Rassegna giurisprudenziale – Russia – aprile-giugno 2020

2020-07-16

a cura di Angela Di Gregorio

 

 

1. La Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità del licenziamento del dipendente pubblico in relazione alla “perdita di fiducia” derivante dall’assenza di informazioni sui redditi. Un impiegato era stato licenziato con tale motivazione perché nell’accedere al servizio non aveva presentato informazioni sui beni e sui redditi. Le istanze giurisdizionali avevano ritenuto le dimissioni legittime.

La Corte costituzionale su ricorso dell’ex impiegato ha verificato le norme anticorruzione impugnate e le ha ritenute non in contrasto con la Costituzione. Queste infatti non implicano il licenziamento per non aver presentato le informazioni contestate al momento dell’accesso al servizio, ossia quando il cittadino non aveva lo status di dipendente pubblico. Il licenziamento per perdita di fiducia presuppone l’esistenza dello status di dipendente pubblico al momento della commissione del comportamento corruttivo. La mancata presentazione da parte del candidato delle necessarie informazioni esclude la possibilità della sua nomina. Se invece questi fosse stato già nominato/selezionato lo si potrebbe licenziare non per il comportamento di cui sopra ma per la violazione delle regole di perfezionamento del contratto di servizio. Si tratta non di una misura di responsabilità giuridica, in quanto non connessa ad atti illeciti del cittadino, ma al mancato rispetto da parte dell’organo statale dell’obbligo di rispettare le modalità di accesso dei cittadini al servizio pubblico. Le decisioni giurisdizionali nei confronti del ricorrente devono essere riesaminate.

 

Sentenza della Corte costituzionale del 6 aprile 2020 n. 14 «Sulla verifica della costituzionalità del punto 1.1. del comma 1 dell’art. 37 e del punto 2 del comma 1 dell’art. 59.2 della legge federale “Sul servizio statale civile della FdR” ed anche del punto 2 del comma 1 dell’art. 13.1 della legge federale “Sul contrasto alla corruzione” su ricorso di un cittadino»

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision463219.pdf

 

Parole chiave: funzione pubblica, dimissioni, norme anticorruzione.

 

 

2. La Corte costituzionale ha spiegato come recuperare le spese legali della vittima in caso di cessazione della causa per depenalizzazione del reato. Nei confronti del cittadino era venuto a cessare il procedimento penale per mancanza di fattispecie di reato a causa della depenalizzazione del reato. Di conseguenza il giudice in sede civile ha preteso dal ricorrente, conformemente alle disposizioni del codice civile, il rimborso delle spese legali della vittima. La Corte costituzionale ha ritenuto le disposizioni impugnate del codice civile in contrasto con la Costituzione nella misura in cui non determinano con certezza a chi spetti risarcire le spese della vittima in caso di depenalizzazione del reato. Nei casi di cessazione dei procedimenti penali il codice di procedura penale consente di rimborsare le spese per l’assistenza legale a carico del bilancio federale, e non a carico dell’ex accusato. Ma il codice di procedura penale non precisa se questa regola possa essere applicata in caso di cessazione della causa per depenalizzazione del reato. Tale incertezza consente ai tribunali di rigettare il rimborso delle spese nel processo penale e le vittime le richiedono in sede civile, in quanto il codice civile non lo impedisce. Il legislatore federale deve correggere le disposizioni controverse dopo di che le decisioni giurisdizionali riguardanti il ricorrente devono essere riesaminate.

 

Sentenza della Corte costituzionale del 28 aprile 2020 n. 21 «Sulla verifica della costituzionalità delle disposizioni degli artt. 15 e 1064 del codice civile della FdR su ricorso di un cittadino»

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision466629.pdf

 

Parole chiave: spese legali, codice civile, depenalizzazione del reato.

 

 

3. La Corte costituzionale ha vietato ai tribunali di rifiutare arbitrariamente le dimissioni anticipate dal servizio militare di professione delle madri che allevano figli senza l’ausilio del padre, non privato tuttavia dei diritti genitoriali. Il militare che svolge il servizio militare in maniera professionale ha il diritto di cessare anticipatamente dal servizio per la necessità di occuparsi del figlio che il militare cresce senza il secondo genitore. La ricorrente ha chiesto alla Corte costituzionale di verificare tale disposizione dal momento che le erano state rifiutate le dimissioni nonostante la figlia fosse spesso malata e il padre della bambina lavorasse in altra località. I tribunali hanno fatto riferimento al fatto che il padre non è stato privato dei diritti genitoriali e può periodicamente occuparsi della figlia. La disposizione impugnata non è in contrasto con la Costituzione, in quanto non presuppone un rifiuto ingiustificato di dimissioni dei militari senza una accurata verifica di tutte le circostanze riguardanti l’educazione dei figli da parte di un unico genitore. I tribunali devono considerare le condizioni di salute del bambino, la possibilità di frequentare la scuola materna, le cause che impediscono all’altro genitore di partecipare all’educazione dei figli e di occuparsene. In relazione a ciò le decisioni giudiziarie nella causa della ricorrente devono essere riesaminate.

 

Sentenza della Corte costituzionale della FdR del 27 maggio 2020 n. 26 «Sulla verifica della costituzionalità del comma 5 della lettera “c” del punto 3 dell’art. 51 della legge federale “Sull’obbligo militare e sul servizio militare” su ricorso di una cittadina»

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision471378.pdf

 

Parole chiave: servizio militare professionale, diritti genitoriali, educazione dei figli.

 

 

4. La Corte costituzionale ribadisce che i soggetti federati non possono limitare arbitrariamente i luoghi per lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche. Lo scorso novembre la Corte aveva dichiarato incostituzionale il divieto, imposto da una legge della Repubblica di Komi, di tenere manifestazioni pubbliche in prossimità degli edifici degli organi del potere regionale e municipale. Riferendosi a questa posizione, i cittadini della Regione di Samara avevano tentato di svolgere manifestazioni di protesta ricevendo dalle autorità un rifiuto, ritenuto dai tribunali legittimo, in quanto la legge regionale vieta tali manifestazioni nei pressi di scuole, ospedali, giardini di infanzia e chiese. I ricorrenti si sono dunque rivolti alla Corte costituzionale. Questa ha dichiarato le disposizioni impugnate incostituzionali in quanto oltrepassano i limiti delle competenze legislative regionali e limitano in maniera sproporzionata la libertà di riunione pacifica. Le regioni non hanno il potere di ampliare autonomamente e astrattamente l’elenco stabilito dal legislatore federale dei luoghi dove sono vietate azioni di massa. Il divieto non può giustificarsi con riferimenti formali alla legge. In ogni caso concreto bisogna valutare la minaccia all’ordine ed alla sicurezza pubblica. Il legislatore della Regione di Samara, ed anche quelli di altre regioni, devono inserire nelle leggi regionali le necessarie modifiche. Il legislatore federale deve precisare i limiti delle competenze dei poteri legislativi regionali ed i tribunali devono riesaminare le cause dei ricorrenti.

 

Sentenza della Corte costituzionale della Federazione di Russia del 4 giugno 2020 n. 27 «Sulla verifica della costituzionalità dell’art. 3.4 della legge della Regione di Samara “Sulle modalità di comunicazione dello svolgimento di un evento pubblico e sull’assicurazione di determinate condizioni di realizzazione dei diritti dei cittadini allo svolgimento degli eventi pubblici nella Regione di Samara” su ricorso di tre cittadini»

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision473126.pdf

 

Parole chiave: manifestazioni pubbliche, libertà di riunione, leggi delle entità federate, limitazioni dei diritti fondamentali.

 

 

5. La Corte costituzionale ha chiesto al legislatore di modificare la disposizione sull’uscita dal paese dei figli di genitori divorziati. Un cittadino, cui era stata affidata la figlia su decisione del tribunale, ha richiesto che la madre non portasse la figlia oltre confine senza il suo consenso. Tuttavia, alla figlia è stato vietato del tutto di lasciare il paese anche col padre. Il tribunale ha consentito al ricorrente di portare la figlia solo in un determinato paese e per un tempo limitato cosa che, secondo il cittadino, violerebbe il diritto costituzionale alla libertà di circolazione. La Corte costituzionale ha concordato sul fatto che il divieto, di cui si è fatto promotore un genitore, deve essere applicato ad entrambi i genitori in quanto questi hanno gli stessi diritti e non devono abusarne. Tuttavia, ha ritenuto la disposizione impugnata in contrasto con la Costituzione in quanto non prevede una modalità extragiudiziale per risolvere la questione della possibilità di uscita del minore dal paese se la lite tra i genitori sia stata risolta o sia regolamentata nei confronti di un viaggio specifico. In tal caso l’ingerenza dello Stato è superflua e non conforme alla Costituzione. La Corte ha dunque chiesto al legislatore di modificare la legge in tale ambito, ed ai tribunali di rivedere la causa del ricorrente.

 

Sentenza della Corte costituzionale della FdR del 25 giugno 2020 n. 29 «Sulla verifica della costituzionalità del comma 1 dell’art. 21 della legge federale “Sulle modalità di uscita dalla Federazione di Russia e di ingresso nella Federazione di Russia” su ricorso di un cittadino»


Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision476435.pdf

 

Parole chiave: espatrio minori, genitori divorziati, soluzione extra giudiziale. 

 

 

6. La dichiarazione di incostituzionalità di un atto normativo o sue singole disposizioni è fondamento per il riesame della decisione del tribunale per l’esecuzione della quale era stato iniziato il procedimento esecutivo. La Corte costituzionale ha verificato la costituzionalità delle disposizioni delle leggi impugnate che prevedono che gli atti e loro singole disposizioni dichiarate incostituzionali perdono di efficacia. Il motivo della verifica della costituzionalità derivava dalla richiesta dei cittadini di cessare la procedura esecutiva di sfratto dall’abitazione contestata in quanto il motivo per il suo inizio era stata una decisione giurisdizionale basata su norme dichiarate incostituzionali (o meglio che erano state oggetto di interpretazione costituzionalmente conforme). La Corte costituzionale ha però dichiarato le disposizioni impugnate non in contrasto con la Costituzione in quanto non presuppongono il prosieguo della procedura esecutiva di sfratto dei cittadini che non sono parte del processo costituzionale se la decisione giurisdizionale si basava su atti dichiarati incostituzionali (o che hanno ottenuto una interpretazione conforme a Costituzione) e non è stata eseguita (o è stata eseguita in parte) al momento della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale, prima del riesame della decisione. La dichiarazione di incostituzionalità delle norme è motivo per il riesame della decisione giurisdizionale in esecuzione della quale era stata iniziata la procedura esecutiva e per la cessazione della procedura di esecuzione della decisione del tribunale che ha applicato questi atti nelle cause di soggetti che non erano parti del processo costituzionale. Di conseguenza, la peculiarità dell’eseguibilità della stessa decisione giurisdizionale fino al suo riesame non si tocca. Il legislatore federale deve stabilire il meccanismo di riesame delle decisioni giurisdizionali in simili casi.

 

Sentenza della Corte costituzionale della FdR del 26 giugno 2020 n. 30 «Sulla verifica della costituzionalità dei commi 3 e 5 dell’art. 79 della legge costituzionale federale “Sulla Corte costituzionale della FdR”, del comma 1 dell’art. 439 del codice di procedura civile della FdR e del punto 4 del comma 1 dell’art. 43 della legge federale “Sulla procedura esecutiva” su ricorso di 5 cittadini».

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision476600.pdf

 

Parole chiave: procedura esecutiva, conseguenze della dichiarazione di incostituzionalità, sfratto.