Rassegna giurisprudenziale – Portogallo – ottobre-dicembre 2018  

2019-01-25

a cura di Anna Ciammariconi

 

1. Il TC, in sede di recurso, ritiene legittima la norma desunta dagli art. 1865, n. 5 e 1869, c.c., secondo la quale è possibile procedere all’accertamento giudiziale della paternità contro la volontà del presunto genitore; tale norma, in particolare, non determina – come invece argomentato dal ricorrente – alcuna discriminazione sulla base del sesso, il cui divieto è sancito dall’art. 13, n. 2 CRP.

 

Acórdão n. 465 del 3 ottobre 2018

 

Link: http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20180465.html

 

Parole chiave: accertamento giudiziale paternità, DNA, principio di eguaglianza, divieto di discriminazione sesso.

 

2. Il TC, in sede di recurso, si pronuncia per l’incostituzionalità dell’art. 131, n. 1, c.p.p., laddove stabilisce nei confronti degli interdetti per infermità psichica l’incapacità assoluta di testimoniare in un processo penale del quale sono vittima. In particolare, il divieto di cui alla norma censurata contrasta con i principi di eguaglianza (art. 13 CRP), del giusto processo (art. 20, n. 4 CRP) e con il principio di proporzionalità (art. 18, n. 2 CRP).

 

Acórdão n. 486 del 4 ottobre 2018

 

Link: http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20180486.html

 

Parole chiave: incapacità a testimoniare, giusto processo, interdizione, principio di eguaglianza, principio di proporzionalità.         

 

3. Il TC, in sede di recurso, giudica incostituzionale la norma di cui all’art. 1817, n. 1, c.c., nella formulazione data dalla Lei 14/2009. Detta norma prevede un limite temporale di dieci anni entro il quale è possibile richiedere l’avvio delle indagini finalizzate alla ricerca della paternità. L’intervallo temporale decorre dal momento in cui l’interessato raggiunge la maggiore età o l’emancipazione minorile. A maggioranza (con due dissenting e una concurring opinions), i giudici del TC ritengono che la norma censurata dia luogo ad una eccessiva e sproporzionata limitazione dei diritti fondamentali, quali il diritto a costituire una famiglia, all’identità personale e al libero sviluppo della personalità, il diritto a conoscere la propria origine biologica e a stabilire i vincoli giuridici di filiazione. Risultano pertanto violati gli artt. 36, n. 1 e 26, n 1, CRP in combinato disposto con il principio di proporzionalità, sancito nell’art. 18, n. 2, CRP.

 

Acórdão n. 488 del 4 ottobre 2018

 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20180488.html

 

Parole chiave: origine biologica, famiglia, vincoli giuridici filiazione, identità personale, dignità.

 

4. Il TC, in sede di controllo successivo astratto e in formazione plenaria, è intervenuto in materia di crisi d’impresa ed insolvenza pronunciandosi per l’incostituzionalità dell’art. 100, Decreto-Lei 53/2004 (Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas, in breve “CIRE”), ove interpretato nel senso che la dichiarazione di insolvenza comporta la sospensione del termine di prescrizione dei debiti tributari nei confronti del responsabile in solido in un processo tributario. Secondo i giudici, la norma in questione viola l’art. 165, n. 1, alínea i), CRP, che riserva al Parlamento la competenza legislativa (salvo delega al Governo) in materia di imposte e sistema fiscale.

 

Acórdão n. 557 del 23 ottobre 2018

 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20180557.html

 

Parole chiave: regime fiscale, insolvenza imprese, riserva relativa di legge, imposte, sistema tributario.

 

5. I giudici di Palácio Ratton sono stati sollecitati a pronunciarsi sulla richiesta di iscrizione di una nuova formazione politica nell’apposito registro depositato presso il TC. Secondo la tipologia di processo attivata in tale circostanza (cfr. artt. 14-16, Lei Orgânica 2/2003 – Lei dos Partidos Políticos – successivamente modificata dalla Lei Orgânica n. 3/2008) spetta al TC accertare il rispetto di determinati requisiti e il ricorrere delle seguenti condizioni: la denominazione, la sigla e il simbolo del nuovo partito non devono essere identici o simili a quelli di altri partiti esistenti; la denominazione non deve ricalcare nomi di persona o espressioni connesse a qualsiasi confessione religiosa o istituzione nazionale; il relativo simbolo non deve confondersi con simboli o emblemi nazionali né con immagini e simboli religiosi. Il TC è altresì chiamato a verificare che lo statuto della nuova formazione politica rispetti le norme costituzionali e di legge sui partiti politici. Nel caso di specie risultano soddisfatte le condizioni richieste e garantiti, tra l’altro, i principi di trasparenza e di organizzazione democratica interna del partito in questione, e, contestualmente, il venir meno di un’organizzazione interna di tipo militare o paramilitare o di ispirazione razzista e riconducibile all’ideologia fascista.

 

Acórdão n. 559, del 23 ottobre 2018

 

Link: http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20180559.html

 

Parole chiave: partito politico, simbolo politico, costituzione nuovo partito, statuto partito politico, organizzazione democratica interna partito.

 

6. Il TC, adito in via di ricorso, dichiara incostituzionale la norma sulla quantificazione del danno patrimoniale in caso di responsabilità civile per incidente stradale (art. 64, n. 7, Decreto-Lei 291/2007, nella formulazione data al Decreto-Lei n. 153/2008). Secondo i giudici, le modalità di individuazione dell’ammontare del danno (basate sul reddito netto maturato alla data dell’incidente) contrastano sia con il principio di eguaglianza (art. 13, n 1 CRP) sia con la riserva di legge relativa del Parlamento in materia di direitos, liberdades e garantias (art. 165, n. 1, alínea b, CRP).

 

Acórdão n. 565 del 7 novembre 2018

 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20180565.html

 

Parole chiave: riserva relativa di legge, principio di eguaglianza, quantificazione danno, responsabilità civile.

 

7. Contrasta con il principio per cui la responsabilità penale è personale (art. 30, n. 3 CRP), l’interpretazione dell’art. 7, n. 5, Lei 15/2001 (Regime Geral das Infrações Tributárias), ove consente la prosecuzione del processo al fine di stabilire la responsabilità penale di una persona giuridica (già interessata da liquidazione per estinzione), facendo ricadere sul patrimonio di ciascun socio la responsabilità e, quindi, l’irrogazione della relativa sanzione.

 

Acórdão n. 636 del 22 novembre 2018

 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20180636.html

 

Parole chiave: responsabilità penale personale, sanzioni tributarie.