Rassegna giurisprudenziale – Belgio – gennaio-marzo 2020

2020-04-20

A cura di Lucia G. Sciannella e Giacomo Delledonne

 

 

 

1. La Cour constitutionnelle rigetta due questioni di costituzionalità dell’art. 99 bis del codice penale. Questa disposizione, secondo cui delle condanne pronunciate da giudici penali di un altro Stato membro dell’Unione europea si tiene conto alle stesse condizioni delle condanne pronunciate da giudici penali belgi, non esclude il potere del giudice di rimodulare la pena in considerazione delle circostanze e se le finalità della pena possono essere conseguite con una sanzione più mite.

 

Sent. n. 6 dell’8 gennaio 2020

 

Link: https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-006f.pdf

 

Sent. n. 8 del 16 gennaio 2020

 

Link: https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-008f.pdf

 

Parole chiave: Reciproco riconoscimento delle decisioni penali, libero apprezzamento del giudice

 

 

 

2. La Cour constitutionnelle dichiara incostituzionale – con decorrenza dall’entrata in vigore di una disciplina sostitutiva, e al più tardi dal 31 dicembre 2020 – la legge del 30 marzo 2018 che introduce un’allocazione di mobilità, che il datore di lavoro può corrispondere al suo dipendente in cambio della rinuncia all’automobile aziendale. La legge, infatti, dà luogo a una differenza di trattamento irragionevole, ai fini fiscali e previdenziali, fra i lavoratori che beneficiano dell’allocazione di mobilità e gli altri lavoratori. Non è garantito che il beneficiario dell’allocazione rinunci ad adoperare il proprio automezzo privato per recarsi al lavoro; inoltre, il prestatore di lavoro che disponga di più automobili aziendali è tenuto a restituirne soltanto una per accedere all’allocazione. Infine, l’ammontare di quest’ultima è determinato sulla base del prezzo di listino dell’automobile restituita, senza tenere conto dell’effettiva distanza abitazione-luogo di lavoro, e dunque dell’impatto sulla mobilità e sull’ambiente, alla cui protezione la legge censurata dovrebbe essere preordinata.

 

Sent. n. 11 del 23 gennaio 2020

 

Link: https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-011f.pdf

 

Parole chiave: Allocazione di mobilità, tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile, principio di eguaglianza

 

 

 

3. Con una pronuncia interpretativa la Cour constitutionnelle rigetta le questioni di costituzionalità di numerose disposizioni della legge del 22 luglio 2018, che disciplinano il regime dei pentiti nell’ambito della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo. In particolare, non è dichiarata incostituzionale la disposizione che accorda al solo pubblico ministero il potere discrezionale di stabilire quali persone possano essere prese in considerazione per beneficiare del regime dei pentiti. Questo, però, a condizione che il pubblico ministero non eserciti tale potere arbitrariamente e non violi i principi di eguaglianza e di non discriminazione. La promessa fatta dal pubblico ministero al pentito dev’essere motivata, e il giudice competente deve verificare se siano rispettate le condizioni di legge e la proporzionalità fra il vantaggio accordato, il reato commesso dal pentito e l’infrazione su cui questi rende dichiarazioni. Per lo stesso motivo, il giudice non omologa il memorandum risultante dalla promessa del pubblico ministero e dalle dichiarazioni del pentito se accerta che quest’ultimo non ha ancora reso dichiarazioni o che le dichiarazioni rese non sono collegate alla promessa. Non appare manifestamente irragionevole, invece, la disposizione che enumera i reati per cui può essere autorizzata l’assunzione di prove in seguito alle dichiarazioni di un pentito. Infine, se è vero che la revoca del memorandum non preclude l’uso delle dichiarazioni rese dal pentito, nondimeno le persone chiamate in causa da tali dichiarazioni conservano la possibilità di contestarne l’affidabilità dinanzi al giudice.

 

Sent. n. 16 del 6 febbraio 2020

 

Link: https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-016f.pdf

 

Parole chiave: Lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, pentiti, parità delle armi, presunzione d’innocenza, principio del contraddittorio

 

 

 

4. La Cour constitutionnelle rigetta una questione di costituzionalità dell’art. L4146-17 del Codice della democrazia locale e del decentramento della Vallonia: queste disposizioni stabiliscono che in caso di convocazione di elezioni comunali anticipate in seguito all’annullamento delle precedenti, l’ultimo giorno utile per iscriversi nel registro elettorale è fissato al giorno che precede la notifica della decisione di annullamento. Ne deriva che i cittadini dell’Unione europea, una volta informati del fatto che avrà luogo un nuovo scrutinio, si trovano nell’impossibilità giuridica di chiedere l’iscrizione nel registro e non possono perciò votare né candidarsi. Le stesse condizioni non si applicano ai cittadini belgi, che sono iscritti d’ufficio nel registro elettorale. Questa differenza di trattamento, però, deriva dall’esigenza di una manifestazione di volontà espressa dal cittadino dell’Unione che voglia partecipare alle elezioni comunali nello Stato membro dove risiede, in linea con l’art. 7 della direttiva 94/80/CE.

 

Sent. n. 18 del 6 febbraio 2020

 

Link: https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-018f.pdf

 

Parole chiave: Cittadinanza dell’Unione europea, elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali, iscrizione nel registro elettorale, principio di eguaglianza

 

 

 

5. La Cour constitutionnelle accoglie parzialmente una questione di costituzionalità avente ad oggetto varie disposizioni della legge del 19 marzo 2017, istitutiva di un fondo relativo al patrocinio a spese dello Stato. Non è illegittima la disposizione secondo cui il contributo destinato ad alimentare tale fondo è versato da coloro che si ritrovano coinvolti in procedimenti giurisdizionali: essa non dà luogo a una lesione del diritto all’accesso alla giustizia né a una discriminazione irragionevole fra chi è tenuto a versare il contributo e la generalità dei contribuenti. Sono invece incostituzionali, perché non superano lo scrutinio di proporzionalità, le disposizioni che pongono l’onere di pagamento di tale contributo a carico di ciascuna delle parti attrici.

 

Sent. n. 22 del 13 febbraio 2020

 

Link: https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-022f.pdf

 

Parole chiave: Patrocinio a spese dello Stato, principio di eguaglianza, diritto all’accesso alla giustizia

 

 

 

6. Con una “réserve d’interprétation”, la Cour rigetta la questione di costituzionalità del Decreto della Regione Vallona del 15 marzo 2018, relativo ai contratti di locazione ad uso abitativo. Per la Corte, tale Decreto, da un lato, soddisfa l’obiettivo del legislatore di creare le condizioni favorevoli all’instaurazione di un clima di fiducia tra le parti e, dall’altro, offre una migliore protezione al locatore, riconoscendogli il diritto di richiedere al locatario informazioni ulteriori riguardanti il proprio status familiare ed economico. Tuttavia, il diritto del locatore di richiedere informazioni al potenziale inquilino non è illimitato, in quanto non può comportare il rischio ad atteggiamenti discriminatori. Pertanto, tale richiesta deve perseguire una finalità legittima e deve giustificarsi alla luce di “motifs sérieux et proportionnés à cette finalité».

 

Sent. n. 23 del 13 febbraio 2020

 

Link: https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-023f.pdf

 

Parole chiave: Locazione, Contratto, Richiesta di informazioni

 

 

 

7. La Cour constitutionnelle rigetta il ricorso di annullamento riguardante la dibattuta legge del 21 marzo 2018, che ha modificato la disciplina del 2007 sull’utilizzo dei sistemi di telesorveglianza, denominata “loi caméra”. In particolare, scopo della legge in esame è quello di autorizzare l’installazione e l’utilizzazione di telecamere di sorveglianza e di nuove tecnologie “UAV”, sia in luoghi pubblici che in luoghi accessibili al pubblico, allo scopo di prevenire atti dolosi contri persone o beni e, in generale, di garantire l’ordine pubblico.

Secondo i ricorrenti, la legge in parola rappresenta un’ingerenza nell’ambito della privacy, in quanto prevede, tra l’altro, la possibilità di registrare e conservare le informazioni e i dati personali raccolti da tali dispositivi. Ma la Cour – alla luce di un’approfondita analisi – assume, in merito, una posizione diversa, ritenendo che «le législateur a ménagé, par les restrictions et garanties qu’il a prévues en matière de délai de conservation, un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et les objectifs poursuivis en matière de maintien de l’ordre et de prévention des infractions».

 

Sent. n. 27 del 20 febbraio 2020

 

Link: https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-027f.pdf

 

Parole chiave: Telesorveglianza, Pubblica sicurezza, Protezione dati personali

 

 

 

8. Con l’annullamento della legge del 28 giugno 2015, la Cour chiude finalmente la sofferta questione riguardante lo smantellamento delle centrali nucleari.

Nel 2003, il legislatore belga aveva fissato un calendario di cessazione progressiva del nucleare per la produzione di energia elettrica sull’intero territorio nazionale, che doveva portare al totale spegnimento dei reattori funzionanti entro il 2025. La legge del 2015 ha invece rivisto tale calendario, prorogando l’attività di produzione di energia nucleare della centrale “Doel 1” per ulteriori dieci anni (fino al 15 febbraio 2025) e rinviando di dieci anni la data di cessazione di produzione di energia nucleare della centrale “Doel 2” (fino al 1° dicembre 2025). Le associazioni ambientaliste “Inter-Environnement Wallonie” e “Bond Beter Leefmilieu” avevano presentato alla Cour un ricorso di annullamento della legge del 2015, invocando, tra l’altro, l’assenza di una valutazione d’impatto ambientale sulla decisione di proroga delle attività dei reattori. In sede di primo ricorso (sent. n. 82/2017), la Cour aveva chiesto alla Corte di giustizia se l’adozione della normativa in esame necessitasse, appunto, di una valutazione d’impatto ambientale. La Corte di giustizia, con decisione del 29 luglio 2019 (Causa C-411/17), ha ritenuto che la proroga dell’utilizzo delle centrali nucleari dovesse ritenersi un’operazione comparabile alla loro messa in opera. Pertanto, la legge belga del 2015, non prevedendo la valutazione d’impatto ambientale, ha violato la normativa comunitaria. Incidentalmente, il giudice comunitario ha tuttavia ammesso la possibilità di derogare a tale all’obbligo normativo, nell’ipotesi in cui lo spegnimento improvviso dei reattori dovesse esporre il Paese al rischio black-out.

Ora, la Cour belga, in linea con quanto deciso dal giudice comunitario, ha annullato la legge del 2015, ma ha posticipato gli effetti dell’incostituzionalità alla fine del 2022, «al fine di evitare la reale e grave minaccia di interruzione della fornitura di elettricità […] che non può essere affrontata con altri mezzi e alternative […] e al fine di consentire al legislatore di portare a termine l’iter legislativo».

 

Sent. n. 34 del 5 marzo 2020

 

Link: https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-034f.pdf

 

Parole chiave: Direttiva VIA, Valutazione d’impatto ambientale, Energia nucleare

 

 

 

9. La Cour annulla parzialmente la c.d. legge “anti-squat”, relativa «alla penetrazione, all’occupazione o al soggiorno illegittimo in altrui proprietà», entrata in vigore il 18 ottobre 2017. In particolare, la legge in parola, nei casi previsti all’art. 442/1, § 1, c.p., consente al procuratore di ordinare l’evacuazione degli edifici occupati, su richiesta del proprietario o di chi ha un titolo di possesso sul bene, «lorsque la demande semble manifestement fondée à première vue». Secondo la Cour, l’edificio occupato, pur senza titolo né diritto, costituisce, a tutti gli effetti, il domicilio degli occupanti. Pertanto, l’atto di sgombero del procuratore del Re viene a definirsi “une ingérence […] dans leur droit au respect de la vie privée et dans leur droit à l’inviolabilité du domicile». In linea di principio, non spetta al procuratore ordinare misure in violazione di diritti e libertà individuali, atteso che, nella specie, un ordine di sgombero deve necessariamente richiedere l’intervento di un giudice indipendente e imparziale, nel rispetto delle garanzie giurisdizionali.

Sent. n. 39 del 12 marzo 2020

 

Link: https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-039f.pdf

 

Parole chiave: Diritto alla casa, Occupazione abusiva, Privacy

 

 

 

10. La Cour annulla l’art. 4, § 1, al. 2 e 3, della legge del 26 marzo 2018, nella parte in cui prevede, in violazione del Regolamento UE n. 883/2004, che i beneficiari di un’indennità sostitutiva del reddito dovessero risultare residenti in Belgio da 10 anni, di cui almeno cinque in maniera continuativa. Secondo il giudice costituzionale, tale previsione normativa «a pour effet de priver du droit à l’allocation de remplacement de revenus un certain nombre de personnes handicapées […]. Cette condition de résidence constitue un recul significatif du degré de protection en matière d’aide sociale».

 

Sent. n. 41 del 12 marzo 2020

 

Link: https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-041f.pdf

 

Parole chiave: Assistenza sociale, Disabilità, Unione europea, Obbligo di residenza

 

 

 

11. La Cour constitutionnelle rigetta una questione di costituzionalità della legge dell’11 aprile 1995 recante una carta dell’iscritto a regimi previdenziali. Questa disposizione, che dà luogo a una differenza di trattamento fra coloro che sollecitano prestazioni sociali e possono perciò invocare la carta e coloro che chiedono di accedere al patrocinio a carico dello Stato, non viola la Costituzione. Quanto alla possibilità di far valere la possibilità del competente ufficio dell’Ordine degli avvocati, esistono rimedi specifici, distinti da quelli previsti dalla carta dell’iscritto a regimi previdenziali.

 

Sent. n. 46 del 26 marzo 2020

 

Link: N.A.

 

Parole chiave: Patrocinio a spese dello Stato, sicurezza sociale, diritto al giusto processo.