Rassegna giurisprudenziale – Germania – gennaio-marzo 2020

2020-04-20

a cura di Francesco Saitto

 

 

1. Il BVerfG ha respinto un ricorso individuale presentato, tra gli altri, da un sindacato, con cui si rivendicava il diritto a veder riconosciuta valenza generale a un contratto collettivo ai sensi della legge in materia (Tarifvertragsgesetz - TVG). Il Tribunale costituzionale federale ha, infatti, ritenuto che, ai sensi dell’art. 9, III, GG, non vi è alcun diritto fondamentale a pretendere il riconoscimento della vincolatività erga omnes, che può, ma non deve necessariamente, essere concessa dal ministero competente (Bundesministerium für Arbeit und Soziales - BMAS). Sulla base di analoghi argomenti, sono stati decisi altri tre ricorsi (1 BvR 593/17, 1 BvR 1104/17 e 1 BvR 1459/17).

 

Beschluss del 10 gennaio 2020 - 1 BvR 4/17

 

Link:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/01/rk20200110_1bvr000417.html

 

Parole chiave: sindacato, efficacia erga omnes, contratti collettivi, art. 9 III GG.

 

 

 

2. Il Tribunale costituzionale ha respinto il ricorso individuale di una tirocinante (Rechtsreferendarin) chiamata a esercitare, nell’ambito di un periodo formativo previsto in Germania in vista del superamento del secondo esame di stato, alcune funzioni proprie del ruolo di giudice nel Land Hesse. Nello svolgimento di alcune specifiche funzioni, il Tribunale ha ritenuto che sia corretto, ai sensi del diritto costituzionale federale, prevedere il rispetto di un divieto di indossare il velo. Rischierebbe di apparire altrimenti violato il principio di neutralità. In particolare, il legislatore, consentendo comunque di esercitare il tirocinio, pur senza dare la possibilità di svolgere tutte le funzioni previste in via ordinaria, avrebbe effettuato un bilanciamento corretto dei diversi interessi in conflitto, per quanto in tal modo si limiti la libertà religiosa di chi invece vorrebbe indossare il velo in ottemperanza con i principi della propria fede. Il giudice Maidowski ha redatto un voto separato.

 

Beschluss del 14 gennaio 2020 - 2 BvR 1333/17

 

Link:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/01/rs20200114_2bvr133317.html

 

Parole chiave: diritto a indossare il velo, ricorso individuale, libertà religiosa, praticanti legali.

 

 

 

3. Il Tribunale costituzionale ha respinto un ricorso individuale rivolto, in particolare, contro il voto favorevole espresso nell’ambito dei lavori del Consiglio dell’Unione europea da parte del rappresentante del Governo tedesco, in merito alla conclusione di un accordo attraverso cui regolare gli scambi commerciali (WPA o Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership; JEFTA) con il Giappone, non ritenendo integrati i presupposti per poter agire.

 

Beschluss del 23 gennaio 2020 - 2 BvR 183/19

 

Link:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/01/rk20200123_2bvr018319.html

 

Parole chiave: WPA, ricorso individuale, accordo commerciale UE-Giappone, art. 38 GG.

 

 

 

4. Il Tribunale costituzionale non ha ritenuto di decidere il ricorso sollevato contro alcuni articoli previsti dalla legge statale del Baden-Württemberg con riferimento all’organizzazione del sistema di istruzione superiore e universitaria del Land (Landeshochschulgesetz). Nello specifico, i ricorrenti sono professori della Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW), che segue un modello organizzativo molto particolare. Tuttavia, nella predisposizione delle regole organizzative impugnate, non è stata riscontrata una violazione dell’art. 5 III GG (Wissenschaftsfreiheit), considerando che il legislatore abbia agito nell’ambito della sua discrezionalità.

 

Beschluss del 5 febbraio 2020 - 1 BvR 1586/14

 

Link:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/02/rk20200205_1bvr158614.html

 

Parole chiave: art. 5 GG, ricorso diretto, sistema scolastico, istruzione, libertà di insegnamento.

 

 

 

5. Il Tribunale costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della legge con cui si autorizzava la ratifica di un Trattato con cui viene istituito un Tribunale unificato dei brevetti a livello europeo (TUB-Tribunale unificato dei brevetti). L’approvazione di questo Trattato è stata considerata dai giudici del secondo Senato strettamente correlata al processo di integrazione europea e pertanto si è ritenuto di dovergli applicare i medesimi vincoli, anche procedurali, sanciti all’art. 23 GG. Nello specifico, il BVerfG ha stabilito che con questo Trattato si è prodotta una modifica sostanziale della Legge fondamentale, senza aver seguito il procedimento necessario, integrando con ciò una violazione del diritto alla partecipazione democratica dei singoli cittadini che avevano presentato ricorso diretto (art. 38 GG). I giudici König, Langenfeld e Maidowski hanno redatto un articolato voto separato assai critico, sottolineando come con questa decisione si sia ampliato in maniera eccessiva il diritto di ricorrere individualmente dinanzi al BVerfG per violazione dell’art. 38 GG, portandolo ben al di là di quanto consentito nei ricorsi ultra vires o di identità costituzionale. Con questa decisione, sembra, infatti, ormai possibile anche solo lamentare il mancato rispetto di norme procedurali legate al raggiungimento di una certa maggioranza prevista all’art. 79 II GG. Con ciò, secondo i tre giudici dissenzienti, si rischia di innescare eccessivi ostacoli sui prossimi possibili passaggi del processo di integrazione.

 

Beschluss del 13 febbraio 2020 - 2 BvR 739/17

 

Link:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/02/rs20200213_2bvr073917.html

 

Parole chiave: Tribunale unificato dei brevetti, ricorso diretto, art. 23 GG, processo di integrazione europea, voto e maggioranza qualificata.

 

 

 

6. Il Tribunale costituzionale ha respinto, senza entrare nel merito e non accettando la causa per la decisione, un ricorso individuale diretto presentato contro la nomina di un nuovo giudice del Bundesverfassungsgericht (il prof. Stephan Harbarth). Sul piano processuale, ha inoltre respinto una istanza della parte in cui, ai sensi dell’art. 18 BVerfGG, veniva richiesta la ricusazione del Presidente del Tribunale.

 

Beschluss del 18 febbraio 2020 - 2 BvR 2082/19

 

Link:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/02/rk20200218_2bvr208219.html

 

Parole chiave: ricorso diretto, ricusazione, nomina giudice costituzionale.

 

 

 

7. Il Tribunale costituzionale ha accolto le azioni, promosse con ricorso diretto, da parte di coloro i quali chiedevano di dichiarare l’incostituzionalità della disposizione che puniva penalmente chi predisponeva, in modo professionale, una qualche forma di supporto per chi avesse deciso di procurarsi la morte (art. 217 codice penale). I ricorsi, tra gli altri, erano stati depositati per molteplici profili da parte di diverse categorie di ricorrenti e, in assenza di ulteriori passaggi, lamentavano direttamente davanti al BVerfG l’incostituzionalità della norma di legge.

In particolare, il Tribunale, partendo dalla centralità del principio di autodeterminazione individuale, ha ritenuto, anche attraverso l’interpretazione congiunta con il diritto convenzionale (CEDU) e in applicazione di un controllo stretto in punto di proporzionalità, che una norma penale che vieti di predisporre servizi di supporto per chi si sia autodeterminato in tal senso rappresenta una compressione dell’art. 2 GG. Pertanto, anche nell’interpretazione restrittiva utilizzata, la disciplina andava comunque ritenuta incostituzionale. La disposizione è stata così dichiarata in contrasto con l’idea per cui stato e società devono rispettare la decisione di morire, assunta autodeterminandosi liberamente, da parte di un singolo. L’art. 2 GG, del resto, include non solo un diritto individuale ad autodeterminarsi circa la decisione di procurarsi la morte, ma anche a chiedere aiuto a terzi a sostegno del proprio proposito. Il Tribunale ha specificato che l’ordinamento, su cui pure incombe un obbligo di proteggere la vita, può ricorrere a una disciplina penale. Tuttavia, la regolazione della materia non può spingersi sino al punto da restringere in maniera eccessiva il diritto ad autodeterminarsi, come accadeva nel caso di specie. L’aver stabilito l’incostituzionalità della misura, conclude il Tribunale costituzionale, non impedisce dunque al legislatore di regolare la materia, né forgia in alcun modo un dovere di prestare aiuto al suicidio in capo a qualcuno. In una serie di pronunce successive, alla luce di questa sanzione di incostituzionalità, il BVerfG ha ritenuto ormai privi di interesse una serie di ricorsi pendenti avverso la medesima disciplina.

 

Urteil del 26 febbraio 2020 - 2 BvR 2347/15

 

Link:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/02/rs20200226_2bvr234715.html

 

Parole chiave: aiuto al suicidio, art. 217 codice penale, ricorso diretto, principio di autodeterminazione.

 

 

 

8. Il Tribunale ha respinto la richiesta di un provvedimento cautelare proposto nell’ambito di un ricorso individuale, tutt’ora pendente, presentato contro la legge del Land di Berlino che regola le sanzioni per chi viola le norme che disciplinano alcune regole in materia di affitti, in particolare con riferimento al loro ammontare. La legge prevede che, violando tali regole, si incorre in un illecito di tipo amministrativo. Analogamente, era stata respinta una richiesta di un provvedimento cautelare contro la stessa legge, prima ancora che fosse sicuro che sarebbe definitivamente entrata in vigore con quel testo il 13 febbraio 2020.

 

Beschluss del 10 marzo 2020 - 1 BvQ 15/20

 

Link:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/03/qk20200310_1bvq001520.html

 

Parole chiave: regole in materia di affitti, illecito amministrativo, provvedimento provvisorio, ricorsi individuali.

 

 

 

9. Il Tribunale costituzionale federale ha respinto la richiesta di emanare un provvedimento cautelare contro un atto considerato lesivo del diritto costituzionale di riunione nell’ambito di un procedimento sollevato con ricorso diretto. Con una ordinanza della città di Karlsruhe, emanata facendo riferimento a un decreto del Land Baden-Württemberg e all’art. 28 dell’Infektionsschutzgesetz (IfSG), veniva infatti vietata una riunione, al fine di contrastare la diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2. Il Tribunale ha ritenuto che i ricorrenti avrebbero primariamente dovuto agire dinanzi al giudice amministrativo.

 

Beschluss del 20 marzo 2020 - 1 BvR 661/20

 

Link:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/03/rk20200320_1bvr066120.html

 

Parole chiave: ricorso individuale; diritto di riunione; provvedimenti cautelari; Coronavirus SARS-CoV-2; principio di sussidiarietà.

 

 

 

10. Il Tribunale costituzionale ha respinto un ricorso individuale diretto contro alcune limitazioni di libertà individuali stabilite in un decreto del Land di Berlino, emanato per contrastare la diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per motivi processuali. In particolare, non è stato considerato correttamente integrato il rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto prima di tutto il ricorrente avrebbe dovuto azionare una specifica forma di tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.

 

Beschluss del 31 marzo 2020 - 1 BvR 712/20

 

Link:  https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/03/rk20200331_1bvr071220.html

 

Parole chiave: ricorso individuale, obblighi di comportamento, Coronavirus SARS-CoV-2, principio di sussidiarietà.