle annulla diverse disposizioni del decreto della Regione fiamminga del 26 aprile 2019, che ha disciplinato la transizione ai contatori digitali di energia elettrica. La Cour si sofferma sul riparto di competenze in materia di energia all’indomani della sesta riforma dello Stato: mentre le tariffe di distribuzione rientrano fra le materie di competenza regionale, la competenza in fatto di tariffe di trasporto dell’energia rimangono in capo al legislatore federale. La disposizione transitoria che permette agli utenti di pagare soltanto il consumo netto interferisce con le competenze federali ed è perciò incostituzionale; né si può sostenere che questa scelta possa giustificarsi n quanto necessaria all’esercizio delle competenze della Regione. Ponendo a carico dell’utente i costi d’installazione del contatore, il legislatore fiammingo ha inoltre leso l’indipendenza dell’autorità nazionale di regolazione dell’energia elettrica, cui spetta fissare le tariffe in questo ambito. Risultano invece infondate le censure che lamentano una violazione del diritto al rispetto della vita privata.

Sent. n. 5 del 14 gennaio 2021

Parole chiave: Energia, riparto di competenze, autorità di regolazione, diritto al rispetto della vita privata.

 

 

5. La Cour constitutionnelle esamina le questioni di costituzionalità di varie disposizioni del decreto della Regione vallona del 4 ottobre 2018, recante il Codice vallone sul benessere degli animali. La Cour muove da una ricostruzione del quadro delle competenze: se è vero che nel 2014 la sesta riforma dello Stato ha trasferito alle Regioni le competenze in materia di benessere degli animali, la salute animale rientra tuttora fra le competenze federali. Così, la disposizione che disciplina le modalità di detenzione degli animali non è incostituzionale perché è riconducibile alla materia del benessere animale. Viceversa, le disposizioni in tema di limiti alla riproduzione di certi animali, di accreditamento dei mercati di animali e di processo di abbattimento degli animali sono compatibili con le regole sul riparto delle competenze nella misura in cui non interessino, rispettivamente, il contrasto della propagazione di malattie o infezioni, la prevenzione e il contrasto di malattie animali e la sicurezza della catena alimentare all’interno dei macelli. È invece incostituzionale l’art. D.49 del decreto vallone, che delega il Governo a definire le modalità di utilizzazione dei gruppi chiusi sui social media e un regime di registrazione o di autorizzazione preventiva di tali gruppi. La disposizione viola l’art. 19 della Costituzione e l’art. 10 della CEDU perché subordina l’esercizio della libertà di espressione a una misura preventiva il cui contenuto, natura e portata sono indeterminati.

Sentenza n. 10 del 21 gennaio 2021

Parole chiave: Riparto di competenze, benessere animale, salute animale, libertà di espressione.

 

 

6. Ad avviso della Cour constitutionnelle, gli artt. 40 bis e 40 ter della legge del 15 dicembre 1980 sull’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento degli stranieri non sono incostituzionali nella parte in cui impediscono ai cittadini belgi maggiori di età che si trovino in una situazione di convivenza registrata di ottenere il ricongiungimento familiare col loro partner quando sussista la situazione d’impedimento di cui all’art. 161 del codice civile, ove si vieta il matrimonio fra ascendenti e discendenti in linea diretta. La scelta del legislatore, che mira a tutelare il diritto al ricongiungimento familiare delle coppie di fatto, appare ragionevole e perciò giustificata nei casi in cui sussista un impedimento al matrimonio legato a una possibile strumentalizzazione delle norme vigenti.

Sent. n. 13 del 28 gennaio 2021

Parole chiave: Ricongiungimento familiare, diritto al rispetto della vita familiare, unioni civili, impedimenti al matrimonio.

 

 

7. La Cour constitutionnelle esamina le censure formulate nei confronti di numerose disposizioni del decreto della Comunità fiamminga del 15 febbraio 2019 in materia di delinquenza minorile. In particolare, risulta incompatibile con gli artt. 10, 11 e 22 bis della Costituzione e con la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia l’art. 16 del decreto, che stabilisce che al momento dell’assunzione di una decisione il giudice minorile o il tribunale minorile tengano conto di una serie di fattori, secondo l’ordine precisato nella disposizione stessa e senza che sia garantita la primazia dell’interesse del minore. Le disposizioni che affidano al giudice minorile una facoltà di apprezzamento di circostanze eccezionali non sufficientemente perimetrata sono invece incostituzionali perché incompatibili col principio di legalità penale di cui agli artt. 12, comma 2, e 14 della Costituzione.

Sent. n. 22 dell’11 febbraio 2021

Parole chiave: Diritto penale minorile, interesse del minore, principio di legalità penale.

 

 

8. La Cour accoglie la demand du suspension relativa all’art. 46 della legge del 20 dicembre 2020, con cui il legislatore federale – ai fini di dettare misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 – ha previsto che, dal 24 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 (prorogabile con arrêté royal), i soggetti sottoposti a misure di internamento non possano comparire dinanzi alla Chambre de protection sociale ai fini di un riesame delle stesse, essendo ammessa la sola presenza del legale e del pubblico ministero. La portata della disposizione impugnata è ritenuta dal giudice costituzionale non proporzionale all’obiettivo di contenere la diffusione del coronavirus e tale da ledere in maniera sostanziale i diritti dell’internato.

Sent. n. 32 del 25 febbraio 2021

Parole chiave: Misure di internamento, Chambre di protection sociale, comparizione, COVID-19.

 

 

9. Chiamata a statuire sul ricorso di annullamento riguardante alcuni disposti della legge del 5 maggio 2019, con cui il legislatore ha recepito la Direttiva UE 2017/853 relativa al controllo e detenzione di armi da fuoco, la Cour constitutionnelle ne ha in parte rigettato la fondatezza, ponendo però alla Corte di giustizia questione pregiudiziale circa la compatibilità dell’art. 7, § 4bis, della Direttiva in parola con la Carta dei diritti UE.

Sent. n. 50 del 25 marzo 2021

Parole chiave: Armi, Direttiva UE 2017/853, regime transitorio, Conseil consultatif des armes.

 

 

10. La Cour constitutionnelle annulla gli artt. 7-11 del Decreto della Regione vallona del 17 luglio 2018 riguardante l’esercizio di bilancio per l’anno finanziario 2018, nella parte in cui detta norme relative alla gestione dei rifiuti senza circoscriverne l’ambito di applicazione al solo territorio regionale.

Sent. n. 34 del 4 marzo 2021

Parole chiave: Bilancio, Fiscalità, Regione vallona, Rifiuti, riparto di competenze.