Rassegna giurisprudenziale – Russia – ottobre-dicembre 2020

2021-01-18

a cura di Angela Di Gregorio

 

 

1. Le disposizioni delle leggi “sulle garanzie fondamentali dei diritti elettorali” e “sulle elezioni municipali nella Regione di Mosca” non sono in contrasto con la Costituzione in quanto non obbligano il partito a presentare la lista di candidati come allegato separato alla decisione che ne chiede la registrazione, se le notizie sui candidati sono contenute nella decisione stessa. Le relative azioni non sono fondamento per il rifiuto della registrazione del candidato (o per il suo annullamento) da parte della commissione elettorale locale. La decisione della Corte costituzionale non comporta la revisione dei risultati delle elezioni già svoltesi ma il ricorrente può chiedere allo Stato il risarcimento del danno eventualmente subito.

 

Sentenza della Corte costituzionale del 23 ottobre 2020 n. 43 «Sulla verifica della costituzionalità delle lettere “a” e “f” del punto 14.1 dell’art. 35, della lettera “c” del punto 24 dell’art. 38 della legge federale “Sulle garanzie fondamentali dei diritti elettorali e del diritto a partecipare al referendum dei cittadini della FdR” ed anche del punto 6 del comma 1, del punto 4 del comma 2 dell’art. 27 e del punto 3 del comma 24 dell’art. 30 della Legge della Regione di Mosca “Sulle elezioni municipali nella Regione di Mosca” su ricorso del cittadino M. Ju. Serjapov».

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision496830.pdf

 

Parole chiave: elezioni, candidati, commissione elettorale, partiti.

 

 

2. In applicazione della legge sui sindacati, la federazione dei sindacati di Novosibrisk era stata obbligata dal tribunale a rendere il proprio statuto conforme allo statuto approvato dalla federazione dei sindacati indipendenti di Russia. La Corte costituzionale ha dichiarato le disposizioni impugnate contrarie alla Costituzione nella misura in cui consentono un’ingerenza ingiustificata dello Stato nel funzionamento dei sindacati, violando il principio di indipendenza degli stessi. Ciò non elimina l’obbligo dei sindacati di rendere conforme il proprio statuto allo statuto dell’unione di cui sono parte al fine di assicurare standard uniformi di tutela dei diritti dei lavoratori. Considerando il fatto che l’associazione è libera e volontaria tale requisito non limiterebbe i diritti dei sindacati. Il legislatore federale deve introdurre le relative modifiche legislative e nel frattempo le decisioni giurisdizionali nei confronti del ricorrente devono essere riviste.

 

Sentenza della Corte costituzionale della FdR del 27 ottobre 2020 n. 44 «Sulla verifica della costituzionalità del punto 1 dell’art. 7 della legge federale “Sulle unioni professionali, i loro diritti e garanzie di funzionamento” su ricorso dell’Unione regionale delle organizzazioni sindacali “Federazione dei sindacati della Regione di Novosibirsk»

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision497327.pdf

 

Parole chiave: autonomia sindacati, unioni sindacali, decisioni giurisdizionali, ingerenza statale.

 

 

3. La Corte costituzionale ha ritenuto in contrasto con la Costituzione le disposizioni impugnate della legge “sul trasferimento alle organizzazioni religiose di beni statali o municipali” a causa della loro intedeterminatezza. Il comitato per la gestione della proprietà urbana aveva chiesto alla comunità religiosa ricorrente di liberare il locale municipale che questa occupava da circa 20 anni a titolo gratuito, che aveva ristrutturato (e trasformato in luogo di culto) ed ampliato. La legge sul trasferimento alle organizzazioni religiose di beni statali o municipali in caso di ristrutturazione consentirebbe di ottenere tali beni in proprietà, ma i relativi ricorsi giurisdizionali avevano visto il rigetto dell’istanza sulla base del fatto che il locale si trovava all’interno di un edificio municipale privo di destinazione religiosa. L’interpretazione non univoca della legge consentirebbe al proprietario di avocare a se un locale utilizzato da molti anni da una organizzazione regliosa senza motivi ragionevoli, senza considerare le spese effettuate dall’organizzazione nella ristrutturazione e senza rispettare il significato spirituale del bene per i credenti. Le decisioni giurisdizionali nella causa del ricorrente non possono essere riesaminate dal momento che toccano il diritto di un’altra organizzazione religiosa (il nuovo proprietario del locale), tuttavia dopo che il legislatore avrà precisato le disposizioni controverse il ricorrente avrà diritto ad un risarcimento.

 

Sentenza della Corte costituzionale del 17 novembre 2020 n. 47 «Sulla verifica della costituzionalità del punto 1 dell’art. 2 della legge federale “Sul trasferimento alle organizzazioni religiose dei beni di destinazione religiosa che si trovano nella proprietà statale o municipale” su ricorso dell’organizzazione religiosa locale Comunità del Regno della Chiesa ortodossa della Santa Madre della Città di Tver».

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision500414.pdf

 

Parole chiave: organizzazioni religiose, proprietà municipale, avocazione dei beni, luoghi di culto

 

4. Il Governo federale ha chiesto alla Corte costituzionale di chiarire una precedente sentenza relativa all’applicazione provvisoria in Russia dei trattati internazionali prima della ratifica. Nella prassi si era rilevata un’indeterminatezza nell’interpretazione di questa decisione, in particolare se si potesse applicare un trattato una cui disposizione prevede che l’arbitrato internazionale possa esaminare controversie tra la Russia ed investitori stranieri legate ad investimenti ed attività imprenditoriali in Russia. La Corte ha chiarito che l’applicazione provvisoria dei trattati di per se non presuppone un’applicazione incondizionata di tutte le loro disposizioni. In Russia la decisione dell’applicazione provvisoria si adotta sotto forma di legge federale. Di conseguenza, la sottoscrizione da parte del Governo di un trattato internazionale non significa che l’esecutivo dia il consenso alla sua applicazione provvisoria. In tal modo la Corte ha stabilito che non è consentita l’applicazione provvisoria di quelle disposizioni dei trattati internazionali che prevedono il trasferimento di controversie tra la Russia e gli investitori stranieri all’esame di un arbitrato internazionale

 

Ordinanza della Corte costituzionale della FdR del 24 dicembre 2020 n. 2867 «Sul chiarimento della sentenza della Corte costituzionale della FdR del 27 marzo 2012 n. 8 relativa alla verifica della costituzionalità del punto 1 dell’art. 23 della legge federale “Sui trattati internazionali della FdR”».  

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision507357.pdf

 

Parole chiave: trattati internazionali, applicazione provvisoria, arbitrato internazionale.

 

 

 

5. La limitazione della circolazione dei cittadini durante una pandemia è una misura costituzionalmente legittima. Dunque le limitazioni introdotte nella Regione di Mosca non sono in contrasto con la Costituzione. Il ricorrente del giudizio a quo aveva violato le disposizioni impugnate trovandosi in un luogo pubblico ed essendo di conseguenza stato oggetto di un verbale di infrazione amministrativa per inadempienza delle regole di comportamento previste in caso di situazione emergenziale o di pericolo di sua insorgenza. Le disposizioni regionali infatti prevedevano il divieto per i cittadini di allontanarsi dal luogo di residenza (dal domicilio) ad eccezione di casi di necessità per cure mediche di urgenza e di spostamenti per svolgere attività lavorative non sospese. Si consentiva altresì di recarsi presso i più vicini negozi di alimentari, di far uscire gli animali domestici (ad una distanza non superiore a 100 metri dal luogo di residenza o domicilio), di conferire i rifiuti nel più vicino luogo di raccolta, etc. In seguito l’applicazione del divieto era stata precisata considerando la situazione epidemica.


La Corte ha rilevato che l’introduzione delle limitazioni era stata dettata dalla necessità obiettiva di reagire operativamente alla eccezionale e senza precedenti pericolosità di diffusione del COVID-19. Il divieto non era assoluto, le misure adottate erano considerate temporanee e la possibilità di introdurle aveva ricevuto una tempestiva copertura nella legislazione federale. Ai supremi funzionari (dirigenti dei supremi organi esecutivi del potere statale) delle regioni era stato posto l’obbligo di assicurare l’elaborazione e l’attuazione di un complesso di misure restrittive e di altre misure, inclusa la previsione di modalità speciali di circolazione sul relativo territorio e sui mezzi di trasporto. Si è notato come le eccezioni al divieto non potevano essere considerate tassative al momento di sottoporre la persona a misure di responsabilità amministrativa. Gli organi chiamati ad applicare il diritto, inclusi i tribunali, hanno il diritto di considerare anche altre circostanze che testimonino motivi seri per i quali il cittadino sia stato costretto ad allontanarsi dal proprio domicilio o residenza.

 

Sentenza della Corte costituzionale della Federazione di Russia del 25 dicembre 2020 n. 49 «Sulla verifica della costituzionalità del sottopunto 3 del punto 5 del Decreto del Governatore della Regione di Mosca “Sull’introduzione nella Regione di Mosca del regime di massima allerta per gli organi dell’amministrazione e le forze del sistema di prevenzione ed eliminazione delle situazioni di emergenza della Regione di Mosca e su alcune misure di contrasto alla diffusione della nuova infezione da coronavirus (COVID-2019) sul territorio della Regione di Mosca. Su istanza del tribunale della città di Protvino della Regione di Mosca»

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision507676.pdf

 

Parole chiave: libertà di circolazione, Regione di Mosca, emergenza sanitaria, responsabilità amministrativa.