Rassegna giurisprudenziale – Germania – ottobre-dicembre 2020

2021-01-18

a cura di Francesco Saitto

 

 

1. Su ricorso diretto, il Tribunale costituzionale ha rinvenuto una violazione del diritto di proprietà del ricorrente. Non è infatti ancora entrata in vigore una legge che avrebbe dovuto regolare i necessari risarcimenti connessi con la decisione del Governo di interrompere, a partire da una data fissa (31 dicembre 2022), la produzione di energia nucleare. L’obbligo di regolare nuovamente la materia era stato affermato, in una prima decisione di incostituzionalità, nel 2016 (Urteil del 6 dicembre 2016 - 1 BvR 2821/11), dopo che nel 2011 era stata approvata la legge che indicava un termine ultimo per la produzione dell’energia atomica. Il BVerfG aveva in quell’occasione stabilito che, entro il 30 giugno 2018, avrebbe dovuto essere prevista una qualche forma di risarcimento sia per la decisione di interrompere a partire da una data fissa la produzione di energia nucleare relativa alle quote originariamente stabilite nel 2002 (quando non era prevista una data ultima), sia per gli investimenti sostenuti rispetto a quote ulteriori introdotte solo nel 2010. Il legislatore, in effetti, era intervenuto, subordinando però l’entrata in vigore della legge a un atto della Commissione europea. Secondo il BVerfG, la condizione indicata nella legge non è stata formalmente soddisfatta e, pertanto, la nuova disciplina non è entrata in vigore. Il Tribunale costituzionale ha inoltre statuito che, in ogni caso, anche nel merito, la nuova disciplina non soddisfa i requisiti necessari per evitare una violazione del diritto di proprietà del ricorrente.

 

Beschluss del 29 settembre 2020 - 1 BvR 1550/19

 

Link:  https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/09/rs20200929_1bvr155019.html

 

Parole chiave: diritto di proprietà, energia atomica, indennizzo, art. 14 GG.

 

 

2. Il Tribunale costituzionale ha respinto la richiesta di sospendere in via cautelare una misura volta a limitare la diffusione del Covid-19 presa dal Land di Schleswig-Holstein con cui in concreto si impediva ai ricorrenti di spostarsi da Tubinga all’isola di Sylt per un periodo di ferie, prevedendo un divieto di alloggio (Beherbergungsverbot: art. 17, 2 nella versione emanata l’8 ottobre 2020 della Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-Cov-2 Schleswig-Holstein). La disciplina, disposta solo per un periodo di tempo, stabiliva delle limitazioni al diritto di alloggio a seconda del livello di infezione registrato nel luogo di partenza, salvo che si fosse mostrato un test negativo effettuato nelle ore precedenti. La richiesta è stata respinta in quanto ritenuta non sufficientemente circostanziata. In particolare, il Tribunale costituzionale concorda sul fatto che una tale limitazione sia in grado di incidere in modo significativo sui diritti fondamentali. Ha tuttavia ritenuto che non fosse stato spiegato perché la possibilità di superare il divieto mostrando un test negativo non consentisse di far ritenere che la grave limitazione dei diritti fondamentali fosse comunque da considerarsi proporzionata. Altri diritti fondamentali, in particolare quelli delle aziende ricettive, avrebbero comunque dovuto essere presi in considerazione nel caso in cui il ricorso fosse stato correttamente motivato.

 

Beschluss del 22 ottobre 2020 - 1 BvQ 116/20

 

Link:  https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/10/qk20201022_1bvq011620.html

 

Parole chiave: Covid-19, misure emergenziali, pronuncia cautelare, divieto di alloggio.

 

 

3. Nell’ambito di un ricorso individuale diretto considerato non manifestamente inammissibile o infondato, il Tribunale costituzionale ha respinto una richiesta cautelare. I ricorrenti chiedevano di sospendere l’entrata in vigore dell’art. 5, Abs. 1 e 2, della legge del Land di Berlino in materia di affitti (MietenWoG Bln) con cui si sarebbe imposto a tutti i proprietari non in regola con determinati parametri di abbassare il canone. La disciplina contestata prevede, infatti, uno specifico divieto riguardante la determinazione dell’ammontare dell’affitto, definendo quando un affitto è da considerarsi eccessivo. Sono poi anche descritte le modalità con cui vigilare sul fatto che quanto stabilito venga effettivamente rispettato. La disposizione si riferisce nello specifico a tutti quei contratti precedenti all’entrata in vigore della legge. Mentre la legge è già vigente dal 23 febbraio 2020, la norma controversa è entrata in vigore il 22 novembre. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che non fosse provato il grave pregiudizio che avrebbe subito il ricorrente.

 

Beschluss del 28 ottobre 2020 - 1 BvR 972/20

 

Link: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/10/rk20201028_1bvr097220.html

 

Parole chiave: diritto all’abitazione, limite affitto, pronuncia cautelare, Land Berlino.

 

 

4. Il Tribunale costituzionale ha respinto un ricorso individuale contro una sentenza che aveva convalidato il licenziamento di un dipendente. Quest’ultimo aveva apostrofato un collega di colore in maniera razzista e contraria alla sua dignità. In particolare, il Tribunale ha ribadito che l’accertamento dei fatti e l’interpretazione della legge competono esclusivamente alle corti specializzate e che, da un punto di vista costituzionale, nel far ciò, non è stata però violata la libertà di espressione del ricorrente (art. 5, Abs. 2, GG).

 

Beschluss del 2 novembre 2020 - 1 BvR 2727/19

 

Link: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/11/rk20201102_1bvr272719.html

 

Parole chiave: ricorso individuale, lavoro, libertà di espressione, dignità.

 

 

5. Il Tribunale costituzionale ha respinto le richieste di un gruppo di deputati dell’AfD di aderire a o di essere inclusi in un ricorso costituzionale per controllo astratto, sollevato dai gruppi Grünen, Linken e FDP, contro la legge del 2018 con cui si è previsto di alzare il massimale previsto per il finanziamento dei partiti (Gesetz zur Änderung des Parteiengesetzes und anderer Gesetze vom 10. Juli 2018). In particolare, il BVerfG ha stabilito che la richiesta di adesione deve essere respinta non potendo applicarsi altre norme in analogia e non essendo regolata tale eventualità sul piano processuale. La possibilità di agire non è infatti esercitabile individualmente, ma va inquadrata nella specificità di quella modalità di accesso che impone di raggiungere un certo numero di deputati per poter ricorrere dinanzi al BVerfG. Viene allo stesso modo precisato, poi, che anche la richiesta di inclusione nel ricorso, posta in via subordinata, deve essere egualmente respinta. Quel canale di accesso, infatti, prevedendo un certo quorum che i ricorrenti da soli non raggiungono, presuppone la costruzione di una volontà unitaria dei rappresentanti. Da questo punto di vista, il Tribunale ha affermato che per ammettere la possibilità di una inclusione successiva sarebbe necessario il consenso degli altri ricorrenti, a presidio della loro libertà di mandato che tutela il loro diritto a stabilire con chi agire e come svolgere il proprio ruolo di deputato. Il ricorso principale è ancora pendente.

 

Beschluss del 3 novembre 2020 - 2 BvF 2/18

 

Link: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/11/fs20201103_2bvf000218.html

 

Parole chiave: ricorso astratto, AfD, adesione, libertà di mandato.

 

 

6. Il Tribunale costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 6a, Abs. 2, S. 1, della legge in materia di antiterrorismo (Gesetz zur Errichtung einer standardisierten zentralen Antiterrordatei von Polizeibehörden und Nachrichtendiensten von, Antiterrordateigesetz – ATDG) nella parte in cui regola le modalità estese (cd. “data mining”) di utilizzo di un archivio centrale in cui sono raccolte informazioni particolarmente sensibili affinché possano essere scambiate tra le diverse autorità coinvolte e a quel punto ulteriormente elaborate. Così come formulata, quella disposizione è stata infatti considerata sproporzionata e pertanto in contrasto con la informationelle Selbstbestimmung (autodeterminazione informativa) protetta dal combinato degli artt. 2, Abs. 1, e 1, Abs. 1, GG. Il Tribunale ha ritenuto che la legge non individuasse in maniera sufficientemente circostanziata le condizioni al ricorrere delle quali sarebbe possibile ammettere la conformità ai principi costituzionali richiamati della disciplina contestata. L’emendamento controverso era entrato in vigore con le modifiche apportate dopo la sentenza del BVerfG del 2013 che aveva dichiarato incostituzionali molti articoli della legge originaria (Urteil del 24 aprile 2013 - 1 BvR 1215/07).

 

Beschluss del 10 novembre 2020 - 1 BvR 3214/15

 

Link: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/11/rs20201110_1bvr321415.html

 

Parole chiave: data mining, autodeterminazione informativa, ricorso individuale, antiterrorismo.

 

 

7. Il Tribunale costituzionale ha respinto una richiesta di un provvedimento cautelare volta a sospendere delle misure adottate in Baviera per contrastare la diffusione del virus Covid-19. Esse comportavano l’impossibilità per la ricorrente di svolgere la sua professione legata alla ristorazione e le impedivano inoltre di affittare le sette sale di cui è composto il suo cinema (Achten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung). Il Tribunale ha considerato del tutto inammissibile il ricorso con riferimento alle sale cinema perché non ha ritenuto esaurite tutte le modalità ricorso. Diversamente, invece, è stato sostenuto per quanto riguarda la ristorazione. Sotto questo profilo, nel caso in esame, il BVerfG ha stabilito la prevalenza del diritto alla vita e alla salute su quello alla libertà di professione.

 

Beschluss dell’11 novembre 2020 - 1 BvR 2530/20

 

Link:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/11/rk20201111_1bvr253020.html

 

Parole chiave: Covid-19, libertà di professione, procedimento cautelare, Baviera.

 

 

8. In una decisione di grande rilievo, il Secondo Senato del Bundesverfassungsgericht ha stabilito che la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea può essere utilizzata come parametro, confermando così la decisione del Primo Senato denominata Recht auf Vergessen II (Beschluss del 6 novembre 2019 - 1 BvR 276/17). Interessante notare che il parametro originariamente richiamato nel ricorso non era la Carta, ma, secondo la giurisprudenza precedente, si invocava un controllo di identità per violazione dell’art. 1 GG. Inoltre, il Tribunale ricostruisce la giurisprudenza della Corte di Giustizia (tra cui in particolare il caso Dorobantu) al fine di determinare l’interpretazione corretta da attribuire alla Carta e valutare, nel caso, se sollevare rinvio pregiudiziale. La sentenza ha dichiarato in contrasto con la Carta, nello specifico l’art. 4, due decisioni giudiziarie in materia di mandato d’arresto europeo in un ambito considerato integralmente determinato dal diritto dell’UE. Il Tribunale costituzionale ha infatti ritenuto che non fosse indagato in maniera sufficiente il rischio che nel Paese richiedente i ricorrenti venissero sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. Per far ciò è necessario procedere d’ufficio a una analisi su due livelli. Prima di tutto occorre stabilire se, su un piano generale, è possibile dedurre che vi siano carenze sistemiche nel Paese che richiede la consegna. In secondo luogo, occorre valutare in concreto che non vi siano rischi specifici per il singolo interessato dal provvedimento. In entrambi i casi è mancato questo secondo livello. Il Tribunale rileva come nei casi analizzati, dato che l’esame del diritto garantito dalla Carta è in linea con quanto prevede il Grundgesetz, non è necessario procedere a un controllo di identità, che però resta possibile.

 

Beschluss del 1 dicembre 2020 - 2 BvR 1845/18

 

Link:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/12/rs20201201_2bvr184518.html

 

Parole chiave: Parametro di giudizio, Carta dei diritti fondamentali dell’UE, mandato d’arresto europeo, ricorso individuale.