Rassegna giurisprudenziale - Austria - ottobre-dicembre 2019

2020-01-16

a cura di Elena D’Orlando e Ulrike Haider-Quercia

 

 

1. Il 13 dicembre 2019 il Verfassungsgerichtshof ha pronunciato pubblicamente la decisione in cui conferma in linea generale la legittimità costituzionale della legge di riforma del sistema delle casse mutue adottata nel dicembre 2018. La Corte considera ingiustificate molte delle critiche in termini di violazione del principio di autonomia non-territoriale sollevate nei 14 ricorsi presentati tra l’altro dall’opposizione nel Bundesrat, dalle casse mutue di alcuni Länder e imprese, dalla Camera dei lavoratori e da numerosi assicurati. Di conseguenza viene confermata la legittimità costituzionale della riforma nella parte in cui realizza una semplificazione ed unificazione, a partire dal 1° gennaio 2020, dell’attuale struttura di assicurazione sanitaria organizzata in numerose casse mutue territoriali e delle imprese sotto un unico soggetto federale, la Österreichische Gesundheitskasse. La Corte dichiara legittima, inoltre, la composizione paritaria (tra lavoratori e impiegati) degli organi rappresentativi delle strutture della mutualità mentre dichiara costituzionalmente illegittima, tra l’altro, la parte della legge di riforma che prevede un test attitudinale per i delegati negli organi comuni della nuova struttura organizzativa del sistema delle casse mutue.

 

G 78-81/2019, G 67/2019, G 119/2019, G 211/2019

 

Link: 

https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Erkenntnis_G_78-81_2019.pdf (testo integrale della sentenza)

https://www.vfgh.gv.at/medien/Oeffentliche_Verkuendung_der_Entscheidung_zur__Sozial.de.php (con proclamazione pubblica della sentenza in data 13 dicembre 2019).

 

Parole chiave: sistema sanitario, riforma delle casse mutue, autonomia non-territoriale e principio democratico ai sensi dell’art. 120 c 1° c. B-VG.

 

2. Particolare significato assume inoltre la pronuncia resa l’11 dicembre in forma pubblica del Verfassungsgerichtshof sul c.d. “pacchetto di sicurezza”. Con tale sentenza i giudici costituzionali decidono i ricorsi presentati dall’opposizione parlamentare, dichiarando illegittime le nuove disposizioni della legge federale sulla polizia di sicurezza, del codice della strada e del codice penale che consentono una estensione delle competenze di controllo da parte delle autorità di sicurezza pubblica. È dichiarata illegittima in particolare l’elaborazione e il salvataggio con mezzi tecnologici di dati acquisiti da soggetti terzi (come le riprese negli aeroporti, sulle autostrade e nei trasporti pubblici), nonché la possibilità di istallare software di spionaggio su telefoni cellulari e computer. La Corte considera che le misure in oggetto costituiscano una limitazione sproporzionata del diritto alla riservatezza dei dati personali e della tutela della vita privata ai sensi dell’art. 8 CEDU.

 

G 72–74/2019, G 181–182/2019

 

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Erkenntnis_G_181-182_2019-18_G_72-74_2019.pdf (testo integrale della sentenza)

https://www.vfgh.gv.at/medien/Oeffentliche_Verkuendung_der_Entscheidung_zum__Sicher.de.php

(con proclamazione pubblica della sentenza in data 11 dicembre 2019)

 

Parole chiave: art. 8 CEDU, diritto alla tutela dei dati personali, principio di proporzionalità, registrazione e elaborazione di dati.

 

3. Il Verfassungsgerichtshof conferma la legittimità costituzionale della legge costituzionale sull’abolizione dei titoli nobiliari del 1919. Di conseguenza respinge il ricorso proposto da Karl Habsburg-Lothringen condannato dal Tribunale amministrativo di Vienna per violazione della legge in oggetto avendo impiegato l’indicazione “von Habsburg-Lothringen” sul suo sito internet personale. La Corte afferma che la sentenza del Tribunale amministrativo non viola alcun diritto costituzionalmente garantito del ricorrente né si basa su una norma generale illegittima.

E 1851/2019-13

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Erkenntnis_E_1851_2019_2019.10.09_anonym.pdf

 

Parole chiave: legge sull’abolizione dei titoli nobiliari.