Rassegna giurisprudenziale – Russia – ottobre-dicembre 2018

2019-01-26

a cura di Angela Di Gregorio

 

1. Nell’analizzare alcune disposizioni del codice di procedura penale senza ravvisarne l’incostituzionalità la Corte costituzionale ritiene che la Corte suprema possa modificare la competenza territoriale di un processo se sul territorio che ricade nella giurisdizione del tribunale dove questo era stato inizialmente incardinato l’imputato conserva un’influenza sull’attività degli enti pubblici e ciò impedisce un giudizio obiettivo ed imparziale. Il trasferimento del procedimento ad un tribunale di altra giurisdizione territoriale però deve essere giustificato non dallo stato d’animo soggettivo di determinati giudici ma da circostanze oggettive, connesse alla personalità degli imputati: autorità, posizione di servizio, poteri. Tali circostanze possono consentire a questi di influenzare non solo l’attività delle istituzioni citate ma anche l’opinione pubblica sul territorio di competenza del tribunale. Ricordiamo che tra i ricorrenti vi era l’ex sindaco di Vladivostok il cui procedimento, benché fosse di competenza del Primor’e, era stato trasferito a Mosca.

 

Sentenza del 9 novembre 2018 n. 39 «Sulla verifica della costituzionalità dei commi 1 e 3 dell’art. 1 e 1, 3, 4 dell’art. 35 del codice di procedura penale della FdR» su ricorso di tre cittadini.

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision362256.pdf.

 

Parole chiave: giurisdizione penale, influenza politica, imputati eccellenti, competenze Corte suprema.

 

2. La Corte ha impedito il licenziamento dai giardini di infanzia di educatori con esperienza ma senza titolo di istruzione. In base alla legge sull’istruzione hanno il diritto di occuparsi di attività pedagogica i cittadini con livello di istruzione media professionale o superiore. La Corte ha esaminato la disposizione impugnata su ricorso di una cittadina che non aveva una istruzione superiore completa. Dal 1990 lavorava come educatrice in un giardino di infanzia ed aveva ottenuto apposito attestato di qualificazione. Nel 2017 era stata licenziata per mancanza del livello di istruzione adeguato. La Corte ha dichiarato la disposizione incostituzionale in quanto consentiva di licenziare gli educatori assunti prima che entrasse in vigore, che hanno svolto con merito i propri compiti ricevendo l’attestato di qualificazione. La disposizione deve applicarsi dunque solo alle nuove assunzioni.

 

Sentenza della Corte costituzionale della FdR del 14 novembre 2018 n. 41 «Sulla verifica della costituzionalità dell’art. 46 della legge federale “Sull’istruzione nella FdR» su ricorso di una cittadina.


Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision363389.pdf.

 

Parole chiave: istruzione, giardini di infanzia, licenziamento, attestazione professionale.

 

3. La Corte costituzionale ha riconosciuto alla sezione regionale di un partito politico, ma non ai singoli candidati inseriti nella lista, il diritto di far ricorso in giudizio per rivendicare la violazione del proprio diritto alla registrazione ed alla partecipazione alle elezioni. La lista regionale del partito non era stata registrata a causa di un reato commesso da un membro della commissione elettorale, non era stato accertato da decisione giudiziaria ma da un decreto di cessazione del procedimento per amnistia.

 

Sentenza della Corte costituzionale della FdR del 15 novembre 2018 n. 42 «Sulla verifica della costituzionalità del comma 15 dell’art. 239 del Codice della giustizia amministrativa della FdR». Su ricorso della sezione del partito politico “Russia giusta - Spravedlivaja Rossija” della città di S. Pietroburgo.

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision363689.pdf.

 

Parole chiave: elezioni, giustizia amministrativa, cancellazione delle liste, ricorsi elettorali.

 

4. La Corte costituzionale si occupa della successione processuale in caso di mutazione del proprietario del bene. In base alle relative disposizioni del codice civile, quando una delle parti del processo civile viene meno (decesso, riorganizzazione della persona giuridica, trasferimento del debito ed altri casi), il tribunale consente la sua sostituzione con un successore. La Corte ha esaminato la disposizione su richiesta di due cittadini, padre e figlio. Il padre aveva un ricorso in giudizio pendente come attore in relazione ad un appezzamento di terreno. Durante il procedimento aveva donato la terra al figlio e chiesto di essere sostituito nella qualità di attore, cosa che non gli era stata consentita. La Corte costituzionale ha ritenuto l’interpretazione della disposizione impugnata incostituzionale. Se nel corso di un procedimento relativo alla tutela del diritto di proprietà il bene viene ceduto dalla parte ricorrente quest’ultima può essere sostituita dal successore nel diritto, ossia chi ha acquisito il bene in proprietà. Tale soluzione consente di evitare perdite di prove, di ridurre le spese processuali ed anche di proteggere i diritti del ricorrente e del convenuto. Con tale interpretazione la disposizione impugnata non contraddice la Costituzione.

 

Sentenza della Corte costituzionale della FdR del 16 novembre 2018 n. 43 «Sulla verifica della costituzionalità dell’art. 44, c. 1 del codice di procedura civile della FdR» su ricorso di due cittadini.

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision363828.pdf.

 

Parole chiave: processo civile, successione delle parti, attore, ricorrente.

 

5. La Corte costituzionale è stata chiamata a risolvere la spinosa questione della legittimità dell’accordo sulla fissazione del confine amministrativo raggiunto dopo ben 26 anni tra le Repubbliche (interne) di Inguscezia e Cecenia. La Corte ha ridimensionato la controversia sostenendo che si tratta di un accordo puramente formale che non modifica il confine esistente. In realtà la questione sulla carta si prospettava più complessa e la decisione della Corte appare piuttosto superficiale dal punto di vista delle argomentazioni giuridiche oltre che frettolosa, essendo stata resa a tempo di record sull’incalzare delle proteste di piazza.

 

Sentenza della Corte costituzionale della FdR del 6 dicembre 2018 n. 44 «Sulla verifica della costituzionalità della Legge della Repubblica di Inguscezia “Sull’approvazione dell’Accordo sulla fissazione del confine tra la Repubblica di Inguscezia e la Repubblica cecena” e dell’Accordo sulla fissazione della frontiera tra la Repubblica di Inguscezia e la Repubblica cecena», su istanza del Capo della Repubblica di Inguscezia.

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision367708.pdf.

 

Parole chiave: confine amministrativo, soggetti della Federazione, accordo inter-repubblicano.

 

6. La Corte non ha rinvenuto profili di incostituzionalità nell’agevolazione tributaria (esenzione dalle imposte) concessa alle persone giuridiche in relazione ai beni mobili contabilizzati dal primo gennaio 2013 come fondi costitutivi. Secondo la Corte una interpretazione diversa della disposizione impugnata ne comporterebbe una inammissibile applicazione con efficacia retroattiva nei confronti dei beni contabilizzati dal I gennaio 2013 al I gennaio 2015. Proprio in tale periodo tutti i beni mobili inclusi come fondi costitutivi dal I gennaio 2013 erano stati pienamente e senza eccezioni rimossi dall’elenco degli oggetti sottoposti ad imposta patrimoniale delle organizzazioni.


Sentenza della Corte costituzionale della FdR del 21 dicembre 2018 n. 47 «Sulla verifica della costituzionalità dell’art. 381 punto 25 del codice tributario della FdR» su ricorso di una serie di società.

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision371411.pdf

 

Parole chiave: imposizione fiscale, persone giuridiche, codice tributario.