Rassegna giurisprudenziale – Belgio – aprile-giugno 2020

2020-07-16

a cura di Lucia G. Sciannella e Giacomo Delledonne

 

 

1. Nell’ambito di un recours en annullation, la Cour dichiara l’illegittimità costituzionale di svariati articoli del Decreto della Comunità francese del 19 luglio 2017, relativo all’introduzione di corsi di filosofia e di cittadinanza negli istituti scolastici superiori. Al fine di assicurare l’erogazione degli stessi, il legislatore ha introdotto, secondo la Cour, un’ingiustificata disparità di trattamento tra istituti scolastici pubblici e istituti privati per quanto concerne il meccanismo di calcolo dell’anzianità di servizio degli insegnanti, non previsto, invece, per gli insegnanti di religione già in servizio alla data del 30 giugno 2017.

 

Sent. n. 51 del 23 aprile 2020

 

Parole chiave: Insegnamento, Comunità francese, filosofia, cittadinanza, docenza.

 

 

2. Il giudice costituzionale belga annulla la legge del 18 luglio 2018, in materia di redditi complementari occasionali. Il legislatore ha inteso prevedere, per tutti coloro che già svolgono un’attività principale, la possibilità di percepire redditi complementari non tassati sino a un importo massimo annuale di 6000 Euro. In particolare, tale regime è diretto ad essere impiegato nel coworking, nei servizi occasionali tra cittadini e nei servizi erogati mediante piattaforme digitali. Alla luce di un articolato percorso argomentativo, il giudice costituzionale ritiene la misura in esame in contrasto con il dettato costituzionale, in quanto suscettibile di favorire la diffusione di pratiche lavorative sottratte al rispetto della legislazione in materia di sicurezza sociale e di obblighi fiscali.

 

Sent. n. 53 del 23 aprile 2020

 

Parole chiave: Lavoro, coesione sociale, redditi complementari, attività occasionali.

 

 

3. La Cour interviene, con una sentenza parziale di annullamento e una riserva d’interpretazione, in merito alla legittimità costituzionale della legge del 19 settembre 2017, che ha modificato la normativa in tema di ingresso e soggiorno degli stranieri. Nello specifico, la legge in esame consente all’ufficiale di stato civile di rigettare un’istanza di riconoscimento di paternità, maternità o “co-maternità” se ha “indicazioni che si tratti di un riconoscimento fraudolento”, unicamente finalizzato all’ottenimento del permesso di soggiorno in territorio belga. A giudizio della Cour, la decisione dell’ufficiale di stato civile di rigetto dell’istanza di riconoscimento può dirsi legittima solo se tiene in considerazione “l’interesse superiore del minore”. Sotto altro profilo, il giudice costituzionale annulla la legge in esame nella parte in cui non garantisce l’accesso al giudice nei riguardi della decisione di rigetto dell’istanza di riconoscimento assunta dall’ufficiale di stato civile.

 

Sent. n. 58 del 7 maggio 2020

 

Parole chiave: Filiazione, genitori, riconoscimento, minori, stranieri.

 

 

4. La Cour si pronuncia in merito alla legge del 29 novembre 2017, relativa all’erogazione del servizio di trasporto ferroviario in caso di sciopero. Secondo il giudice costituzionale, può ritenersi proporzionale all’obiettivo di garantire continuità al servizio ferroviario, la scelta del legislatore di far svolgere il servizio agli agenti disponibili che, su base volontaria, scelgono di non prendere parte allo sciopero, al fine di impedire il blocco totale del servizio. La Cour annulla però la legge in esame nella parte in cui prevede una sanzione disciplinare nei riguardi dell’agente che non comunica, con congruo anticipo, la propria intenzione di aderire allo sciopero.

 

Sent. n. 67 del 14 maggio 2020

 

Parole chiave: Diritto di sciopero, ferrovie, servizi essenziali, libertà di associazione.

 

 

5. La Cour constitutionnelle dichiara incostituzionale l’art. 14 delle leggi coordinate sul Consiglio di Stato nella parte in cui non consente al destinatario di una decisione della Commissione per la tutela della vita privata in tema di accesso al Registro nazionale delle persone fisiche di presentare un ricorso per annullamento dinanzi alla sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato.

 

Sent. n. 74 del 28 maggio 2020

 

Parole chiave: Consiglio di Stato, autorità amministrativa, Commissione per la tutela della vita privata, ricorso per annullamento.

 

6. La Cour constitutionnelle ha esaminato diverse questioni di costituzionalità riguardanti la legge del 19 marzo 2017 che ha istituito un fondo per il patrocinio a spese dello Stato. Con la sentenza n. 94/2020 l’art. 4 della legge è dichiarato incostituzionale nella parte in cui non ha previsto che il giudice possa esentare dall’onere di contribuire al fondo i condannati in un procedimento penale che si trovino in una situazione economica analoga a quella in cui si trovano i beneficiari del patrocinio a spese dello Stato.

 

Sent. n. 80 del 4 giugno 2020

 

Sent. n. 86 del 18 giugno 2020

 

Sent. n. 94 del 25 giugno 2020

 

 

7. La Cour constitutionnelle ritiene non incompatibile con la Costituzione l’art. 3 del decreto della Comunità francofona in materia di neutralità dell’insegnamento. Tale disposizione viene in rilievo nell’interpretazione che permette agli organi direttivi di un’istituzione scolastica o di istruzione superiore gestita dalla Comunità d’imporre ai propri studenti un divieto totale di portare segni, indumenti o copricapi che riflettano un’opinione politica, filosofica o religiosa. In ambito scolastico, infatti, la libertà di espressione, la libertà religiosa e le libertà di associazione e di riunione possono incontrare varie limitazioni, fra cui quelle stabilite dagli organi direttivi nel rispetto delle norme di rango primario della Comunità. In determinate circostanze, poi, il principio di neutralità crea in capo alle autorità scolastiche non soltanto obblighi di astensione, ma anche obblighi positivi, nei quali può rientrare il divieto di portare segni religiosi o filosofici visibili.

 

Sent. n. 81 del 4 giugno 2020

 

Parole chiave: Libertà d’insegnamento, neutralità dell’insegnamento, libertà religiosa, simboli religiosi o filosofici visibili.

 

 

8. La Cour constitutionnelle si dichiara incompetente a conoscere di un ricorso avente per oggetto di un decreto regio (arrêté royal) adottato nell’ambito dei poteri speciali concessi dal Parlamento all’esecutivo per fronteggiare la crisi Covid-19. Stando all’art. 142 della Costituzione, infatti, i decreti regi non sono annoverati fra gli atti che possono essere sottoposti al controllo di costituzionalità. La Cour constitutionnelle potrà essere adita quando un decreto reale sarà stato oggetto di convalida ad opera del legislatore.

 

Sent. n. 83 del 4 giugno 2020

 

Parole chiave: Crisi Covid-19, poteri speciali, atti assoggettabili al controllo di costituzionalità.

 

 

9. La Cour constitutionnelle rigetta una questione di costituzionalità dell’art. 332 quinquies del codice civile a condizione che tale disposizione sia interpretata nel senso che al giudice è consentito prendere in considerazione l’interesse del figlio la cui madre abbia promosso un’azione giudiziale di riconoscimento della paternità contro il padre biologico in caso di opposizione di quest’ultimo.

 

Sent. n. 92 del 18 giugno 2020

 

Parole chiave: Interesse del figlio, azione giudiziale di riconoscimento della paternità.