Rassegna giurisprudenziale – Belgio – ottobre-dicembre 2020

2021-01-18

a cura di Lucia G. Sciannella e Giacomo Delledonne

 

 

1. Pronunciandosi su un ricorso introdotto dal Segretariato generale dell’insegnamento cattolico delle Comunità di lingua francese e di lingua tedesca, la Cour constitutionnelle dichiara incostituzionale una disposizione contenuta in un decreto della Comunità francese del 7 ottobre 2019. In particolare, la disposizione impugnata prevedeva che le scuole gestite dalla Comunità francese continuassero a beneficiare di un finanziamento del 50% superiore a quello previsto dal regime generale. Si trattava di una regola derogatoria, inizialmente concepita come transitoria e già prorogata a due riprese. Poiché il legislatore comunitario non ha offerto una giustificazione per la scelta di prorogare il regime derogatorio, la disposizione risulta incostituzionale per contrasto col principio costituzionale dell’eguaglianza delle istituzioni scolastiche, affermata all’art. 24, c. 4, della Costituzione. La Cour mantiene però in vigore la disposizione annullata fino all’entrata in vigore di una nuova disciplina della materia. La Cour rigetta gli altri capi del ricorso.

 

Sent. n. 126 del 1 ottobre 2020

 

Parole chiave: Libertà d’insegnamento, eguaglianza fra le istituzioni scolastiche, regimi derogatori, effetti temporali delle pronunce d’incostituzionalità.

 

 

2. La Cour constitutionnelle annulla l’art. 14-bis, comma 2, delle leggi sul Conseil d’État. Muovendosi sulla scia della sentenza n. 147/2019, la Cour censura questa disposizione nella parte in cui non permette a persone fisiche o giuridiche che non siano lo Stato belga, le Comunità, le Regioni e la Commissione comunitaria comune d’invocare la violazione delle forme sostanziali nell’ambito di un ricorso per annullamento dinanzi al Conseil d’État stesso. Nel frattempo, la disposizione annullata continua ad applicarsi a tutti i ricorsi presentati anteriormente alla pubblicazione della sentenza n. 147/2019 nel Moniteur belge.

 

Sent. n. 130 del 1 ottobre 2020

 

Parole chiave: Conseil d’État belga, processo amministrativo, diritto di accesso al giudice, effetti temporali delle pronunce d’incostituzionalità.

 

 

3. La Cour constitutionnelle annulla l’art. 14-bis, comma 2, delle leggi sul Conseil d’État. Muovendosi sulla scia della sentenza n. 147/2019, la Cour censura questa disposizione nella parte in cui non permette a persone fisiche o giuridiche che non siano lo Stato belga, le Comunità, le Regioni e la Commissione comunitaria comune d’invocare la violazione delle forme sostanziali nell’ambito di un ricorso per annullamento dinanzi al Conseil d’État stesso. Nel frattempo, la disposizione annullata continua ad applicarsi a tutti i ricorsi presentati anteriormente alla pubblicazione della sentenza n. 147/2019 nel Moniteur belge.

 

Sent. n. 130 del 1 ottobre 2020

 

Parole chiave: Conseil d’État belga, processo amministrativo, diritto di accesso al giudice, effetti temporali delle pronunce d’incostituzionalità.

 

 

4. La Cour constitutionnelle rigetta le questioni di costituzionalità relative ad alcune disposizioni del decreto della Regione fiamminga del 9 novembre 2018 in tema di locazioni ad uso abitativo. In particolare, gli artt. 45, c. 2, e 65 del decreto dettano norme specifiche relative al diritto alla difesa tecnica in alcuni ambiti del contenzioso sulle locazioni, mentre l’art. 44 esclude la possibilità dell’arbitrato. La Cour rigetta le censure relative alla violazione del riparto di competenze tra legislatore federale e legislatori regionali. Se è vero che questi ultimi, all’indomani della sesta riforma dello Stato, dispongono della competenza a dettare norme in materia di locazioni ad uso abitativo, nondimeno gli aspetti processuali, non rientrandovi, rimangono riservati al legislatore federale. Tuttavia, come riconosce l’art. 10 della legge speciale dell’8 agosto 1980, le Regioni possono adottare disposizioni in ambiti riconducibili alla competenza federale a condizione che queste siano necessarie in vista dell’esercizio delle competenze regionali, che la materia si presti a una disciplina differenziata e che l’incidenza delle disposizioni così adottate sulla materia federale risulti marginale.

 

Sent. n. 145 del 12 novembre 2020

 

Parole chiave: Locazioni ad uso abitativo, riparto di competenze, poteri impliciti.

 

 

5. La Cour constitutionnelle dichiara incostituzionale l’art. L2213-3 del Codice della democrazia locale e del decentramento nella parte in cui prevede che sia necessaria non solo la pubblicazione nel Bollettino provinciale ma anche la pubblicazione telematica perché i regolamenti e le ordinanze provinciali possano produrre effetti giuridici. La disposizione censurata non supera lo scrutinio di proporzionalità, perché istituisce un nesso inappropriato tra la pubblicazione propedeutica all’entrata in vigore di un atto e la pubblicazione a scopo di pubblicità.

 

Sent. n. 146 del 12 novembre 2020

 

Parole chiave: Enti locali, fonti del diritto degli enti locali, pubblicazione delle fonti normative.

 

 

6. Nell’ambito di un ricorso di annullamento avente ad oggetto l’art. 12 dell’Ordinanza della Regione di Bruxelles-capitale del 23 dicembre 2016, la Cour constitutionnelle belga opera un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sul noto caso delle locazioni di breve durata gestite da piattaforme digitali. Nello specifico – alla luce di quanto previsto dalla Direttiva 2000/31/CE – la Cour belga chiede al giudice comunitario se la norma introdotta dalla Regione di Bruxelles-capitale, diretta a prevedere una tassa di soggiorno a carico delle strutture turistiche della capitale, debba applicarsi anche ai «prestataires d’un service d’intermédiation qui a pour objet, au moyen d’une plateforme électronique, de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestation d’hébergement de courte durée».

 

Sent. n. 155 del 26 novembre 2020

 

Parole chiave: Tassa regionale sulle attività turistiche, Regione di Bruxelles-capitale, AirBnB.

 

 

7. A seguito di un ricorso di annullamento presentato, tra gli altri, dall’associazione belga dei naturopati, la Cour annulla l’art. 24 dell’Ordinanza della Regione di Bruxelles-capitale del 23 luglio 2018, in quanto non consente ai soggetti elettrosensibili di rifiutare l’installazione – o di chiedere la rimozione – dei contatori elettronici di elettricità e gas.

 

Sent. n. 162 del 17 dicembre 2020

 

Parole chiave: Mercato dell’energia – Regione di Bruxelles-capitale – contatori elettronici – elettrosmog

 

 

8. La Cour constitutionnelle annulla il Decreto della Regione fiamminga del 26 aprile 2019, che introduce un divieto generale di utilizzo di fuochi pirotecnici e di altro materiale esplosivo nel territorio regionale, in quanto interviene a regolare una materia di competenza federale.

 

Sent. n. 165 del 17 dicembre 2020

 

Parole chiave: Regione fiamminga, competenza federale, fuochi pirotecnici.

 

 

9. In sede di esame di una demande de suspension del Decreto fiammingo del 26 giugno 2020, che recepisce la Direttiva 2018/822 sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale nell’ambito di accordi transfrontalieri (Directive on Administrative cooperation – DAC6), la Cour constitutionnelle pone una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia in merito alla compatibilità dell’art. 1, p.to 2) della suddetta Direttiva con l’art. 7 della Carta dei Diritti UE, nella parte in cui sottopone all’obbligo dello scambio automatico di informazioni fiscali anche i soggetti vincolati al rispetto del segreto professionale.

 

Sent. n. 167 del 17 dicembre 2020

 

Parole chiave: Regione fiamminga, Trasparenza fiscale, Unione europea, segreto professionale.

 

 

10. La Cour constitutionnelle rigetta la demande de suspension della legge del 6 novembre 2020, che autorizza soggetti non in possesso di una specifica qualifica in ambito sanitario a supportare il settore infermieristico nell’ambito delle azioni di contrasto dell’epidemia da coronavirus, in quanto i potenziali rischi legati alla presenza di personale non specializzato sono riconducibili non alle disposizioni contenute nella legge in parola, ma all’impatto «eccezionale e particolarmente grave dell’epidemia da coronavirus COVID-19 sul sistema sanitario nel suo insieme, e sui medici e infermieri in particolare».

 

Sent. n. 169 del 17 dicembre 2020

 

Parole chiave: COVID-19, Attività infermieristica, Emergenza sanitaria, Sanità pubblica.