Rassegna giurisprudenziale - Germania - gennaio-marzo 2021

2021-04-16

a cura di Francesco Saitto

 

 

1. Nell’ambito di un procedimento di esecuzione ai sensi dell’art. 35 BVerfGG (Vollstreckungsanordnung), volto a verificare se le modalità di attuazione della decisione del 5 maggio 2020 in materia di PSPP siano state effettivamente rispettate, il Tribunale costituzionale ha accolto la richiesta di ricusazione della giudice Astrid Wallrabenstein, eletta dal Bundesrat come giudice del BVerfG il 7 maggio, per alcune sue dichiarazioni rilasciate alla stampa, sebbene queste ultime fossero state rese pubbliche in un momento precedente alla sua nomina effettiva. La giudice è stata considerata dal collegio di parte.

 

Beschluss del 12 gennaio 2021 - 2 BvR 2006/15

 

Link:  https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/01/rs20210112_2bvr200615.html

 

Parole chiave: Quantitative easing, esecuzione, ricusazione, art. 35 BVerfGG, Wallrabenstein.

 

 

2. In due diversi procedimenti, nel primo caso in una composizione camerale del Primo Senato, nel secondo in una composizione camerale del secondo, il Tribunale costituzionale ha accolto due ricorsi individuali diretti per mancato esercizio del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (art. 267 TFUE), laddove considerato invece costituzionalmente necessario. I due Senati, sul punto, hanno da tempo un conflitto più o meno latente circa il margine di controllo esercitabile, da qualche anno apparentemente ricomposto. Nelle due pronunce, qualche difformità tra le due decisioni è tuttavia osservabile. Ad ogni modo, il parametro invocato è il diritto costituzionale al giudice naturale ai sensi dell’art. 101, co. 1, fr. 2, LF (diritto al giudice naturale), che è stato considerato violato in entrambi i casi.

 

Beschluss del 14 gennaio 2021 - 1 BvR 2853/19

Beschluss del 4 marzo 2021 - 2 BvR 1161/19

 

Link:  https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/01/rk20210114_1bvr285319.html

Link:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rk20210304_2bvr116119.html

 

Parole chiave: rinvio pregiudiziale, diritto al giudice naturale, ricorso diretto, art. 267, co. 3, TFUE, art. 101, co. 1, fr. 2, LF.

 

 

3. Il Primo Senato del BVerfG ha accolto un ricorso individuale diretto (azionato da DITIB Landesverbandes Hessen e. V.), con cui si lamentava la violazione del diritto a un rimedio giurisdizionale effettivo (art. 19, co. 4, LF) da parte dei giudici amministrativi statali con riferimento alla decisione di sospendere l’insegnamento della religione islamica nelle scuole del Land Assia erogato in cooperazione tra l’associazione ricorrente e il ministero della pubblica istruzione statale (Kultusministerium), con la contestuale istituzione dal prossimo anno scolastico di un insegnamento interamente svolto da parte delle istituzioni pubbliche.

 

Beschluss del 19 gennaio 2021 - 1 BvR 2671/20

 

Link: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-006.html

 

Parole chiave: rimedio giurisdizionale effettivo, art. 19, co. 4, LF, ricorso individuale, pubblica istruzione, religione islamica.

 

 

4. Il Tribunale costituzionale ha respinto la richiesta di un provvedimento cautelare contro l’accordo con cui si prevede l’estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra gli stati membri dell’Unione europea, delineando, tra l’altro, un nuovo sistema per risolvere eventuali controversie. Il ricorrente riteneva che l’accordo avrebbe potuto produrre un impatto su un procedimento attualmente pendente, avviato all’esito di un complesso iter che ha visto anche pronunciarsi la Corte di Giustizia su rinvio pregiudiziale proposto dal Bundesgerichtshof (Causa C-284/16). In quest’ultima decisione, in particolare, si è ritenuto che «gli articoli 267 e 344 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una norma contenuta in un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri […] in forza del[…] quale un investitore di uno di detti Stati membri, in caso di controversia riguardante gli investimenti nell’altro Stato membro, può avviare un procedimento contro tale ultimo Stato membro dinanzi ad un collegio arbitrale, la cui competenza detto Stato membro si è impegnato ad accettare». In seguito all’entrata in vigore dell’accordo sulla estinzione dei trattati bilaterali, il Tribunale costituzionale, nel caso in esame, non ha ritenuto sufficientemente circostanziato il ricorso, in vista della risoluzione della controversia principale attualmente ancora pendente che riguarda una società olandese e la Repubblica slovacca (BVerfG 2 BvR 557/19).

 

Beschluss del 3 febbraio 2021 - 2 BvQ 97/20

 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/02/qk20210203_2bvq009720.html

 

Parole chiave: accordo investimenti, stati membri, estinzione accordo, arbitrato.

 

 

5. Il Secondo Senato del BVerfG si è pronunciato su una legge in materia di confisca penale che ha prodotto un effetto retroattivo proprio, considerandola compatibile con la Legge fondamentale. La nuova disciplina, infatti, prevede una specifica disposizione intertemporale (Art. 316h, fr. 1 EGStGB), con cui si è stabilito che la confisca abbia un suo decorso indipendente rispetto alla prescrizione del reato sottostante. In particolare, la nuova normativa si applica anche ai reati collegati eventualmente prescritti prima della sua entrata in vigore. Pur confermando che la legge avesse effetti retroattivi propri, il Tribunale costituzionale ha ritenuto che essa non fosse incostituzionale. In via preliminare, la confisca, di per sé, non è considerata come coperta dall’art. 103, co. 2, LF per cui è prevista la regola della irretroattività della legge penale. Il Tribunale costituzionale richiama sul punto nel dettaglio la giurisprudenza in materia della Corte EDU. In ogni caso la retroattività propria è ammissibile solo in casi eccezionali. Per questo motivo, il BVerfG espressamente sottolinea la eccezionalità della applicazione retroattiva di una norma di questo tipo, ritenendo prevalenti però in questo caso gli altri interessi costituzionali coinvolti e respingendo la questione sollevata dal Bundesgerichtshof.

 

Beschluss del 10 febbraio 2021 - 2 BvL 8/19

 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/02/ls20210210_2bvl000819.html

 

Parole chiave: confisca penale, art. 103, co. 2, LF, retroattività propria, norma intertemporale.

 

 

6. Il Tribunale costituzionale ha respinto, considerandolo inammissibile dopo un lungo iter processuale, un ricorso in Organstreit contro l’accordo di libero scambio UE-Canada (CETA). Il ricorso era stato presentato dal Gruppo del Bundestag del partito Die Linke. Il Tribunale, tra l’altro, non ha ritenuto sufficientemente circostanziata la eventuale lesione dei diritti del Gruppo o del Bundestag nel ricorso.

 

Urteil del 2 marzo 2021 - 2 BvE 4/16

 

Link:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/es20210302_2bve000416.html

 

Parole chiave: CETA, Bundestag, Organstreit, accordo libero scambio.

 

 

7. Il Tribunale ha respinto, senza entrare nel merito della vicenda ma considerando il ricorso non sufficientemente circostanziato, la richiesta di un provvedimento cautelare sollevato da parte del Gruppo del Bundestag del partito AfD. La vicenda riguarda il tentativo di bloccare la comunicazione relativa al numero dei membri del partito considerati come “estremisti” da parte dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione nelle more di un giudizio pendente davanti ai giudici amministrativi.

 

Beschluss del 12 marzo 2021 - 2 BvQ 17/21

 

Link:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/qk20210312_2bvq001721.html

 

Parole chiave: AfD, ricorso cautelare, Ufficio federale per la protezione della Costituzione, Bundestag

 

 

8. Il Tribunale costituzionale, accogliendo d’urgenza una istanza in tal senso nell’ambito di un procedimento azionato sulla base di un ricorso individuale diretto, ha ordinato al Presidente della Repubblica di attendere l’esito della richiesta di un provvedimento cautelare prima di promulgare la legge con cui il Bundestag e il Bundesrat hanno ratificato la decisione in materia di risorse proprie del dicembre 2020, collegata con il finanziamento del piano Next Generation EU.

 

Beschluss del 26 marzo 2021 - 2 BvR 547/21

 

Link:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210326_2bvr054721.html

 

Parole chiave: decisione in materia di risorse proprie, NGEU, provvedimento d’urgenza, ratifica.