Rassegna giurisprudenziale – Austria – aprile - giugno 2020

2020-07-16

a cura di Elena D’Orlando e Ulrike Haider-Quercia

 

 

Si segnala che, a partire dalla sessione estiva, cominciano a essere depositate le sentenze pronunciate in relazione a una pluralità di ricorsi presentati avverso i provvedimenti adottati dalle autorità statali e di Land per fronteggiare l‘emergenza sanitaria.

 

1. Il VfGH ha statuito che la previsione della stessa pena minima per violazioni della legge di diversa gravità è irragionevole e quindi incostituzionale.

In particolare, la Corte costituzionale ha annullato la pena minima di € 5.000 di cui al § 120 della legge di polizia per gli stranieri (Fremdenpolizeigesetz), prevista per coloro che non sono legalmente residenti in Austria e non si conformano immediatamente all’obbligo di lasciare il Paese. Il Tribunale amministrativo del Vorarlberg aveva sollevato al VfGH questione di legittimità sul punto, adducendo diverse argomentazioni, basate essenzialmente sulla irragionevolezza della previsione, integrante una violazione del principio di uguaglianza.

Il VfGH ha affermato che la disposizione recante la sanzione minima non differenzia sufficientemente le diverse fattispecie e viola il principio di ragionevolezza, derivato dal principio di uguaglianza. Secondo il VfGH, le varie tipologie di ingresso e soggiorno illegali contemplate nel § 120 del FPG sono soggette in maniera indifferenziata a sanzioni minime, senza tenere sufficientemente conto dei differenti gradi di violazione della norma. Il fatto che le disposizioni generali della legge penale amministrativa consentano di derogare la pena minima, non può giustificare l’insufficiente differenziazione connessa alla previsione della pena minima di cui al § 120 FPG.

La pena minima annullata dal VfGH non può più essere applicata, né nel caso pendente innanzi al Tribunale amministrativo del Land, né da parte di altri tribunali e autorità amministrative.
Nel 2011, il VfGH aveva già dichiarato l’illegittimità della pena minima di € 1.000,00 per l’ingresso illegale e il soggiorno illegale in Austria, perché non permetteva di fare una differenziazione sufficiente tra una molteplicità di fattispecie diverse.

 

VfGH, G 163/2019-16 ua., 10.3.2020

 

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Erkenntnis_G_163_2019ua.pdf

 

Parole chiave: principio di eguaglianza, sindacato di ragionevolezza, soggiorno illegale.

 

 

2. Il VfGH ha affermato che lo strumento per sottoporre al sindacato di costituzionalità la disciplina che vieta l’ingresso nei luoghi pubblici, a seguito dell’emergenza sanitaria, non è quello del ricorso individuale diretto. In base alla giurisprudenza consolidata del VfGH, il ricorso diretto è esperibile solo se l’interessato non ha a disposizione altro strumento di difesa. Questo per evitare la duplicazione degli strumenti giuridici di tutela.

Nel caso di specie la ricorrente era stata multata dall’autorità locale per essere rimasta in uno spazio limitato come passeggero in un’auto con altre due persone, non appartenenti al medesimo gruppo familiare. Ella aveva quindi presentato ricorso al VfGH chiedendo che si pronunciasse sulla legittimità del divieto di accesso ai luoghi pubblici.

Secondo il VfGH, la ricorrente avrebbe dovuto presentare ricorso contro il provvedimento sanzionatorio innanzi al tribunale amministrativo del Land, sollevando in quella sede la questione relativa alla legittimità del divieto di ingresso sul quale la sanzione si fonda. Se il giudice amministrativo avesse ritenuto sussistenti i presupposti per uno scrutinio di legittimità del regolamento in discussione, sarebbe stato tenuto a sollevare la questione innanzi al VfGH.

La sentenza, rigettando il ricorso, afferma quindi che lo strumento da azionare sia quello innanzi al giudice amministrativo e non direttamente innanzi al VfGH. La Corte coglie altresì l’occasione per puntualizzare che ciò vale per tutti i casi in cui si controverta su violazioni del divieto di accedere ai luoghi pubblici per ragioni inerenti alla pandemia.

 

VfGH, V 361/2020-5, 8.6.2020

 

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Beschluss_V_361_2020.pdf

 

Parole chiave: ricorso diretto, giurisdizione amministrativa, divieto di accesso.