Rassegna giurisprudenziale - Austria e Germania - giugno settembre 2017

2017-11-06

E. D’Orlando, U. Haider-Quercia 

Austria

 

1) Il VfGH respinge la richiesta di un avente diritto alla protezione sussidiaria di poter beneficiare – nella stessa maniera di un avente diritto d’asilo – di un reddito minimo. Il VfGH considera legittima tale differenziazione delle prestazioni sociali in quanto la protezione sussidiaria – a differenza del diritto d’asilo – ha natura provvisoria e temporanea, fatto che giustifica il riconoscimento delle prestazioni sociali solo minime.

VfGH E 3297/2016 del 7 luglio 2017

Parole chiave: diritto d’asilo, protezione sussidiaria, prestazioni sociali

Link:

https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Entscheidung_E_3297-2016_Mindestsicherung_NOe_anonym.pdf

 

 

 

2) Il VfGH ha dichiarato illegittimo il termine ridotto di due settimane per proporre ricorso avverso le decisioni dell’autorità federale per il diritto d’asilo sulla richiesta di protezione internazionale, qualora tale decisione si riferisca alla cessazione del soggiorno in Austria (§ 16 della legge sul procedimento davanti all’autorità federale per il diritto d’asilo – BFA-Verfahrensgesetz – BGBl. I 87/2012 nella versione BGBl. I 24/2016). Il termine previsto per i procedimenti amministrativi in generale è di quattro settimane. La riduzione del termine processuale non risulta indispensabile per una accelerata gestione della questione e viola pertanto l’art. 136 del B-VG in tema di organizzazione dei tribunali amministrativi.

VfGH G 134/2017-12, G 207/2017 del 26 settembre 2017

Parole chiave: procedimento d’asilo, termine per proporre ricorso, decisione sulla cessazione del soggiorno

Link:https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Entscheidung_G_134-2017_ua_Beschwerdefristen_Asyl.pdf

 

 

3) Il Comune non è parte del procedimento previsto dalla legge federale per la collocazione e l’assegnazione degli stranieri bisognosi di protezione. La qualifica di parte del procedimento non può essere dedotta dall’autonomia amministrativa comunale, dato che il Ministro degli interni non agisce in qualità di autorità di controllo ma solamente in base ad una competenza assegnatagli dalla Costituzione.

VfGH E 692/2017-17 del 28 settembre 2017

Parole chiave: procedimento di collocazione ed assegnazione di stranieri bisognosi, qualifica di parte processuale, competenze federali

Link:https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_Entscheidung_E_692-2017_Durchgriffsrecht_Wels_anonym.pdf

 

 

 

 

 

Germania

 a cura di P. Butturini, E. D’Orlando, F. Palermoe J. Woelk

1) Con sentenza dell’11 luglio, il Tribunale costituzionale federale dichiara conforme a costituzione la nuova legge sui contratti collettivi (Tarifeinheitsgesetz), anche se va comunque riconosciuta la libertà contrattuale garantita dall’art. 9 c. 3 GG. È illegittima invece l’esclusione dalla contrattazione di rappresentanti di specifici gruppi, che potrebbe prodursi in base alle disposizioni della legge. In tal caso il legislatore deve provvedere. La legge, approvata nel maggio 2016, prevede che sia solo il sindacato più rappresentativo a partecipare alle trattative per il contratto e dunque a poter scioperare, dal momento che lo sciopero può essere legittimamente dichiarato solo in concomitanza con il rinnovo del contratto.

BVerfG, sent. 11 luglio 2017,
1 BvR 1571/15, 1 BvR 1477/16, 1 BvR 1043/16, 1 BvR 2883/15, 1 BvR 1588/15

Parole chiave: contratti collettivi di lavoro, sciopero, rappresentatività

Link:http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/07/rs20170711_1bvr157115.html

 

 

 

2) Il Tribunale costituzionale federale dispone la sospensione dell’istituto del Public Sector Purchase Programme, il c.d. quantitative easing deciso dalla BCE nel 2015. L’ordinanza prende le mosse dai ricorsi di Berndt Lucke dell’AfD e Peter Gausweiler della CSU. Secondo i giudici costituzionali federali il suddetto istituto pone problemi di compatibilità con la Legge Fondamentale. I giudici costituzionali federali effettuano un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, perché sia verificata la compatibilità del quantitative easing con il diritto dell’Unione europea (artt. 119, 123, 127 TFUE). Il dubbio sul quale si appunta l’attenzione del Bundesverfassungsgericht inerisce al divieto di finanziamento monetario, sancito dal diritto europeo, e al rispetto del principio delle competenze attribuite, principi che sarebbero, secondo i ricorrenti, lesi in caso di riacquisto di titoli di Stato sul mercato secondario. I giudici costituzionali sollevano la questione di pregiudizialità in quanto non è prevedibile se i poteri di bilancio del Bundestag siano compressi dalle delibere attuative del quantitative easing che potrebbero, tra l’altro, produrre perdite a carico della banca centrale tedesca.

BVerfG, ORDINANZA 18 LUGLIO, 2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 980/16

Parole chiave: quantitative easing; bilancio; responsabilità; rinvio pregiudiziale.

Link:http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/07/rs20170718_2bvr085915.html