Rassegna giurisprudenziale – Germania – aprile-giugno 2020

2020-07-16

a cura di Francesco Saitto

 

 

1. La Prima Camera del Secondo Senato del Tribunale costituzionale federale ha deciso di respingere un ricorso individuale contro una decisione di non riconoscere una domanda volta ad ottenere lo status di rifugiato da parte di un cittadino iraniano. Il BVerfG ha infatti stabilito che la decisione del giudice amministrativo avesse correttamente preso in considerazione il parametro costituzionale. Viene anche precisato che, nell’ambito di un controllo per valutare i rischi di persecuzione collegati con una conversione, gli accertamenti di tipo oggettivo e soggettivo, seppur necessari, incontrano dei limiti. Non può per esempio essere messa in discussione la validità del battesimo e ai pubblici ufficiali è preclusa la possibilità di effettuare una prova sulla reale convinzione sotto un profilo sostanziale della conversione. Questi limiti, tuttavia, non impediscono di valutare in concreto l’intensità della conversione con riferimento all’identità del richiedente asilo.

 

Beschluss del 3 aprile 2020 - 2 BvR 1838/15

 

Link:  https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-039.html

 

Parole chiave: libertà religiosa, protezione internazionale, conversione, limiti al sindacato giurisdizionale, art. 4 GG in combinato disposto con l’art. 9 CEDU e l’art. 10 CDFUE.

 

 

2. Il Tribunale costituzionale ha respinto un’azione volta ad ottenere un provvedimento cautelare, presentato nell’ambito di un ricorso diretto, volto a sospendere integralmente la legge bavarese approvata per limitare la diffusione del virus Covid-19 e gestire l’emergenza pandemica. In particolare, si contestava l’eccessiva rigidità di alcuni divieti che limitavano forme di socializzazione con amici e parenti e altre forme di riunione. Il BVerfG non ha però ritenuto inammissibile l’azione sotto il profilo della sussidiarietà, considerando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto possibilità di successo di fronte ai tribunali ordinari. Il ricorso è stato tuttavia respinto nell’ambito e nei limiti delle valutazioni che si possono svolgere in un procedimento cautelare.

In seguito, ulteriori ricorsi contro i provvedimenti adottati in Baviera sono stati respinti (1 BvR 802/20 e 1 BvR 762/20). Per il mancato rispetto del principio di sussidiarietà, è stato invece rigettato un ricorso contro la modifica dell’art. 4 co. 2 e 3, dell’art. 5 nr. 9 del decreto bavarese in materia di Infektionsschutzmaßnahmen. In particolare, all’art. 4 si stabiliva che si potesse uscire dalla propria dimora solo in caso di «fondati motivi». Anche il ricorso contro un secondo decreto del Land, emanato il 16 aprile sempre al fine di contrastare il diffondersi dell’epidemia, è stato respinto, perché il ricorrente non aveva prima tentato i normali rimedi giurisdizionali.

 

Beschluss del 7 aprile 2020 - 1 BvR 755/20

 

Link: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/04/rk20200407_1bvr075520.html

 

Parole chiave: Covid 19, provvedimenti cautelari, Baviera, limitazione diritti di libertà, ricorsi individuali.

 

 

3. Il Tribunale costituzionale, pur affermando la necessità di monitorare nel tempo la proporzionalità della misura in ragione della gravità della restrizioni ai diritti fondamentali coinvolti, ha tuttavia respinto la richiesta di un provvedimento cautelare contro un decreto del Land Assia volto a limitare la diffusione del virus Covid-19 con cui veniva limitata la possibilità di riunirsi al fine di prendere parte a funzioni religiose.

 

Beschluss del 10 aprile 2020 - 1 BvQ 28/20

 

Link: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/04/qk20200410_1bvq002820.html

 

Parole chiave: Covid-19, libertà di culto, proporzionalità, provvedimento cautelare.

 

 

4. La Prima Camera del Primo Senato ha accolto le richieste di un ricorrente che, nell’ambito di un procedimento cautelare, aveva agito per far dichiarare la incostituzionalità di una ordinanza della città di Gießen nella misura in cui applicava le disposizioni volte a impedire la diffusione della pandemia da Covid-19, come se non fosse possibile neanche un esame in concreto delle modalità in cui una determinata riunione avrebbe avuto luogo. Il Tribunale costituzionale ha precisato che la libertà di riunione può essere limitata, ma il divieto non può essere generale.

In senso non dissimile, sempre in materia di libertà di riunione, il BVerfG ha anche deciso in un caso concernente la città di Stoccarda.

 

Beschluss del 15 aprile 2020 - 1 BvR 828/20

 

Link: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/04/rk20200415_1bvr082820.html

 

Parole chiave: art. 8 GG, libertà di riunione, Covid-19, provvedimento cautelare.

 

 

5. Il Tribunale costituzionale federale ha ritenuto di accogliere, nella misura in cui non erano consentite deroghe in concreto, la richiesta di un provvedimento provvisorio avverso un decreto della Bassa Sassonia con cui veniva vietata senza eccezioni la possibilità di riunirsi in chiese, moschee e sinagoghe e in altri luoghi di culto esercitando la propria libertà di culto.

 

Beschluss del 29 aprile 2020 - 1 BvQ 44/20

 

Link:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/04/qk20200429_1bvq004420.html

 

Parole chiave: libertà di culto, provvedimento cautelare, divieto di riunirsi, Covid-19.

 

 

6. Il Tribunale costituzionale federale ha respinto un ricorso con cui veniva richiesto un provvedimento cautelare da parte della frazione parlamentare dell’AfD (Alternative für Deutschland) per sospendere gli effetti di un voto con cui era stato destituito da presidente di una commissione del Bundestag un deputato appartenente al partito. Il BVerfG ha ritenuto di respingere la richiesta cautelare, per decidere però i molti problemi giuridici correlati nella causa principale, in particolare a tutela dei diritti delle opposizioni .

 

Beschluss del 4 maggio 2020 - 2 BvE 1/20

 

Link: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/es20200504_2bve000120.html

 

Parole chiave: Organstreit, AfD, procedimento cautelare, diritto delle opposizioni.

 

 

7. Con sentenza, il Tribunale costituzionale, a seguito della decisione Weiss della Corte di Giustizia, ha dichiarato che, salvo che entro il 5 agosto la BCE non motivi in punto di proporzionalità in modo più analitico, deve ritenersi ultra vires, e pertanto incostituzionale, il programma di acquisti di titoli di credito di stato posto in essere dalla BCE stessa a partire dal 2015 per contrastare gli effetti della crisi economica in Europa. In particolare, il Tribunale, considerando che a determinate condizioni la BCE nell’ambito del suo mandato possa acquistare titoli di debito pubblico, e dunque non rinvenendo, pur con molte criticità, una violazione dell’art. 123 TFUE, ha intanto ritenuto ultra vires la decisione della Corte di Giustizia nella parte in cui non adotta uno scrutinio stretto in punto di proporzionalità per valutare gli effetti di un programma di politica monetaria sulla politica economica. In questo senso, posta la incostituzionalità della decisione della Corte di Giustizia, la mancata integrazione delle motivazioni in punto di proporzionalità del programma di acquisto lo renderebbe ultra vires (art. 119 e art. 127 TFUE).

 

Urteil del 5 maggio 2020 - 2 BvR 859/15

 

Link: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rs20200505_2bvr085915.html

 

Parole chiave: BCE, Quantitative Easing, controllo ultra vires, politica economica, politica monetaria.

 

 

8. Il Tribunale costituzionale federale ha respinto un ricorso individuale diretto contro una sentenza del BGH, con cui veniva chiesto un provvedimento esecutivo o un risarcimento con riferimento alla ristrutturazione dei titoli di debito greco avvenuta nel 2012. Nonostante l’emissione e la vendita di titoli di stato non integri necessariamente di per sé un atto sovrano, viene infatti affermato che essendo la rimodulazione del debito avvenuta con legge ciò implica una decisione sovrana effettuata da parte di uno stato straniero su cui la Germania non può esercitare alcuna giurisdizione ai sensi dei principi del diritto internazionale. Non è pertanto possibile lamentare la lesione del proprio diritto costituzionale al giudice naturale per il mancato ricorso all’art. 100 II GG da parte dei giudici tedeschi che impone, al ricorrere di determinate condizioni, la cd. Völkerrechtsverifikation.

 

Beschluss del 6 maggio 2020 - 2 BvR 331/18

 

Link:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rk20200506_2bvr033118.html

 

Parole chiave: ristrutturazione del debito, Grecia, diritto al giudice naturale, ricorso diretto, diritto internazionale.

 

 

9. Respingendo la richiesta di provvedimenti provvisori, in attesa di decidere nel merito, il BVerfG ha stabilito che non può essere sospeso in via cautelare la disciplina collegata con l’obbligo di vaccinazione contro il morbillo come condizione per l’iscrizione all’asilo.

 

Beschluss dell’11 maggio 2020 - 1 BvR 469/20

 

Link:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rk20200511_1bvr046920.html

 

Parole chiave: obbligo di vaccinazione, provvedimenti cautelari, iscrizione all’asilo.

 

 

10. Due ricorsi individuali, di opposta matrice, sono stati respinti dal BVerfG. Nel primo si agiva per sospendere l’efficacia di un provvedimento di allentamento delle misure volte a contrastare la diffusione della pandemia in Germania nel suo complesso, mentre il secondo riguardava un ricorso con cui veniva chiesto al Tribunale di imporre un ancora maggiore alleggerimento dei provvedimenti inclusi in una ordinanza bavarese. Il primo ricorso era stato azionato da una persona che per la sua età si riteneva a rischio e considerava che non fossero stati correttamente presi in esame i dati scientifici nel valutare l’allentamento delle misure. Il secondo ricorso, invece, azionato da un uomo più giovane, chiedeva una riduzione delle restrizioni previste per coloro che avessero meno di sessanta anni.

  

Beschluss del 12 maggio 2020 - 1 BvR 1027/20

Beschluss del 13 maggio 2020 - 1 BvR 1021/20

Link 1: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rk20200512_1bvr102720.html

Link 2: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rk20200513_1bvr102120.html

 

Parole chiave: ricorsi individuali, Covid-19, limitazione delle libertà, revoca delle misure, ulteriore riduzione delle misure.

 

 

11. Il Tribunale federale costituzionale ha respinto due ricorsi e ne ha accolti altrettanti, confrontandosi con il problema dei limiti della libertà di espressione rispetto al suo bilanciamento con i diritti della personalità. I ricorrenti erano stati condannati per delle loro affermazioni ritenute offensive e il BVerfG ha così avuto modo di fare chiarezza circa la sua giurisprudenza sul punto, affermando che per integrare la fattispecie penale è sempre necessario effettuare una valutazione in concreto della affermazione controversa che tenga in considerazione i valori costituzionali di riferimento e li bilanci. A tal fine, va considerato il contesto in cui sono state espresse le opinioni ritenute offensive e le circostanze specifiche del caso. Tale esame, in cui non è predeterminato un esito del bilanciamento in quanto va svolto in concreto, può essere evitato solo in casi tassativi e specificamente individuati, come quello in cui le affermazioni offensive rappresentino una lesione della dignità dell’uomo. Su queste basi, in due casi, in cui si era stabilito che i diritti della personalità erano stati lesi dalla libertà di espressione, il Tribunale ha ritenuto che erano stati correttamente soddisfatti questi requisiti, in altri due no.

 

Beschluss del 19 maggio 2020 - 1 BvR 2459/19

Beschluss del 19 maggio 2020 - 1 BvR 2397/19

Beschluss del 19 maggio 2020 - 1 BvR 1094/19

Beschluss del 19 maggio - 1 BvR 362/18

 

Link 1:

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rk20200519_1bvr245919.html

Link 2:

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rk20200519_1bvr239719.html

Link 3:

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rk20200519_1bvr109419.html

Link 4:

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rk20200519_1bvr036218.html

 

Parole chiave: Art. 5 I GG, libertà di espressione, limiti, diritti della personalità, bilanciamento

 

 

12. Con sentenza, il Primo Senato del Tribunale costituzionale si è pronunciato sulla base di vari ricorsi individuali di diversi soggetti persone fisiche e giuridiche prive di nazionalità tedesca, in merito alla legittimità costituzionale della legge con cui si regolano le modalità dell’azione dei servizi di intelligence tedeschi all’estero (Bundesnachrichtendienst – BND), in particolare con riferimento alle operazioni di sorveglianza in materia di telecomunicazioni e alla libertà di stampa. A tal fine il BVerfG ha riconosciuto, per la prima volta, che il catalogo dei diritti fondamentali del Grundgesetz nello svolgimento di tali attività deve necessariamente trovare applicazione anche nei confronti dei non cittadini per attività svolte all’estero, ampliandone in modo significativo la portata. Ciò deriva anche dal vincolo che genera l’art. 1 III GG, imponendo alle autorità tedesche il rispetto dei diritti fondamentali. Riconoscendo la delicatezza della materia, il Tribunale ha indicato dettagliatamente i modi e i contenuti ritenuti necessari affinché la legge in futuro possa essere ritenuta legittima. Ha tuttavia previsto che per un certo periodo di tempo la legge che attualmente non è conforme a questi principi possa continuare ad essere applicata (31 dicembre 2021).

 

Urteil del 19 maggio 2020 - 1 BvR 2835/17

 

Link: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rs20200519_1bvr283517.html

 

Parole chiave: art. 1 III GG, art. 5 GG, art. 10 GG, efficacia del catalogo dei diritti fondamentali all’estero, ricorsi individuali di non cittadini.

 

 

13. Il Tribunale costituzionale ha accolto un ricorso individuale contro un provvedimento con cui di fatto si limitava il diritto della ricorrente ad agire per ottenere la cittadinanza tedesca secondo quanto previsto dall’art. 116 II GG. Questa disposizione consente a chi è stato privato della cittadinanza tra il 30 gennaio 1933 e l’8 maggio 1945 per motivi politici, razziali o religiosi e ai suoi discendenti di vedersi riconosciuta su semplice richiesta nuovamente la cittadinanza tedesca. Tale diritto era stato negato alla ricorrente in quanto figlia naturale di genitori che non erano sposati e il cui solo padre era stato privato della cittadinanza ai sensi dell’art. 116 II GG in quanto di religione ebraica. Il BVerfG ha dunque considerato integrata una violazione sia dell’art. 6 V GG sia del divieto di discriminazione in quanto in casi analoghi si potrebbe pretendere la cittadinanza quando la persona privata della cittadinanza sia la madre. Il BVerfG ha infine chiarito che l’art. 116 II GG va letto anch’esso in modo costituzionalmente conforme ampliando il concetto di discendente.

 

Beschluss del 20 maggio 2020 - 2 BvR 2628/18

 

Link:

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rk20200520_2bvr262818.html

 

Parole chiave: cittadinanza, art. 116 II GG, art. 6 V GG, art. 3 II GG, ricorso individuale, figli naturali.

 

 

14. Con sentenza, il Tribunale costituzionale, in un procedimento in Organstreit, ha ritenuto che una intervista rilasciata dal Ministro dell’Interno e pubblicata sul sito del Ministero, in cui sono rinvenibili commenti e notazioni critiche nei confronti di un partito politico (AfD), benché poi rimossa, violi il diritto alla parità delle condizioni (Chancengleichheit) nella competizione politica. Nello specifico, pur non ritenendo sindacabili nel merito le opinioni politiche del Ministro, il BVerfG ha ritenuto in contrasto con il principio di neutralità dello stato il fatto che questi abbia usato come mezzo di diffusione il sito del Ministero di cui detiene il controllo in ragione della sua funzione.

  

Urteil del 9 giugno 2020 - 2 BvE 1/19

 

Link: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/06/es20200609_2bve000119.html

 

Parole chiave: art. 21 GG, neutralità dello stato, Chancengleichheit, AfD, Ministro dell’Interno.

 

 

15. Nell’ambito di un ricorso in Organstreit, il Secondo Senato del BVerfG ha ritenuto incostituzionale l’ingresso della polizia, avvenuta nel settembre 2018, negli uffici di un parlamentare, della frazione Die Linke, al fine di rimuovere manifesti e simboli esposti in solidarietà al popolo curdo affissi in occasione della visita del Presidente turco. Eventuali limitazioni delle prerogative dei parlamentari sono ammissibili solo nell’ambito di bilanciamenti con altri interessi di rango costituzionale. Ad aver violato i diritti del parlamentare, così come sanciti all’art. 38 I 2, in particolare, è stato ritenuto il Presidente del Bundestag. Il BVerfG non è entrato nel merito nel valutare se l’art. 40 GG avrebbe potuto giustificare una misura di questo tipo, in quanto in ogni caso essa non soddisfa, all’esito di un esame stretto di proporzionalità, i requisiti richiesti dal regolamento che disciplina l’uso delle forze di polizia presso il Bundestag e in particolare l’art. 23 DA-PVD (Dienstanweisung für den Polizeivollzugsdienst der Polizei beim Deutschen Bundestag).

 

Beschluss del 9 giugno 2020 - 2 BvE 2/19

 

Link: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/06/es20200609_2bve000219.html

 

Parole chiave: libero mandato parlamentari, pericolo, Organstreit, controllo di proporzionalità, art. 38 I 2 GG, art. 40 GG.