Rassegna giurisprudenziale - Germania - luglio-settembre 2019

2019-10-17

a cura di Francesco Saitto

 

 

1. Il Tribunale costituzionale federale ha respinto due ricorsi individuali della Repubblica Argentina che lamentava la violazione da parte del Bundesgerichtshof dell’obbligo, ai sensi dell’art. 100, Abs. 2, GG, di sollevare questione dinanzi al BVerfG al fine di stabilire l’esistenza di una regola di diritto internazionale generale per cui anche coloro che, a seguito della proposta di rinegoziazione degli interessi sui titoli in ragione di una fase di grave instabilità economica e finanziaria, non avessero accettato le nuove condizioni, avrebbero comunque dovuto rinunciare a quelle originarie. Con ciò, sarebbero in ogni caso valse le nuove regole nel senso in cui erano state rinegoziate dalla maggioranza dei creditori. Il BVerfG ha però negato l’esistenza di questa norma di carattere generale, confermando la decisione del Bundesgerichtshof, che, anche sulla base di una sentenza dello stesso Tribunale di Karlsruhe (BVerfG, 2 BvM 1/03 dell’8 maggio 2007), non aveva ritenuto necessario agire davanti al giudice costituzionale per stabilire se tale presunta norma facesse parte integrante del diritto federale o producesse diritti e doveri in capo al singolo ai sensi dell’art. 25 GG. Il mancato sollevamento della questione di costituzionalità, pertanto, non implica, secondo i giudici costituzionali, alcuna lesione del diritto costituzionale al proprio giudice naturale (art. 101, Abs. 1, S. 2 GG).

 

Beschluss del 3 luglio 2019 - 2 BvR 824/15, 2 BvR 825/15

 

Link:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/07/rk20190703_2bvr082415.html

 

Parole chiave: Repubblica Argentina, ricorso individuale, diritto al giudice naturale, art. 100, Abs. 2, GG, diritto internazionale generale.

 

2. Con ordinanza, il Tribunale costituzionale ha respinto il ricorso individuale del partito politico NPD contro le sanzioni ad esso imposte ai sensi della legislazione sui partiti attualmente vigente, in particolare in relazione alla violazione dei suoi obblighi di rendicontazione ai sensi dell’art. 31b PartG.

 

Beschluss del 9 luglio 2019 - 2 BvR 547/13

 

Link:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/07/rk20190709_2bvr054713.html

 

Parole chiave: NPD, obblighi di rendicontazione, ricorso individuale, Legge sui partiti.

 

3. Il Tribunale costituzionale ha accolto un ricorso individuale contro una sentenza del Bundesverwaltungsgericht, per violazione del diritto del figlio a non essere privato della cittadinanza tedesca (Art. 16, Abs. 1, S. 2, GG) a seguito di un procedimento specifico volto a disconoscere la paternità (Vaterschaftsanfechtung). Il BVerfG, infatti, ha ritenuto, decidendo direttamente nella sua articolazione camerale, che nel caso di specie sia stata lesa la riserva di legge sancita all’art. 16, Abs. 1, S. 2, GG, in quanto non è legislativamente previsto in modo espresso, come invece richiesto dalla disciplina costituzionale, che il disconoscimento della paternità implichi anche direttamente la perdita della cittadinanza. I giudici non si soffermano, però, a valutare se una disciplina in tal senso sarebbe da ritenersi in contrasto con la Legge fondamentale.

 

Beschluss del 17 luglio 2019 - 10. 2 BvR 1327/18

 

Link:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/07/rk20190717_2bvr132718.html

 

Parole chiave: cittadinanza, art. 16, Abs. 1, S. 2, GG, ricorso individuale, disconoscimento di paternità.

 

4. Il Tribunale costituzionale ha respinto, in formazione camerale, un ricorso individuale contro una sentenza emessa in applicazione della legge che prevede un tetto massimo al rialzo del prezzo degli affitti al momento della stipula di un nuovo contratto e ritenuto inammissibili, perché non sufficientemente motivate, due questioni incidentali sollevate da altrettanti giudici comuni concernenti la legittimità della medesima normativa (Art. 80, Abs. 2, Satz 1, BVerfGG). Allo stesso tempo, è stata anche respinta la richiesta di sancire l’incostituzionalità della disciplina della città di Berlino con cui si è data attuazione alla legge federale. Il ricorso individuale, in particolare, è stato proposto da un proprietario di una casa nella città di Berlino ed era volto a lamentare la violazione dei propri diritti fondamentali, in relazione all’obbligo, previsto all’art. 556d BGB, per cui la pigione di un contratto di affitto in determinate zone non può comunque comparativamente superare di oltre il 10% il prezzo medio che viene praticato per appartamenti simili in alcune aree caratterizzate da un mercato immobiliare considerato in condizioni critiche («Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt»), da individuare con regolamento, nei modi e nei casi stabiliti all’Abs. 2 del medesimo articolo, da parte di ogni Land. La legge volta a limitare il prezzo degli affitti (c.d. Mietpreisbremse), nello specifico, secondo il Tribunale costituzionale non lede il diritto di proprietà (art. 14), la libertà contrattuale (art. 2) e il principio di uguaglianza (art. 3). Con riferimento al diritto di proprietà, in particolare, il Tribunale considera un interesse pubblico tutelare le fasce più deboli della popolazione, calmierando l’aumento esponenziale degli affitti nelle aree che si ritengono a rischio. Su queste basi, la terza Camera del primo Senato, dunque, ha ritenuto di non considerare ammissibile per la decisione il ricorso, pur redigendo una dettagliata motivazione, in quanto non vi ha rinvenuto né il requisito del «fondamentale significato giuridico costituzionale» (art. 93a, Abs. 2, lett. a BVerfGG) né quello del rischio da parte del ricorrente di subire un pregiudizio particolarmente grave a causa del diniego della decisione nel merito (art. 93a, Abs. 2, lett. b BVerfGG).

 

Beschluss del 18 luglio 2019 - 1 BvL 1/18, 1 BvR 1595/18, 1 BvL 4/18

 

Link:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/07/lk20190718_1bvl000118.html

 

Parole chiave: Costo degli affitti, diritto di proprietà, ricorso individuale, Mitpreisbremse, libertà contrattuale

 

5. Il Tribunale costituzionale ha accolto un ricorso individuale di un richiedente asilo contro il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, ritenendo violato il diritto del ricorrente ai sensi dell’Art. 19, Abs. 4, S. 1, in combinato disposto con l’Art. 2, Abs. 2, S. 1 GG, a ottenere una tutela effettiva.

 

Beschluss del 24 luglio 2019 - BvR 686/19

 

Link:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/07/rk20190724_2bvr068619.html


Parole chiave: diritto di asilo, art. 19, Abs. 4, GG, Art. 2 GG, Art. 103 GG, ricorso individuale.

 

6. In una lunga e articolata sentenza, il Tribunale costituzionale ha ritenuto che le norme europee sulla c.d. Unione bancaria – in particolare i regolamenti denominati Single supervisory mechanism e il Single resolution mechanism – non siano state emanate oltre i limiti di competenza dell’Unione europea e non siano in contrasto con il Grundgesetz né sulla base del controllo ultra vires né del controllo di identità. Il BVerfG, tenendo in particolare considerazione la giurisprudenza europea a partire dal caso Meroni, ha pertanto respinto i ricorsi individuali sollevati lamentando la lesione dell’art. 38, Abs. 1, GG, con specifico riferimento al c.d. “Anspruch auf Demokratie” (art. 38, Abs., 1 Satz, 1 in combinato disposto con l’art. 20 Abs. 1 e 2 e con l’art. 79, Abs. 3, GG). Di un certo interesse appare in proposito che il BVerfG si sia soffermato a precisare in modo particolarmente dettagliato gli ambiti cui si rivolgono i due controlli e le loro differenze strutturali, sottolineando però che, con riferimento al controllo effettuato in materia di “diritto alla democrazia”, essi, per quanto diversi, si pongano come «due facce della stessa medaglia» (Rn. 205).

Il BVerfG ha comunque previamente operato una interpretazione restrittiva (strikte Auslegung) delle discipline impugnate, soffermandosi in modo particolarmente dettagliato sulle condizioni al ricorrere delle quali i due regolamenti possono considerarsi immuni da vizi e ribadendo il ruolo da garantire al Bundestag e alle istituzioni nazionali a presidio del principio democratico. Il Tribunale ha stabilito, con riferimento alla competenza della BCE in materia di sorveglianza, che, alle condizioni indicate, il regolamento non contrasta con l’art. 127, § 6, TFUE, ritenendo che la sua interpretazione non divergesse da quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Landeskreditbank Baden-Württemberg/Europäische Zentralbank (C‑450/17 P). I giudici hanno anche precisato, pur sollevando alcuni dubbi, che l’istituzione del Supervisory board non può poi ritenersi in violazione degli artt. 129, § 1, e 141, § 1, TFUE congiuntamente all’art. 44 dello Statuto del SEBC e della BCE. Con riferimento al SRM, il BVerfG ha egualmente operato il controllo ultra vires e di identità, ritenendo che, alle condizioni indicate, non sia in contrasto con il Grundgesetz, per quanto alcune criticità vengano individuate con riferimento al Fondo in esso stabilito all’art. 67, rispetto al quale le modalità di contribuzione obbligatoria sono giustificate in base a una specifica legge (Restrukturierungsfondsgesetz).

 

Sentenza del 30 luglio 2019 - 2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14

 

Link:  https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/07/rs20190730_2bvr168514.html

 

Parole chiave: Unione bancaria, controllo ultra vires e controllo di identità, Single supervisory mechanism, Single resolution mechanism, responsabilità per l’integrazione.

 

7. Il Tribunale costituzionale, nell’ambito di un procedimento in Organstreit sollevato dal gruppo AfD, ha respinto un ricorso per sospendere in via cautelare l’entrata in vigore di tre leggi approvate dal Bundestag, volto ad impedire al Presidente federale di controfirmarle e consentirne così la promulgazione. I ricorrenti lamentavano che al momento del voto non vi fosse il quorum necessario per la sua validità. Il Vice-presidente, che presiedeva in quel momento, aveva invece rigettato la mozione, ritenendo, secondo le procedure e con le modalità previste dal regolamento, che il quorum vi fosse. Il Tribunale, non rinvenendo i presupposti per un ricorso in via cautelare, si è poi soffermato sulle peculiarità del procedimento in Organstreit rispetto al controllo di costituzionalità astratto delle leggi, anche con l’obiettivo di ribadire la necessità di rispettare le competenze di tutti gli attori istituzionali coinvolti, tra cui in primo luogo il Presidente federale.

 

Beschluss del 17 settembre 2019 - 2 BvQ 59/19

 

Link: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/09/qs20190917_2bvq005919.html

 

Parole chiave: ricorso in via cautelare, Organstreit, AfD, procedimento di verifica del quorum.

 

8. Il Tribunale costituzionale ha respinto un ricorso promosso nell’ambito di un procedimento in Organstreit, sollevato da un deputato AfD contro una misura disciplinare irrogata dal Presidente del Bundestag al fine di mantenere l’ordine dei lavori. Il deputato aveva, infatti, violato la segretezza del suo voto al momento dell’elezione del Cancelliere, fotografandolo nell’urna e poi pubblicando la foto su Twitter con la nota: “Non la mia Cancelliera” (“Nicht meine Kanzlerin”). Dopo essersi soffermato sulle peculiarità del procedimento in Organstreit, i giudici di Karlsruhe hanno, infatti, stabilito che, per accedere alla tutela giurisdizionale e dimostrare di possedere un interesse giuridico al ricorso, è necessario aver previamente tentato un ricorso utilizzando i rimedi legali interni previsti dal regolamento della Camera, opponendosi al provvedimento.

 

Beschluss del 17 settembre 2019 - 2 BvE 2/18

 

Link: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/09/es20190917_2bve000218.html

 

Parole chiave: Organstreit, AfD, poteri disciplinari, ricorsi interni.

 

Nota della Redazione: La rassegna sull'Austria non viene pubblicata in quanto la giurisprudenza costituzionale del periodo di riferimento non presenta pronunce di significativa rilevanza.