Rassegna giurisprudenziale – Austria – luglio-settembre 2020

2020-10-21

a cura di Elena D’Orlando e Ulrike Haider-Quercia

 

 

1. Il 14 luglio il VfGH ha emesso alcune sentenze sui ricorsi diretti contro leggi o regolamenti approvati sulla base della legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia (COVID-19-Maßnahmengesetz). Le decisioni sono state pubblicate il 22 luglio. Da segnalare, incidentalmente, che ricorsi riguardanti la disciplina anti-covid 19 sono stati presentati pressoché ininterrottamente al VfGH, a partire dalla fine di marzo 2020. Finora, sono trascorsi in media circa due mesi e mezzo tra la presentazione del ricorso e la relativa decisione. Dei circa 70 casi pervenuti all’inizio di giugno, 19 sono stati sinora decisi.

In sintesi, nelle sentenze emesse nella sessione estiva, il VfGH ha stabilito quanto segue.

 

(a) È costituzionalmente legittimo che la legge sul COVID-19 (COVID-19-Maßnahmengesetz) – a differenza della legge sulle epidemie del 1950 (Epidemiegesetz 1950) – non preveda alcun risarcimento per le attività che sono state chiuse a seguito di un divieto di ingresso nei locali nei quali si svolgevano. In particolare, la mancanza di risarcimento per le imprese non viola il diritto fondamentale di proprietà, né il principio di uguaglianza.

 

VfGH, G 202/2020 ua., 14.07.2020

 

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Entscheidung_G_202_2020_ua_Zlen_vom_14._Juli_2020.pdf

 

Parole chiave: emergenza sanitaria, risarcimento, mancato guadagno.

 

(b) Il VfGH ha dichiarato l’illegittimità del regolamento attuativo della legge recante le misure anti-covid 19, che vietava in modo generalizzato l’ingresso nei luoghi pubblici, nella parte in cui non prevedeva differenziazioni, risultando così in contrasto con la sua base legale la quale, invece, stabiliva specifiche fattispecie e stabiliva puntuali presupposti per l’adozione di misure limitative delle libertà. Il VfGH ha peraltro ritenuto costituzionalmente legittimi i criteri presupposti giustificanti, in base alla citata legge, i divieti d’ingresso nei locali commerciali, nei luoghi di lavoro e in altri luoghi specifici.

 

VfGH, V 363/2020, 14.07.2020

 

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Entscheidung_V_363_2020_vom_14._Juli_2020.pdf

 

Parole chiave: emergenza sanitaria, divieto in ingresso, luoghi pubblici.

 

(c) Il VfGH ha giudicato incostituzionale il divieto di ingresso limitato ad alcune categorie di esercizi commerciali. In particolare ha ravvisato una ingiustificata disparità di trattamento a favore delle attività che si svolgevano in centri commerciali (per casa e giardino), poiché sottratte al divieto a differenza di altre attività per le quali invece rilevava l’ampiezza della superficie commerciale aperta alla clientela.

Da sottolineare che, sebbene alcune disposizioni contestate fossero già inefficaci al momento della decisione del VfGH, quest’ultimo ha ritenuto che l’interesse del ricorrente ad ottenere una decisione vincolante sulla legittimità delle disposizioni impugnate può estendersi oltre il periodo – nel caso di specie relativamente breve – in cui le disposizioni sono in vigore. La Corte costituzionale ha quindi affermato la possibilità di estendere il suo sindacato anche a disposizioni normative non più in vigore.

 

VfGH, V 411/2020, 14.07.2020

 

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Entscheidung_V_411_2020_vom_14._Juli_2020.pdf

 

Parole chiave: emergenza sanitaria, proporzionalità, ragionevolezza.

 

 

2. Il VfGH ha rigettato un ricorso diretto contro il divieto di utilizzo di sacchetti di plastica o di immissione di sacchetti di plastica sul mercato, previsto dalla legge. I ricorrenti ritenevano il divieto incostituzionale per diversi motivi: avendo previsto la legge un termine solamente di cinque mesi per togliere dalla circolazione sacchetti di plastica fino a quel momento utilizzati, si sarebbe verificata una ingiustificata violazione della libertà imprenditoriale dei produttori e distributori di sacchetti di plastica; il divieto sarebbe inoltre lesivo del principio di uguaglianza e sarebbe irragionevole perché limitato a determinati prodotti di plastica; infine, sarebbe illegittimo perché non si terrebbe in considerazione il fatto che anche le borse per la spesa realizzate con altri materiali hanno effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Il VfGH ha affermato che il divieto di utilizzo dei sacchetti di plastica rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore.

 

VfGH, (G 227/2019), 31.07.2020.

 

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Entscheidung_G_227_2019_vom_17._Juni_2019.pdf

 

Parole chiave: discrezionalità legislativa, proporzionalità, ragionevolezza.

 

3. Il VfGH si è pronunciato sulla contestazione delle elezioni di alcuni consigli comunali nella Bassa Austria, disponendo che devono essere ripetute le elezioni a Kottingbrunn, ma non a Langenrohr, Litschau e Marchegg. Le sentenze sono state depositate il 15.07.2020.

(a) Alle elezioni a Knottingbrunn era stata esclusa la lista “Neues Kottingbrunn” a causa di irregolarità nella presentazione delle candidature, ma attraverso una procedura che non aveva garantito al responsabile della lista la conoscibilità delle contestazioni. Il procedimento elettorale è quindi da ripetere a partire dalla fase dell’esame delle candidature presentate.

 

VfGH, W I 4/2020, 17.06.2020

 

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Entscheidung_W_I_4_2020_17_Juni_2020.pdf

 

Parole chiave: elezioni comunali, procedimento elettorale, presentazione candidature.

 

(b) Il VfGH ha invece statuito che non vanno ripetute le elezioni nei comuni di Marchegg e Langenrohr. In questi casi i ricorsi, proposti dal SPÖ, sono stati rigettati poiché l’esclusione delle liste è stata giudicata legittima. In particolare, non risultava che almeno un candidato avesse preventivamente accettato di essere incluso nella rispettiva lista. Il VfGH ritiene che la non ammissione delle candidature sia quindi legittima perché la designazione di un candidato in una determinata lista di partito senza il suo consenso è contraria al principio della libertà di formazione della volontà politica e della attività politica. Una nomina siffatta costituirebbe, a sua volta, motivo per contestare (e revocare) l’eventuale elezione.

 

VfGH, W I 2/2020, 13.06.2020

 

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Entscheidung_W_I_2_2020_13_Juni_2020.pdf

 

VfGH, W I 3/2020, 13.06.2020

 

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Entscheidung_W_I_3_2020_13_Juni_2020.pdf

 

Parole chiave: elezioni comunali, accettazione candidatura, libertà politiche.

 

(c) Il VfGH ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dalla lista “Bürgerbewegung Litschau”, in riferimento alle elezioni nel comune di Litschau, che era fondato sull’affermazione per cui la lista elettorale presentata alle elezioni era stata redatta in modo illegittimo.
Nella Bassa Austria, una denuncia su presunti illeciti nella procedura elettorale deve essere prima presentata alla principale autorità elettorale del Land (Landes-Hauptwahlbehörde). Solo la decisione di questa autorità può essere impugnata dinanzi alla Corte costituzionale. Tuttavia, poiché il gruppo di elettori si è rivolto direttamente alla VfGH, il ricorso è stato dichiarato irricevibile.

 

VfGH, W I 5/2020, 26.06.2020

 

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Entscheidung_W_I_5_2020_26_Juni_2020.pdf

 

Parole chiave: procedimento elettorale, giurisdizione del VfGH.

 

(d) Il VfGH ha infine statuito che i ricorsi elettorali sono ancora ammissibili e procedibili, anche dopo le elezioni.

In Bassa Austria, è possibile presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale (LVwG) avverso le decisioni dell’autorità elettorale municipale relativa all’inclusione di persone nelle liste elettorali e alla cancellazione di persone dalle liste elettorali. Tale ricorso può – secondo la legislazione elettorale comunale della Bassa Austria – essere presentato da ogni cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, non essendo richiesto un interesse personale del ricorrente.
Il VfGH ha ora chiarito che lo scopo del ricorso dinanzi al LVwG è quello di sindacare la legittimità della decisione dell’autorità elettorale municipale. Ciò significa che il contenuto di tale ricorso può essere deciso anche dopo che le elezioni in questione si sono già svolte.

Nel novembre 2019 era stata presentata un’istanza all’autorità elettorale municipale per rimuovere diverse persone dalle liste elettorali per le elezioni del consiglio municipale a Litschau. Le decisioni dell’autorità amministrativa erano state impugnate innanzi al LVwG il quale, nel marzo 2020, aveva deciso che i ricorsi fossero improcedibili, essendosi nel frattempo svolte le elezioni. Il VfGH annulla le decisioni del giudice amministrativo in quanto illegittime. Ciò tuttavia, secondo il VfGH, non inficia le elezioni, poiché svoltesi sulla base delle liste elettorali valide all’epoca.

 

VfGH, W IV 77/2020 ua., 12.06.2020

 

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Entscheidung_W_IV_77_ua_2020_12_Juni_2020.pdf

 

Parole chiave: giurisdizione amministrativa, legittimazione a ricorrere, interesse a ricorrere.