Rassegna giurisprudenziale – Austria – gennaio-marzo 2021

2021-04-16

a cura di Elena D’Orlando e Ulrike Haider-Quercia

 

 

1. Il VfGH ha annullato la decisione del Tribunale amministrativo federale che aveva confermato la legittimità della decisione del Presidente del Consiglio nazionale di comunicare solamente il numero e non anche i nominativi dei deputati che nel periodo 2017-2019 avevano percepito - anche dopo la scadenza del mandato - il pagamento del compenso previsto per i parlamentari; tale decisione era stata motivata per ragioni di protezione dei dati personali dei deputati interessati. Secondo il VfGH, invece, il rifiuto di fornire ai giornalisti le informazioni richieste sui nomi dei deputati costituisce una violazione del diritto dei giornalisti ad informarsi derivante dall’art. 10, c. 1 CEDU.

Il VfGH considera che il rifiuto del Presidente del Consiglio nazionale di fornire i nominativi dei parlamentari interessati, costituisce una violazione non giustificata del diritto all’accesso alle informazioni garantito dall’art. 10, c. 1 CEDU. Anche se non esiste un generale obbligo da parte dello Stato di garantire l’accesso a tutte le informazioni, rileva nel caso concreto che la richiesta di informazioni è stata formulata nell’ambito di una ricerca giornalistica in merito a fatti di interesse pubblico. La comunicazione dei dati sui pagamenti reiterati incidono sul diritto alla segretezza dei dati personali dei singoli deputati, ma tali informazioni non possono essere considerate separatamente dal mandato parlamentare. In considerazione dell’interesse pubblico a conoscere l’entità dei compensi dei parlamentari, anche i pagamenti reiterati dopo la scadenza del mandato sono di interesse pubblico, circostanza che consente di limitare in tal caso la segretezza dei dati personali dei singoli parlamentari.

 

E 4037/2020

 

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Erkenntnis_E_4037_2020_vom_4._Maerz_2021.pdf

 

Parole chiave: Art. 10 CEDU, diritto di informazione, diritto alla segretezza dei dati personali.

 

 

2. Con la sentenza del 26 febbraio 2021 il VfGH ha annullato una decisione del Tribunale amministrativo del Land Niederösterreich che aveva previsto una sanzione a carico di un manifestante contro le condizioni esistenti per la produzione del latte. La sanzione è stata inflitta in applicazione della legge che vieta di coprirsi il viso negli spazi pubblici (Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz), in quanto il manifestante aveva portato un costume da mucca con una maschera che gli copriva il viso. Il VfGH ha ritenuto che tale sanzione viola la libertà di manifestare il proprio pensiero, il cui esercizio giustifica una eccezione dalle previsioni di non coprirsi il volto, stabilite dalla legge Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz.

 

E 4697/2019

 

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Erkenntnis_E_4697_2019_vom_26._Februar_2021.pdf

 

Parole chiave: libertà di manifestazione del pensiero.

 

 

3. Il VfGH ha avviato un procedimento di controllo d’ufficio della legittimità di due decreti del Ministro del lavoro, rispettivamente del 12 settembre 2018 e dell’11 maggio 2004. Tali decreti contengono precise indicazioni per le autorizzazioni al lavoro a favore di richiedenti asilo, ammettendo in particolare autorizzazioni solo per lavori stagionali e a tempo determinato. I decreti ministeriali in oggetto non si esauriscono, pertanto, in una raccolta con illustrazione delle norme applicabili e ciò richiederebbe una fonte giuridica diversa, ovvero la forma di un regolamento con pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (Bundesgesetzblatt). Per la verifica della questione il VfGH ha attivato un procedimento preliminare nel quale il Ministro del lavoro avrà possibilità di dare un riscontro e prendere posizione.

 

E 2420/2020

 

Link: https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Beschluss_E_2420_2020_vom_1._Maerz_2021.pdf

 

Parole chiave: controllo d’ufficio di legittimità costituzionale, autorizzazioni al lavoro per richiedenti asilo, decreti ministeriali.