Rassegna giurisprudenziale - Austria - aprile-giugno 2019

2019-07-18

a cura di Elena D’Orlando e Ulrike Haider-Quercia

 

1. Con una decisione del 12 giugno 2019, il VfGH ha respinto il ricorso di 21 membri del Consiglio federale e di 61 membri del Consiglio nazionale in quanto inammissibile per motivi formali, senza affrontare le questioni sollevate. I ricorrenti contestavano le seguenti misure introdotte sotto il nome "pacchetto sicurezza" nel 2018: (a) l'identificazione e l'archiviazione dei dati (immagine) dei veicoli e dei conducenti di veicoli da parte delle autorità di sicurezza (§ 54 (4b) della legge sulla polizia di sicurezza); (b) la trasmissione e l'archiviazione dei dati (immagine) di veicoli e conducenti di veicoli dai sistemi di controllo delle sezioni alle o dalle autorità di sicurezza (§ 98a (2) Road Traffic Act 1960); (c) la sorveglianza di messaggi criptati installando un programma ("Bundestrojaner") in un sistema informatico all'insaputa della persona interessata (§ 135a Code of Criminal Procedure 1975); (d) l'intrusione e la perquisizione di appartamenti allo scopo di installare un programma per il monitoraggio dei messaggi crittografati (Sezione 135a (3) del Codice di procedura penale del 1975).

Secondo i deputati ricorrenti le disposizioni in oggetto violano diversi diritti fondamentali, in particolare del diritto alla privacy e il diritto al rispetto della vita privata e sono comunque irragionevoli poiché sproporzionate.

 

VfGH, 13.06.2019, G 34-35/2019, G 72/2019, G 73/2019, G 74/2019

 

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Beschluss_G_34-35_12.06.2019.pdf

 

Parole chiave: ricorso minoranza parlamentare (Drittelantrag), pacchetto sicurezza, diritto al rispetto della vita privata, diritto alla protezione dei dati.

 

2. Il VfGH ha respinto un ricorso esperito da alcuni cittadini contro la decisione del Tribunale amministrativo federale che, con ordinanza del 14 giugno 2019, ha confermato l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica aerea ("linea a 380 kV di Salisburgo") dal nodo di rete di St Peter am Hart (Alta Austria) alla stazione di trasformazione Kaprun (Salisburgo). I ricorrenti lamentavano la violazione dei loro diritti fondamentali e l’incompetenza a provvedere del Governo provinciale del Land Salisburgo ai sensi delle disposizioni della legge sulla VIA, profili che il Tribunale amministrativo federale non avrebbe correttamente considerato. Il VfGH rileva che tutte le questioni relative alla presunta violazione dei diritti fondamentali dei ricorrenti dipendono, in realtà, da una applicazione – eventualmente errata – di una legge ordinaria e, in quanto tali, devono essere sottoposte non alla Corte costituzionale, ma al giudice amministrativo, mentre quella relativa alla competenza del Governo del Land Salisburgo è infondata.

 

VfGH, 17.06.2019, E 1350/2019

 

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Beschluss_E_1350.14_06_2019.pdf

 

Parole chiave: giurisdizione speciale sugli atti amministrativi (Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit), rilevanza costituzionale della questione, elettrodotto.

 

3. Il VfGH ha respinto il ricorso del Governo provinciale di Vienna contro alcune di disposizioni della legge per la tutela dei non fumatori, in cui si chiedeva l'annullamento delle disposizioni che prevedono la possibilità di attrezzare apposite stanze per fumatori nel settore della ristorazione, un'eccezione rispetto al divieto generale di fumare nei luoghi pubblici. La richiesta era motivata dal fatto che tali disposizioni violano diversi principi e diritti fondamentali, quali il principio della parità di trattamento, il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla vita. In particolare, il Governo ricorrente evidenziava una differenza di trattamento tra i dipendenti delle diverse società di ristorazione e una violazione del legittimo affidamento dei ristoratori. Il VfGH non condivide queste censure, perché, in sintesi, trattasi di scelte che possono essere giustificate dal legislatore, cui compete, nello Stato costituzionale democratico, conciliare libertà, bisogno di protezione e interessi pubblici e, nel caso di specie, il legislatore ha operato il bilanciamento in modo proporzionato. Né argomentazioni contrarie possono derivare dal richiamo alla CEDU, poiché compete agli Stati contraenti valutare la misura in cui il consumo di tabacco è tollerato come adeguato in relazione allo sviluppo sociale. Un altro ricorso, presentato congiuntamente da due ristoratori e da due non fumatori (padre e figlia), è stato respinto dal VfGH in quanto inammissibile.

 

VfGH, 18.06.2019, G 150/2018, G 151/2018, G 55/2018

 

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Beschluss_E_1350.14_06_2019.pdf

 

Parole chiave: principio di parità di trattamento, diritto al rispetto della vita privata, il diritto alla vita, libertà di iniziativa economica, bilanciamento, proporzionalità.