Rassegna giurisprudenziale – Russia – gennaio-marzo 2021

2021-04-16

a cura di Angela Di Gregorio

 

 

1. Le disposizioni del codice della giustizia amministrativa esaminate dalla Corte riguardano le modalità di impugnazione delle decisioni giurisdizionali amministrative. In particolare, si prevede che il ricorrente nel procedimento amministrativo abbia il diritto, prima dell’adozione dell’atto giudiziario che conclude l’esame nel merito della causa nel tribunale di prima istanza, di modificare il motivo o l’oggetto del ricorso amministrativo. Tuttavia il ricorso, che riguarda ad esempio la decisione della commissione elettorale di registrazione di un candidato, può essere presentato in tribunale entro 10 giorni dalla data di adozione della decisione contestata.

Un candidato a deputato della Duma di un circondario urbano (ricorrente) aveva impugnato in tribunale la decisione della commissione elettorale con cui in questo stesso circondario era stato registrato un altro candidato a deputato. Quest’ultimo non aveva presentato il documento contabile sulle entrate e le spese del fondo elettorale. Successivamente si era saputo della violazione delle modalità di presentazione di altre informazioni, ad esempio quelle sui precedenti penali. Il tribunale di prima istanza aveva accolto il ricorso ma il tribunale di appello si era pronunciato in maniera opposta: il primo motivo non avrebbe comportato il rifiuto di registrazione del candidato e gli altri motivi sarebbero stati resi noti dopo il termine di 10 giorni. L’istanza di cassazione pure era stata rigettata. Il ricorrente ritiene che le disposizioni su richiamate limitino il diritto ad integrare o modificare i motivi del ricorso alla scadenza di 10 giorni dalla data di adozione della decisione impugnata ed anche il ruolo attivo del tribunale nell’esaminare simili controversie.

Come la Corte costituzionale rileva, i tempi ridotti per l’impugnazione delle decisioni delle commissioni elettorali e per l’esame da parte del tribunale dei relativi ricorsi sono stati previsti a causa dei rigidi riferimenti temporali del processo elettorale e della necessità di risolvere subito le controversie. Il diritto del candidato a deputato di mutare il motivo del ricorso teso alla contestazione di una decisione di registrazione di un altro candidato è significativo anche perché una serie di prove rilevanti per il caso possono trovarsi presso la commissione, gli organi e funzionari incaricati. Tali prove possono essere ogetto del procedimento giurisdizionale e motivo di modifica (integrazione) del ricorso dopo che sono state richieste dal tribunale. La Corte costituzionale è giunta alla conclusione che tali disposizioni del Codice non escludono il diritto del ricorrente allo scadere del termine di 10 giorni di modificare (integrare) i motivi del ricorso prima della pronuncia della decisione del tribunale di prima istanza. Non si esclude l’accoglimento del ricorso per tali motivi.  Il tribunale non è privato della possibilità, nel caso di presentazione di motivi aggiuntivi, di prendere in considerazione il loro fondamento giuridico e confermare le prove e tenuto conto di ciò anche dei limiti temporali del processo elettorale e della necessità di una soluzione operativa della causa, e di decidere della richiesta delle prove.

 

Sentenza della Corte costituzionale della FdR del 20 gennaio 2021 n. 2 «Sulla verifica della costituzionalità dell’art. 46, comma 1, dell’art. 62, commi 1 e 3, dell’art. 240, comma 4 e dell’art. 308, comma 1 del codice della giustizia amministrativa della FdR su ricorso di un cittadino».

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision511351.pdf

 

Parole chiave: ricorsi elettorali, processo amministrativo, tempi dei ricorsi, prove

 

 

2. La Corte costituzionale ha esaminato le disposizioni riguardanti la comunicazione, ad opera della commissione elettorale, delle lacune nei documenti presentati per la registrazione di un candidato al fine di consentirne la soluzione nei termini stabiliti dalla legge ed ha stabilito che la commissione elettorale non deve essere negligente nel proprio obbligo di informare delle lacune esistenti nei documenti consegnati per la registrazione dei candidati.

Il tribunale aveva annullato la decisione della commissione elettorale relativa alla registrazione di un candidato a deputato della Duma cittadina per alcune carenze nella documentazione. Il ricorrente non avrebbe presentato i propri dati secondo il format approvato con uno specifico editto presidenziale, in relazione ai beni immobili posseduti all’estero, alla provenienza dei fondi per l’acquisto, agli obblighi patrimoniali all’estero. Non si era accolta l’obiezione del ricorrente secondo cui non sarebbe stato reso edotto di queste lacune e dunque non avrebbe avuto la possibilità di rimediare. Di conseguenza il ricorrente ritiene che la disposizione da lui impugnata consentirebbe alla commissione elettorale di comunicare in maniera selettiva o discrezionale le violazioni presenti nei documenti esibiti per la registrazione dei candidati.

La Corte costituzionale però ritiene la disposizione conforme alla Costituzione, poiché obbligherebbe la commissione elettorale a verificare la documentazione di tutti i candidati e ad informare i candidati dei difetti riscontrati. Il non adempimento o l’inadeguato adempimento di tale obbligo può creare nel candidato la convinzione di non aver commesso errori che possano comportare il diniego della registrazione.

L’inattività della commissione può impedire al candidato di rettificare i documenti prima della scadenza dei termini. Quando si decide di registrare un candidato in queste circostanze, il suo status giuridico diventa vulnerabile, poiché le carenze nei documenti, che non sono state rivelate in modo tempestivo dalla commissione elettorale, possono comportare l’annullamento della decisione sulla sua registrazione da parte del tribunale. Questa vulnerabilità si crea sia a causa dell’adempimento improprio dell’obbligo di fornire informazioni complete e affidabili, sia a seguito dell’inazione della commissione elettorale, se i difetti nei documenti avrebbero dovuto essere evidenti alla commissione.

Allo stesso tempo, questa norma non è conforme alla Costituzione, poiché non prevede che il tribunale, nell’esaminare la richiesta di annullamento della decisione della commissione elettorale, debba tenere conto del fatto che la commissione elettorale non ha informato il candidato delle carenze nei documenti come circostanza che impedisce l’annullamento della decisione qualora i difetti avrebbero dovuto essere evidenti alla commissione se essa avesse scrupolosamente adempiuto alle proprie funzioni e i difetti non sono stati deliberatamente perpetrati dal candidato.

 

Sentenza della Corte costituzionale del 12 marzo 2021 n. 6 «Sulla verifica della costituzionalità del punto 11 dell’art. 38 e del punto 1 dell’art. 39 della legge federale “Sulle garanzie fondamentali dei diritti elettorali e del diritto a partecipare al referendum dei cittadini della FdR” su ricorso di un cittadino»

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision520589.pdf

 

Parole chiave: ricorsi elettorali, inadempimenti dei candidati, negligenza delle commissione elettorali.