Rassegna giurisprudenziale – Austria – ottobre-dicembre 2020

2021-01-18

a cura di Elena D’Orlando e Ulrike Haider-Quercia

 

 

1.1 Il VfGH ha stabilito che una serie di misure anti COVID-19, in vigore nella primavera del 2020, erano incostituzionali: il divieto di entrare nei ristoranti e negli autolavaggi indipendenti (non collegati a un distributore di benzina); le restrizioni all’ammissione di persone nei ristoranti (massimo quattro adulti se non familiari conviventi); il divieto di eventi con più di dieci persone (come nelle discoteche); l’obbligo di indossare la maschera nei luoghi pubblici in locali chiusi (per esempio, negli uffici pubblici). Il VfGH ha anche annullato una disposizione contenuta nel decreto sulle misure anti COVID-19, che era ancora in vigore, con la quale è stato ordinato il rispetto obbligatorio di una distanza minima tra i posti e tra i tavoli nei ristoranti; l’annullamento avrà effetto dal 31 dicembre 2020. Per tutte le fattispecie citate, dai documenti presentati alla Corte costituzionale non si desumevano le circostanze di fatto in base alle quali l’autorità competente, il Ministro della Salute, aveva ritenuto necessario adottare le misure restrittive, in violazione della legislazione sulle misure anti COVID-19 (COVID-19-Maßnahmengesetz) e della legge sulle epidemie (Epidemiegesetz). Il VfGH segue il filone giurisprudenziale inaugurato con le sentenze del 14 luglio 2020  (v. la rassegna precedente).

 

VfGH, V 392/2020, V 405/2020, V 428/2020, V 429/2020, G 271/2020, G 272/2020, 1.10.2020

 

Link:

https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Erkenntnis_V_392_2020_vom_1._Oktober_2020.pdf

https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Erkenntnis_V_405_2020_vom_1._Oktober_2020.pdf

https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Erkenntnis_V_428_vom_1._Oktober_2020.pdf

https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Erkenntnis_V_429_2020_vom_1._Oktober_2020.pdf

https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Erkenntnis_G_271_2020__V_463-467_2020_vom_1._Oktober_20.pdf

https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Erkenntnis_G_272_2020_vom_1._Oktober_2020.pdf

 

Parole chiave: misure restrittive, epidemia, proporzionalità, ragionevolezza.

 

 

1.2. Onde fronteggiare le conseguenze del COVID-19 nel sistema scolastico, un decreto del Ministro federale dell’Istruzione, della Scienza e della Ricerca nel maggio 2020 aveva disposto per il (rimanente) anno scolastico 2019/2020 che le classi scolastiche fossero divise in due gruppi e che l’attività didattica fosse impartita in presenza secondo un criterio di turnazione. Inoltre, era stabilito che tutte le persone nell’edificio scolastico, al di fuori delle ore di lezione, dovessero indossare un dispositivo di protezione per coprire la zona della bocca e del naso. I genitori di due bambini in età scolare hanno presentato ricorso alla Corte costituzionale contro queste disposizioni, affermando che le disposizioni controverse violavano il principio di uguaglianza, il diritto alla vita privata e il diritto all’istruzione. Il VfGH ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni impugnate. Nonostante gli fosse stato richiesto, il Ministro federale non ha presentato alcuna documentazione alla Corte costituzionale in merito alle ragioni giustificative dell’ordinanza e non è stato quindi in grado di spiegare il motivo per cui ha ritenuto necessarie e proporzionate le misure restrittive impugnate. Queste misure sono state quindi imposte illegittimamente. Anche in questo caso il VfGH si mantiene quindi coerente con il filone giurisprudenziale inaugurato con le sentenze del 14 luglio 2020.

 

VfGH, V 436/2020, 10.12.2020

 

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_10.12.2020__V_436_2020_Covid-Massnahmen_in_Schulen.pdf

 

Parole chiave: attività didattica, dispositivo di protezione, principio di eguaglianza, diritto alla vita privata, diritto all’istruzione.

 

 

2. La legge municipale (Gemeindegesetz) del Vorarlberg prevede che le questioni che rientrano nella sfera di attività del Comune possano essere decise mediante referendum degli elettori del Comune medesimo. Tale referendum deve essere indetto, per esempio, se un certo numero minimo di elettori lo richiede. Secondo la legge sul referendum popolare del Land (Landes-Volksabstimmungsgesetz), la decisione del corpo elettorale sostituisce la decisione dell’ente municipale altrimenti competente. Il VfGH ha statuito che una tale tipologia di referendum viola il sistema democratico rappresentativo di autogoverno locale. La Costituzione federale ha istituito l’autogoverno municipale come un sistema democratico rappresentativo. Il centro di questo sistema è il Consiglio comunale, che è eletto dal corpo elettorale e rispetto al quale tutti gli altri organi comunali sono responsabili. Il VfGH afferma che possono configurarsi referendum popolari vincolanti allorché sia lo stesso Consiglio comunale a indirli oppure a riconoscere loro tale effetto. Il sistema rappresentativo-democratico dell’autogoverno locale, invece, esclude la possibilità di vincolare il Consiglio comunale a una specifica decisione mediante un referendum popolare contro la sua volontà. La Corte costituzionale ha quindi dichiarato incostituzionali le disposizioni della legge municipale e della legge sul referendum popolare del Land che prevedono che i referendum con effetto vincolante si effettuino su richiesta degli aventi diritto al voto nel Comune, senza il consenso del Consiglio comunale.

 

VfGH, G 166/2020, 6.10.2020

 

Link:

https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Erkenntnis_G_166_2020_vom_6._Oktober_2020.pdf

 

Parole chiave: autogoverno locale, democrazia rappresentativa, referendum popolare.

 

 

3. Il VfGH ha statuito che il “divieto del velo” viola il principio di uguaglianza in relazione al diritto alla libertà religiosa Ai sensi del § 43a, par. 1, I cpv. della legge sull’istruzione scolastica (Schulunterrichtsgesetz), agli scolari è vietato indossare indumenti che, per motivi religiosi, implichino la copertura della testa, fino alla fine dell’anno scolastico in cui compiono 10 anni. I genitori di due bambine, cresciute religiosamente nella scuola del diritto dell’Islam sunnita e sciita, hanno impugnato questa disposizione innanzi al VfGH. Secondo i ricorrenti essa, in ultima analisi, mira al velo islamico (hijab), con un’ingerenza sproporzionata nel diritto alla libertà religiosa e all’educazione religiosa dei figli. La Corte costituzionale ha dichiarato il divieto incostituzionale. Una normativa così selettiva e che riguarda solo un determinato gruppo di studentesse, non riesce a raggiungere l’obiettivo normativo di garantire la neutralità religiosa e ideologica nonché l’uguaglianza di genere ed è quindi irragionevole. Il § 43a SchUG viola dunque il principio di uguaglianza in relazione al diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione. Per quanto riguarda la protezione delle studentesse dalle pressioni sociali dei loro compagni di classe, sollevata dalla difesa del Governo federale, la Corte costituzionale non manca di riconoscere che nelle scuole possono esserci anche situazioni di conflitto ideologico e religioso. Questa circostanza, tuttavia, non può giustificare il divieto selettivo ai sensi del § 43a SchUG, perché tale divieto colpisce delle alunne che non disturbano di per sé la quiete scolastica. Spetta al legislatore creare strumenti adeguati per la risoluzione dei conflitti, tenendo conto dell’obbligo di neutralità e del diritto costituzionale all’istruzione, qualora le misure previste non siano sufficienti per risolvere tali situazioni di conflitto e per porre fine a forme di bullismo di genere o di matrice religiosa.

 

VfGH, G 4/2020, 11.12.2020

 

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Erkenntnis_G_4_2020_vom_11.12.2020.pdf

 

Parole chiave: libertà di pensiero, coscienza e religione, diritto all’istruzione, uguaglianza di genere.

 

 

4. Il VfGH ha statuito che il reato di “assistenza al suicidio”, vietando qualsiasi tipo di assistenza in qualsiasi circostanza, viola il diritto all’autodeterminazione e, di conseguenza, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di parte del § 78 del codice penale (Strafgesetzbuch). L’effetto caducatorio si produrrà a partire dal 31 dicembre 2021. Il diritto costituzionalmente garantito dell’individuo alla libera autodeterminazione può collegarsi a numerosi diritti fondamentali, in particolare al diritto alla vita privata, al diritto alla vita e al principio di uguaglianza. Questo diritto alla libera autodeterminazione include il diritto a condurre la propria vita così come il diritto a una morte dignitosa. Esso include anche il diritto di coloro che intendano suicidarsi di chiedere aiuto a un terzo, che sia disposto a darlo. Il divieto del suicidio con l’ausilio di terzi può rappresentare un’ingerenza particolarmente intensa nel diritto dell’individuo alla libera autodeterminazione; se la decisione di suicidarsi è basata sulla libera autodeterminazione dell’interessato, questa deve essere rispettata dal legislatore. Dal punto di vista dei diritti fondamentali, non fa differenza se il paziente rifiuta le misure mediche di prolungamento della vita o di sostentamento della vita nel contesto della scelta terapeutica, o se ciò dispone per testamento biologico nell’esercizio del suo diritto all'autodeterminazione, o se decide di porre fine alla sua vita con l’aiuto di un terzo parimenti nell’esercizio del suo diritto di autodeterminazione. Piuttosto, è fondamentale in ogni caso che la decisione sia presa sulla base della libera autodeterminazione. La Corte costituzionale non trascura il fatto che la libera autodeterminazione possa essere influenzata anche da diverse circostanze, sociali ed economiche. Di conseguenza, il legislatore deve adottare misure per prevenire gli abusi in modo che la persona interessata non prenda la decisione di suicidarsi sotto l’influenza di terzi. L’induzione al suicidio, infatti, rimane un reato (§ 78, I cpv, StGB) e la decisione di uccidersi con l’assistenza di un terzo è tutelata come diritto fondamentale solo se è presa liberamente e senza alcuna influenza.

 

VfGH, G 139/2019, 11.12.2020

 

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Erkenntnis_G_139_2019_vom_11.12.2020.pdf

 

Parole chiave: diritto all’autodeterminazione, aiuto al suicidio, istigazione al suicidio.

 

 

5. Nella Bassa Austria, solo i cittadini austriaci possono essere eletti membri della Giunta comunale (Gemeindevorstand), ai sensi del § 98, par. 1 dell’ordinamento comunale della Bassa Austria (NÖ Gemeindeordnung). Il VfGH ha chiarito che questa disposizione non viola la Costituzione federale austriaca, né il diritto dell’Unione europea. In particolare, non viola il principio di uguaglianza il fatto che i cittadini possano appartenere al Consiglio municipale (Gemeinderat), ma non alla Giunta, trattandosi di un’opzione che rientra nell’ambito discrezionalità del legislatore del Land. Inoltre, tra le funzioni dell’organo esecutivo vi sono, secondo l’ordinamento comunale della Bassa Austria, anche compiti di amministrazione che esulano dalla sfera di attività autonoma del Comune e, quindi, richiedono che i membri della Giunta abbiano un più stretto legame con lo Stato. Venendo al diritto dell’Unione, esso prevede che i cittadini dell’UE abbiano il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni locali nello Stato membro in cui risiedono, applicandosi loro le stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro interessato. Tuttavia, questa disciplina si applica solo per gli organi che siano eletti direttamente della comunità locale, mentre la Giunta comunale è eletta dal Consiglio comunale. L’ordinamento municipale della Bassa Austria è quindi conforme anche al diritto dell’UE.

 

VfGH, W I 9/2020, 25.11.2020

 

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_25.11.2020__W_I_9_2020__Stadtrat_Moedling.pdf

 

Parole chiave: diritto di elettorato, cittadinanza, principio di eguaglianza, ordinamento municipale.