Rassegna giurisprudenziale – Russia – luglio-ottobre 2018

2018-10-12

a cura di Angela Di Gregorio

 

1. In base al codice sugli illeciti amministrativi, i verbali relativi ad infrazioni/illeciti contro l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, disciplinati da leggi regionali, sono redatti da funzionari degli organi degli interni (polizia), qualora l’esercizio/trasferimento di questa competenza sia prevista da accordi tra il Ministero degli interni federale e gli organi regionali. La Corte ha stabilito che la disposizione in parola non è in contrasto con la Costituzione in quanto per il suo contenuto normativo essa presuppone che la conclusione di questi accordi sia diretta ad assicurare il bilanciamento degli interessi degli organi federali e regionali del potere esecutivo, rispondendo alle finalità di una effettiva tutela amministrativa dei diritti e libertà dei cittadini. L’iniziativa della conclusione degli accordi deve provenire dalle autorità regionali tuttavia, anche in assenza di simili accordi, i dipendenti degli organi degli interni hanno l’obbligo di collaborare con le autorità regionali.

 

Sentenza della Corte costituzionale della FdR del 2 luglio 2018 n. 27-P «Sulla verifica della costituzionalità dell’art. 28.3, comma 6 capoverso 2 del Codice della FdR sugli illeciti amministrativi», su istanza dell’Assemblea legislativa della Regione di Rostov.

 

LINK: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision340963.pdf

 

Parole chiave: illeciti amministrativi, polizia, autorità regionali, ordine pubblico, trasferimento di competenze

 

2. La Corte costituzionale ha stabilito che l’atto del tribunale arbitrale è soggetto a riesame “per nuove circostanze” indipendentemente dal momento in cui l’atto giuridico normativo che ne è alla base sia stato dichiarato inefficace. Il ricorrente aveva impugnato le disposizioni del codice arbitrale della FdR secondo cui si considerano tra le nuove circostanze di riesame di un atto giurisdizionale esecutivo, tra le altre, l’annullamento dell’atto giurisdizionale del tribunale arbitrale o del tribunale della giurisdizione ordinaria o del decreto di altro organo sulla base dei quali era stato adottato l’atto giurisdizionale. Ad opinione della Corte, la disposizione impugnata non sarebbe in contrasto con la Costituzione dal momento che non impedirebbe il riesame per il manifestarsi di nuove circostanze di un atto giudiziario esecutivo del tribunale arbitrale su richiesta della persona per il cui ricorso amministrativo l’atto giuridico normativo posto alla base di tale atto giurisdizionale era stato dichiarato inefficace dal tribunale della giurisdizione ordinaria. E tale riesame è indipendente dal momento in cui l’atto giuridico normativo è stato dichiarato inefficace.

 

Sentenza della Corte costituzionale della FdR del 6 luglio 2018 n. 29-P «Sulla verifica della costituzionalità dell’art. 311, comma 3 punto 1 del codice di procedura arbitrale della FdR su ricorso della società a responsabilità limitata “Аlbatros”»

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision341614.pdf

 

Parole chiave: giurisdizione arbitrale, atto giurisdizionale esecutivo, annullamento, nuove circostanze

 

3. La Corte stabilisce che i residenti nei condomini hanno il diritto di pagare il riscaldamento in base a contatori individuali anche se gli altri condomini hanno smontato i loro. Un cittadino aveva impugnato la costituzionalità delle disposizioni in base alle quali nel calcolo del pagamento per il riscaldamento non si consideravano le letture dei singoli contatori della fornitura energetica nei condomini in cui nella messa in esercizio (ossia dopo una ristrutturazione) fosse stato previsto un contatore unico e tutti gli appartamenti fossero stati equipaggiati con contatori individuali, la cui conservazione tuttavia in certi appartamenti non era stata assicurata. La Corte ha dichiarato le disposizioni impugnate incostituzionali nella misura in cui non prevedono la lettura dei singoli contatori. Il legislatore federale deve precisare le modalità di calcolo del pagamento per il riscaldamento in base ai contatori. Le decisioni giurisdizionali basate sulle disposizioni dichiarate incostituzionali, vanno riesaminate.

 

Sentenza della Corte costituzionale del 10 luglio 2018 n. 30-P «Sulla verifica della costituzionalità dell’art. 157, comma 1 del codice degli alloggi della FdR, del punto 42.1, commi 3 e 4 del Regolamento di concessione dei servizi comunali ai proprietari ed utilizzatori di appartamenti in edifici condominiali e nelle abitazioni residenziali», su ricorso di un cittadino.

 

LINK: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision342302.pdf

 

Parole chiave: condominio, riscaldamento, servizi comunali, contatori, lettura

 

4. Ai sensi dell’art. 291.6, c. 8 del codice di procedura arbitrale della FdR, a seguito dell’esame di un ricorso per cassazione il giudice di rimessione della Corte suprema emette un’ordinanza, insieme al fascicolo, per l’esame in aula del Collegio giudiziario della Corte suprema oppure rifiuta tale trasmissione. In tal caso il presidente della Corte o il suo vice hanno il diritto di non concordare con l’ordinanza di rigetto, di annullarla e di trasmettere il ricorso per cassazione al collegio giudicante. La Corte costituzionale ha stabilito che la richiesta di manifestare dissenso rispetto all’ordinanza di rigetto e di adottare un’ordinanza di annullamento di tale ordinanza e di procedere alla trasmissione del caso è possibile solo nel termine di due mesi. In caso contrario le parti del processo arbitrale sarebbero poste in posizione diseguale rispetto a quelle del processo civile.

 

Sentenza della Corte costituzionale della FdR del 12 luglio 1998 n. 31-P «Sulla verifica della costituzionalità dell’art. 291.6, c. 8 del codice di procedura arbitrale della FdR» su ricorso di una società per azioni

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision342500.pdf

 

Parole chiave: processo arbitrale, trasmissione fascicolo, ordinanza di rigetto, Corte suprema, ricorso per cassazione

 

5. La Corte stabilisce che la chiusura dell’esercizio finanziario annuale non è un motivo per rifiutare di riscuotere dalla regione i sussidi dovuti alla “formazione municipale” (ente locale). In base a quanto previsto dal codice di bilancio federale, le assegnazioni di bilancio, i limiti degli obblighi di bilancio e gli ammontari di finanziamento dell’anno finanziario in corso cessano di essere in vigore il 31 dicembre. La Corte ha esaminato la disposizione impugnata in relazione alla situazione in cui alla formazione municipale non siano stati assegnati i sussidi spettanti in base alla legge sul bilancio regionale alla fine dell’anno finanziario per l’esercizio delle funzioni di centro amministrativo (capoluogo). La Corte ha stabilito che la disposizione non è contrastante con la Costituzione ma che il rifiuto di prelevare tali fondi dalla regione sulla base solo della motivazione che tale richiesta è stata avanzata alla fine dell’esercizio finanziario non è ammissibile.

 

Sentenza del 18 luglio 2018 n. 33 «Sulla verifica della costituzionalità dell’art. 242, punto 3 del codice di bilancio», su ricorso della città di Čita

 

LINK: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision343519.pdf

 

Parole chiave: sussidi regionali, formazione municipale, esercizio finanziario, anno finanziario

 

6. La Corte costituzionale chiede di stabilire i criteri di indicizzazione delle somme riscosse dal tribunale. Viene così dichiarata incostituzionale la disposizione del codice di procedura civile federale secondo cui su richiesta del creditore o del debitore il tribunale può indicizzare le somme riscosse alla data di esecuzione della decisione del tribunale. Il fatto è che il meccanismo di tale indicizzazione non è regolamentato. I tribunali, riferendosi all’assenza di criteri per l’indicizzazione semplicemente la rifiutano. In tal modo si comprimerebbe il diritto alla tutela giurisdizionale. Il legislatore federale deve stabilire i criteri ammissibili di indicizzazione. Finché ciò non sarà fatto, bisogna utilizzare l’indice dei prezzi al consumo stabilito dall’Ufficio statale di statistica.

 

Sentenza della Corte costituzionale del 23 luglio 2018 n. 35-P «Sulla verifica della costituzionalità dell’art. 208, c. 1 del codice di procedura civile della FdR» su ricorso di tre cittadini

 

LINK: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision344278.pdf

 

Parole chiave: indicizzazione, riscossione, codice di procedura civile, legislatore