Rassegna giurisprudenziale – Germania e Austria – ottobre-dicembre 2018

2019-01-25

Germania

 

a cura di Francesco Palermo, Jens Woelk, Daniele Butturini

 

1. Il Secondo Senato del Tribunale costituzionale federale dichiara illegittima la disposizione della legge del Baden-Württemberg sui dipendenti pubblici, nella parte in cui prevedeva una riduzione della retribuzione per funzionari e giudici nei primi tre anni di servizio. Per giudici, le misure di contenimento della spesa pubblica non possono colpire gruppi specifici di lavoratori in modo discriminatorio.

BVerfG, 16 ottobre 2018, 2 BvL 2/17

Link: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2018/10/ls20181016_2bvl000217.html

Parole chiave: discriminazione, principio di uguaglianza, pubblico impiego

 

2. Per il Primo Senato del Tribunale, le evidenze scientifiche rappresentano un limite all’attività giudiziaria di approfondimento delle fattispecie. Per il BVerfG i giudici ordinari, dopo avere esaminato il caso nel modo più accurato possibile, non sono obbligati ad approfondire le questioni oltre i limiti delle consolidate conoscenze scientifiche. Nel caso di specie vengono dichiarati inammissibili i ricorsi di due compagnie produttrici di energia eolica, che si erano viste rifiutare il permesso di costruire degli impianti. Le ricorrenti contestavano la fondatezza scientifica del divieto posto in base alla legge federale sulla tutela dell’ambiente (Bundesnaturschutzgesetz) e dunque della legge medesima.

BVerfG, ord. 23 ottobre 2018, 1 BvR 2523/13

Link: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2018/10/rs20181023_1bvr252313.html

Parole chiave: scienza, processo, convincimento del giudice, prove

 

3. Respinto il ricorso dei pastafariani contro il mancato riconoscimento quale comunità religiosa. La Prima Camera del Primo Senato del Tribunale non ammette in discussione il ricorso individuale dell’associazione satirica “Chiesa del mostro degli spaghetti volanti” contro il diniego di riconoscimento quale comunità religiosa. I pastafariani non potranno dunque essere equiparati alle comunità riconosciute in quanto il loro ricorso “non dimostra in modo plausibile una attività quale gruppo religioso o filosofico”. L’associazione ha annunciato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

BVerfG, 1. Kammer, 1. Senat, 30 ottobre 2018, 1 BvR 1984/17

Link diretto non disponibile (perché pronuncia di non accoglimento in decisione di ricorso individuale), qui link a notizia di stampa https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bverfg-1bvr198417-spaghettimonster-kirche-religionsgemeinschaft-anerkennung-verfassungsbeschwerde/

Parole chiave: libertà religiosa, riconoscimento, diritto ecclesiastico, satira

 

4. Il principio di parità tra le parti nel processo implica che in un giudizio sulla libertà di stampa debba essere garantito il diritto di entrambe le parti di essere udite. Anche se i processi sul punto richiedono particolare rapidità, non esiste un interesse giuridicamente protetto ad ottenere un provvedimento di ingiunzione o di rettifica inaudita et altera parte. Con questa motivazione la Terza Camera del Primo Senato accoglie due ricorsi individuali diretti per violazione dell’art. 3 c. 1 LF, obbligando i giudici di merito ad udire i controinteressati prima di emettere un provvedimento.

BVerfG, 3. Kammer, 1. Senat, ord. 30 settembre 2018, 1 BvR 1783/17

Link: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2018/09/rk20180930_1bvr178317.html

Parole chiave: stampa, libertà di espressione, diritti processuali

 

5. Un ricorso individuale diretto (Verfassungsbeschwerde) non può essere presentato attraverso la posta elettronica certificata utilizzata per i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione (De-Mail). Per la Quarta Camera del Primo Senato del Tribunale, questo sistema di posta elettronica non soddisfa il criterio della forma scritta previsto dal paragrafo 23 c. 1 1. per. della legge sul funzionamento del Tribunale costituzionale federale. Per i giudici la forma scritta richiede (ancora?) che il ricorso sia contenuto in un documento tangibile. Il legislatore potrà naturalmente modificare la disposizione per consentire anche l’inoltro via posta elettronica certificata.

BVerfG, 4. Kammer, 1. Senat, ord. 19 novembre 2018, 1 BvR 2391/18

Link: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2018/bvg18-084.html

Parole chiave: ricorso costituzionale individuale diretto, processo costituzionale, forma del ricorso

 

 

 

 

Austria

 

a cura di Elena D’Orlando, Ulrike Haider-Quercia, Francesco Palermo

1. La Corte costituzionale annulla la decisione del Tribunale amministrativo di Vienna relativa alla perdita della cittadinanza austriaca in seguito al (presunto) riacquisto della cittadinanza turca. Il ricorrente è stato leso nel suo diritto all’eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, dato che il Tribunale amministrativo aveva basato la sua pronuncia sul fatto che il ricorrente figura iscritto nelle liste elettorali del consultato turco, circostanza non sufficiente per provare l’acquisto della cittadinanza turca da parte dell’interessato. La Corte costituzionale evidenzia, inoltre, che compete all’autorità l’onere di ricostruire i fatti e che l’interessato non è tenuto a fornire la prova di non aver riacquisito la cittadinanza turca.

VfGH 11.12.2018 E 3717/2018-42

Link:

https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Entscheidung_E_3717_2018_Doppelstaatsbuergerschaften.pdf

Parole chiave: cittadinanza, eguaglianza, onere della prova

 

2. La Corte costituzionale non accoglie i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal Tribunale amministrativo dell’Alta Austria relativamente alle previsioni – contenute nella legge sulle garanzie minime per i richiedenti asilo del Land – di un tetto massimo del valore delle prestazioni complessive riconosciute ai richiedenti asilo che vivono in un alloggio-comunità. Ciò non costituisce una violazione del principio di eguaglianza in quanto la normativa prevede tuttavia una soglia minima di prestazioni in denaro per ogni singola persona facente parte dell’alloggio-comunità, che di per sé garantisce la prevenzione di uno stato di necessità sociale degli interessati.

VfGH, 11.12.2018, G156/2018-28

Link:

https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Entscheidung_G_156_2018-28_ua_OOe_Mindestsicherung.pdf

Parole chiave: eguaglianza, prestazioni sociali minime, richiedenti asilo

 

3. La Corte dei Conti (Rechnungshof) ha fatto ricorso alla Corte costituzionale (VfGH) ai sensi dell’art. 126a B-VG per risolvere un contrasto interpretativo insorto in merito ai suoi poteri di vigilanza e controllo nei confronti dell’aeroporto di Vienna (Flughafen Wien AG) e della società di ingegneria controllata (Techniktochter Vienna Airport Technik GmbH), per il periodo dal 10 gennaio 2017 al 27 febbraio 2018. La contesa nasce dal fatto che la società che gestisce l’aeroporto sosteneva che non vi fosse più alcun controllo effettivo sulla società da parte del settore pubblico, mentre la Corte dei conti sottolineava che gli organi della società aeroportuale erano stati designati dal 1992, ininterrottamente e senza eccezioni, sulla base di un accordo tra la città di Vienna e il Land della Bassa Austria. Il VfGH afferma che il potere di vigilanza e controllo della Corte dei Conti sussiste solo sino al maggio 2017, ovvero sino a che Flughafen Wien AG è stata effettivamente controllata dalle autorità locali di Vienna e della Bassa Austria tramite la designazione dei membri del Consiglio di vigilanza da parte dell’Assemblea generale. Dal giugno 2017 al febbraio 2018, invece, la città di Vienna e il Land della Bassa Austria hanno potuto esprimere solo quattro membri del Consiglio su dieci, per cui non era possibile adottare delibere senza o contro la volontà degli altri membri del Consiglio di sorveglianza, con la conseguenza che non si realizzano, per questo periodo, i presupposti di un controllo pubblico effettivo.

VfGH, 19.12.2018, KR 1/2018, KR 2/2018

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Entscheidung_KR_1_2018_KR_2_2018_Flughafen_RH.pdf

Parole chiave: Corte dei Conti, società a partecipazione pubblica, controllo contabile

 

 

4. La Corte costituzionale stabilisce che la Procura federale (Finanzprokuratur) è obbligata a esibire tutti i file e i documenti riguardanti la Task Force Eurofighter innanzi alla Commissione d’inchiesta riguardante il sistema di aerei da combattimento “Eurofighter Typhoon”, dall’inizio del 2000 fino alla fine del 2017, come richiesto nel ricorso presentato dalla medesima Commissione. La Finanzprokuratur sosteneva, in particolare, che l’attività di consulenza e rappresentanza del suo ufficio nel quadro della Task Force Eurofighter non rientra nella materia oggetto dello studio della Commissione, motivo per cui i relativi documenti non sarebbero soggetti al dovere di esibizione. Il VfGH non condivide tale posizione, specificando che l’unico motivo legittimo di rifiuto di esibizione è quello contemplato dall’art. 53, co. 4 B-VG, che esenta dall’obbligo allorché l’esibizione possa pregiudicare il legittimo processo decisionale del Governo federale o di alcuni suoi membri oppure la diretta preparazione di detto processo decisionale. Solo se si versasse in una simile situazione, essa potrebbe essere portata all’attenzione della Corte, che potrebbe così rivalutare la fattispecie.

VfGH, 30.12.2018, UA 3/2018

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Entscheidung_UA_3-2018_Eurofighter-UA.pdf

Parole chiave: conflitto tra organi, commissione d’inchiesta, obbligo di esibizione documentale ed esenzioni