Rassegna giurisprudenziale – Belgio – luglio-settembre 2020

2020-10-21

a cura di Lucia G. Sciannella e Giacomo Delledonne

 

 

1. La Cour constitutionnelle dichiara incostituzionale alcune disposizioni della legge del 27 febbraio 1987 relativa ai sussidi per le persone con disabilità nella parte in cui queste fissano a 21 anni l’età minima per l’erogazione di un assegno sostitutivo del reddito e di un assegno integrativo alle persone con disabilità. Le norme censurate danno perciò luogo a una inammissibile discriminazione fra le persone con disabilità maggiori di età, secondo che abbiano o no compiuto 21 anni.

 

Sent. n. 103 del 9 luglio 2020

 

Parole chiave: Persone con disabilità, assegno sostitutivo del reddito, assegno integrativo, principio di eguaglianza e di non discriminazione.

 

 

2. La Cour constitutionnelle dichiara incostituzionale l’art. 19 delle leggi coordinate sul Consiglio di Stato se interpretato nel senso di imporre che la parte ricorrente disponga di un interesse attuale per tutta la durata del procedimento. Una simile interpretazione risulta incostituzionale se fa sì che la parte ricorrente che contesta un provvedimento di nomina perda necessariamente l’interesse all’annullamento di quell’atto una volta che sia giunta a scadenza nel corso del procedimento la graduatoria su cui si fonda la nomina. Al di là e oltre la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni, osserva la Cour, la parte può conservare un interesse all’annullamento erga omnes del provvedimento contestato.

 

Sent. n. 105 del 9 luglio 2020

 

Parole chiave: Giustizia amministrativa, interesse al ricorso, diritto al giudice.

 

 

3. La Cour constitutionnelle dichiara incostituzionale l’art. 19 delle leggi coordinate sul Consiglio di Stato nella parte in cui, stabilendo i contenuti della notifica di una decisione del giudice amministrativo, non prevede l’obbligo d’indicare la possibilità di esperire un recours en cassation administrative, insieme con le forme e i termini per la proposizione di quest’ultimo. L’indicazione, all’interno della notifica, della possibilità d’impugnare una decisione del giudice amministrativo costituisce infatti una conseguenza del diritto al giudice, riconosciuto all’art. 13 della Costituzione, e del principio generale della buona amministrazione della giustizia.

 

Sent. n. 107 del 16 luglio 2020

 

Parole chiave: Giustizia amministrativa, impugnazione di decisioni del giudice amministrativo, diritto al giudice.

 

 

4. La Cour constitutionnelle dichiara incostituzionale l’art. 9 della legge dell’8 luglio 1976 sui centri pubblici di azione sociale (CPAS) – organismi pubblici responsabili dell’assistenza sociale, i cui membri sono eletti dal Consiglio comunale subito dopo le elezioni municipali – nella parte in cui pone una incompatibilità fra l’appartenenza a questi e lo status di dipendente della Commissione comunitaria comune della Regione di Bruxelles-Capitale. Si tratta, infatti, di una limitazione sproporzionata dei diritti politici riconosciuti all’art. 8 della Costituzione: a raggiungere l’obiettivo perseguito dalla norma censurata – evitare confusioni fra l’assunzione di decisioni in seno ai CPAS e il controllo su queste decisioni, rimesso agli enti locali – risultano idonee le norme che disciplinano lo statuto del personale dei servizi della funzione pubblica.

 

Sent. n. 109 del 16 luglio 2020

 

Parole chiave: Centri pubblici di azione sociale, assistenza sociale, enti locali, diritti politici, limitazioni dei diritti fondamentali.

 

 

5. Il giudice costituzionale belga dichiara l’incostituzionalità della legge del 18 settembre 2017, di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nella parte in cui prevede che l’avvocato sia tenuto all’obbligo di segnalare i sospettati anche qualora questi ultimi abbiano rinunciato, su indicazione dell’avvocato stesso, al compimento dell’azione incriminata.

 

Sent. n. 114 del 24 settembre 2020

 

Parole chiave: Diritto penale, Riciclaggio, Direttiva, Terrorismo.

 

 

6. Secondo il giudice costituzionale belga, l’art. 75 del “Code consulaire”, così come modificato dalla legge del 9 maggio 2018, di attuazione della Direttiva (UE) 2015/637, che detta misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela diplomatica dei cittadini dell’UE non rappresentati nei paesi terzi, è compatibile con la Costituzione se «interpretato nel senso che i rifugiati riconosciuti in Belgio e gli apolidi che risiedono in Belgio sono ricompresi nella nozione di “belgi” ai sensi di tale disposizione».

 

Sent. n. 117 del 24 settembre 2020

 

Parole chiave: Tutela diplomatica, Paesi terzi, Cittadini UE, Esclusione, Rifugiati, Apolidi.

 

 

7. La Cour rigetta il ricorso di annullamento avente ad oggetto la legge del 15 ottobre 2018 relativa all’interruzione di gravidanza. La legge in parola ha depenalizzato l’aborto abrogando gli art. 350 e 351 c.p. e modificando gli art. 352 e 383 del codice stesso. Nello specifico, il giudice costituzionale dichiara infondati i sette rilievi di incostituzionalità invocati dai ricorrenti, evidenziando, tra l’altro, che «les articles 10, 11 et 23 de la Constitution n’imposent pas de considérer qu’un enfant à naître est juridiquement à tous égards l’égal d’une personne née et vivante».

 

Sent. n. 122 del 24 settembre 2020

 

Parole chiave: Gravidanza, Interruzione volontaria, Depenalizzazione.