Rassegna giurisprudenziale – Germania e Austria – gennaio-marzo 2019

2019-04-16

Germania

a cura di Francesco Palermo, Jens Woelk, Daniele Butturini

 

 

1. Il secondo Senato del Tribunale costituzionale federale, in accoglimento di un ricorso diretto, dichiara illegittima la legge elettorale federale nella parte in cui esclude dal diritto di voto gli inabilitati e gli internati in ospedali psichiatrici. Per il secondo Senato del Tribunale, l’esclusione dal diritto di voto di una categoria di persone è costituzionalmente legittima solo se si può ritenere che per tali persone non sussista la possibilità di partecipare in modo sufficiente al processo comunicativo tra popolo e organi rappresentativi. Non è questo il caso delle categorie in questione.

BVerfG, 2. Senat, ord. 29 gennaio 2019, 2 BvC 62/14

Link: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/01/cs20190129_2bvc006214.html

Parole chiave: diritto di voto, disabilità, inabilitazione, bilanciamento

 

 

2. La Corte costituzionale bavarese conferma la legittimità del divieto per i magistrati del Land di indossare simboli religiosi. Adita in via di azione popolare per l’accertamento della costituzionalità dell’art. 11 della legge bavarese sui giudici e i procuratori del 2018, che vieta loro di “indossare in udienza o in altre attività legate alla loro attività che prevedano contatti col pubblico simboli o abbigliamenti caratterizzati sotto il profilo religioso o che indichino una specifica visione del mondo”, la Corte ha stabilito la conformità della disposizione alla costituzione regionale. Per i giudici il divieto è giustificato dalla libertà religiosa e di coscienza di cui all’art. 107 della costituzione bavarese, nel giudizio bilanciato rispetto alla medesima libertà riconosciuta agli altri attori del processo e, in modo decisivo, all’obbligo di neutralità del potere pubblico, con particolare riferimento all’ambito giudiziario. In tale bilanciamento, affermano i giudici, “di regola la persona retrocede rispetto alla funzione che ricopre”. È interessante notare che la questione è stata sollevata non già in riferimento ad un caso concreto ma in via di azione popolare, strumento che consente la proposizione di una questione di costituzionalità in modo astratto, slegato da una violazione immediata e diretta di un diritto individuale costituzionalmente garantito

BayVerfGH, sent. 14 marzo 2019, Az. 3-VII-18

Link: https://www.bayern.verfassungsgerichtshof.de/media/images/bayverfgh/3-vii-18-pressemitt-entscheidung.pdf

Parole chiave: simboli religiosi, neutralità dello Stato, azione popolare, magistratura

 

 

3. Il Tribunale costituzionale federale accoglie un ricorso diretto per violazione della libertà di domicilio e della garanzia del giudice come presidio avverso le limitazioni della libertà domiciliare. Il caso riguardava una perquisizione spontanea per detenzione di sostanze stupefacenti, la cui autorizzazione era stata chiesta dalla polizia sul momento (in piena notte) al pubblico ministero. Il Tribunale, smentendo i giudici di merito, ricorda che l’art. 13 c. 1 GG vieta perquisizioni non soggette ad un’autorizzazione giudiziaria preventiva, e che le eccezioni al principio devono ritenersi di stretta interpretazione e possono ammettersi solo nei casi in cui il ritardo nell’ottenere il provvedimento del giudice comporti un pericolo imminente che comprometterebbe il successo nella ricerca delle prove.

BVerfG, 2. Senat, ord. 14 marzo 2019 – 2 BvR 675/14.

Link: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/03/rs20190312_2bvr067514.html

Parole chiave: domicilio, giudice, prove, pericolo imminente.

 

 

Austria

a cura di Elena D’Orlando, Ulrike Haider-Quercia, Francesco Palermo

 

 

1. La Corte costituzionale respinge i ricorsi contro le espulsioni degli imam. Nel giugno del 2018 il governo federale aveva chiuso sette moschee ed espulso una ventina di imam turchi, sulla base della legge sull’islam del 2015, che vieta il proselitismo estremista e il finanziamento estero di comunità religiose. Contro tale misura sono stati presentati ricorsi individuali da parte degli imam espulsi, cittadini turchi pagati dalla Turchia per il loro lavoro. Il ricorso contesta il divieto di finanziamento di società religiose da parte di stati stranieri, che era alla base del provvedimento di espulsione. La Corte costituzionale rigetta i ricorsi affermando che la garanzia dell’indipendenza delle confessioni e comunità religiose riconosciute rientra tra gli interessi pubblici prevalenti e che la limitazione ai finanziamenti stranieri prevista dalla legge è proporzionata e ragionevole al fine di perseguire tale obiettivo

VfGH, 13.3.2019, E 3830-3832/2018-24, E 4344/2018-20

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_E_3830-3832_2018_E_4344_2018_13.03.2019.pdf

Parole chiave: legge sull’islam, moschee, espulsioni, finanziamenti stranieri, confessioni religiose

 

 

2. La Corte costituzionale fa chiarezza sulla gratuità dell’assistenza sociale. Dal 1. gennaio 2018 è in vigore la legge generale sull’assistenza sociale (ASVG), una normativa federale che ha superato le differenze precedentemente esistenti in materia tra i Länder. La relativa legge salisburghese prevedeva la possibilità, in determinati casi, di utilizzare il patrimonio dell’assistito per coprire in parte i costi dell’assistenza sociale. Adita dal tribunale amministrativo regionale di Salisburgo, la Corte costituzionale stabilisce che la relativa disposizione regionale non può considerarsi più in vigore.

VfGH, 12.3.2019, G 276/2018-27

Link: https://www.vfgh.gv.at/rechtsprechung/Ausgewaehlte_Entscheidungen.de.html

Parole chiave: assicurazioni sociali, riparto competenze, tribunali amministrativi regionali

 

 

3. La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale parziale della legge tirolese sulla pianificazione territoriale del 2016. Gli effetti della sentenza sono posticipati al 31 dicembre 2019, per dare tempo al legislatore di adeguarsi. La legge tirolese prevede che la destinazione delle aree venga pubblicata elettronicamente a cura del governo del Land. La costituzione federale prevede tuttavia (art. 118 c. 4) che la pianificazione territoriale locale sia un ambito riservato esclusivamente alla competenza comunale. L‘attribuzione al governo regionale della competenza alla pubblicazione viola questa disposizione costituzionale. Ciò non esclude la partecipazione (in forma ad es. di supporto tecnico-informatico) da parte del Land, ma solo che la competenza possa essere tout court trasferita da parte dei comuni.

VfGH, 12.3.2019, V 63/2018-22

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Entscheidung_V_63_2018-12.03.2019.pdf

Parole chiave: urbanistica, governo del territorio, comuni, riparto competenze