Rassegna giurisprudenziale – Russia – gennaio-marzo 2019

2019-04-16

a cura di Angela Di Gregorio

 

 

1. Se le spese del funzionario pubblico non corrispondono ai redditi legittimamente dichiarati, lo Stato può avocare a se solo i beni che questi ha acquistato nel periodo di svolgimento dell’incarico pubblico che giustifica il relativo controllo. Non si può dunque sottrarre ad un funzionario pubblico un bene acquistato con redditi non dichiarati prima di accedere a tale incarico. La Corte costituzionale ha ritenuto che la disposizione impugnata dal cittadino non consenta di acquisire alla proprietà pubblica dei beni che questi aveva acquistato prima di diventare deputato municipale. La condizione è che né il deputato né il coniuge ricoprissero al momento dell’acquisto del bene un incarico che presupponesse il controllo sulle proprie spese.

 

Sentenza della Corte costituzionale della FdR del 9 gennaio 2019 n. 1 «Sulla verifica della costituzionalità dell’art. 16, comma 1 e dell’art. 17, comma 1 della legge federale “Sul controllo della conformità delle spese di persone che rivestono funzioni pubbliche, e di altre persone, al proprio reddito”» su ricorso di un cittadino.

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision372687.pdf

 

Parole chiave: funzionari pubblici, deputati municipali, controllo sui redditi, patrimonio

 

 

2.La Corte ha affrontato la questione della revisione di un caso al manifestarsi di nuove circostanze nell’ambito del processo civile. La disposizione impugnata del codice di procedura civile non impedisce, ad opinione della Corte, la revisione per nuove circostanze di una decisione esecutiva, indipendentemente dal momento in cui il tribunale, su richiesta di chi chiede la revisione, abbia dichiarato illegittimo l’atto giuridico normativo posto alla base della decisione. La Corte ha dunque dichiarato la disposizione impugnata conforme alla Costituzione ed ha prescritto la revisione della causa del ricorrente.

 

Sentenza della Corte costituzionale della FdR dell’11 gennaio 2019 n. 2  «Sulla verifica della costituzionalità dell’art. 392, comma 4 punto 1 del codice di procedura civile della FdR» su ricorso di un cittadino.

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision373491.pdf

 

Parole chiave: processo civile, revisione sentenze, nuove circostanze

 

 

3. La Corte costituzionale ha chiesto al legislatore di precisare in che termini vada intesa la limitazione della partecipazione del capitale straniero ai media russi. Si trattava di valutare la costituzionalità della disposizione che impedisce a Stati esteri, loro organizzazioni e cittadini, a russi provvisti di doppia cittadinanza di essere fondatori di media in Russia. La quota di partecipazione straniera nel capitale costitutivo dell’organizzazione che fonda il mass media non deve oltrepassare il 20%. La Corte ha dichiarato la disposizione incostituzionale perché non abbastanza precisa. In particolare l’utilizzo del concetto di «partecipante ai mass media» non sarebbe stato chiaro. Di conseguenza, sarebbe difficile stabilire a chi precisamente si rivolge il divieto legislativo, se alla stessa società che costituisce/fonda i media, alla società che si occupa delle trasmissioni oppure a quella che possiede quote (azioni) nel capitale costitutivo dei media. Non è chiaro se il cittadino russo in possesso di doppia cittadinanza possa esercitare i diritti aziendali nell’ambito della partecipazione al 20%. In tali condizioni sorgono rischi sia per i diritti di proprietà dell’azionista, sia della stessa compagnia.

 

Sentenza della Corte costituzionale della FdR del 17 gennaio 2019 n. 4 «Sulla verifica della costituzionalità dell’art. 19.1 della legge della FdR “Sui mezzi di informazione di massa” su ricorso di un cittadino».


Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision374685.pdf

 

Parole chiave: mass media, partecipazione in quota capitale, Stati esteri, organizzazioni

 

 

4. La Corte costituzionale ha affrontato la questione degli indennizzi per l’esproprio di terreni su territori accorpati alla città di Mosca. Nel 2012 la città di Mosca si era estesa a detrimento del territorio circostante (detto “Podmoskov’e”). Sui territori aggiunti era stata introdotta una procedura particolare di esproprio dei beni immobili per la collocazione di oggetti di rilevanza federale e regionale. La Corte ha verificato la disposizione secondo la quale il valore dei beni immobili sottratti ai proprietari si determina al giorno precedente la decisione di approvazione della documentazione di pianificazione dei territori. La disposizione è stata dichiarata incostituzionale in quanto non consente di tenere conto del mutamento del valore di mercato nel caso in cui dal momento di adozione di tale decisione sia già trascorso molto tempo. Per questo il proprietario non può ottenere un indennizzo equivalente. Il legislatore federale deve introdurre modifiche e fino a quel momento bisogna considerare il valore del bene considerando anche l’indicizzazione.

 

Sentenza dell’11 febbraio 2019 n. 9 «Sulla verifica della costituzionalità dell’art. 13, comma 5 della legge federale “Sulle peculiarità della regolamentazione di singoli rapporti giuridici in relazione all’accorpamento al soggetto della FdR – città di rilevanza federale di Mosca – di territori e sull’inserimento di modifiche in alcuni atti legislativi della FdR», su ricorso di due cittadini.

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision382419.pdf

 

Parole chiave: indennizzi, esproprio, città di rilevanza federale, Mosca

 

 

5. La Corte costituzionale ha affrontato la questione dell’imposta patrimoniale delle persone fisiche nelle regioni dove ancora non si applica il valore catastale. La Corte ha verificato la costituzionalità delle disposizioni del codice tributario ai sensi delle quali le municipalità possono transitare al calcolo dell’imposta sui beni delle persone fisiche in base al valore catastale dopo che la regione abbia approvato i risultati dell’accertamento dello stesso. Entro il 2020 la regione stabilisce una data unica a partire dalla quale l’imposta si calcola in base a tale valore. Se non si è proceduto in tal senso, si applica il valore inventariale. Le disposizioni sono dichiarate conformi a Costituzione in quanto presuppongono che ai fini tributari si può utilizzare il valore catastale già stabilito per un concreto oggetto anche se la regione non lo applica ufficialmente. Se invece il valore catastale non è determinato, allora bisogna considerare quello di mercato. Se l’imposta calcolata in base al valore inventariale eccede sensibilmente la somma catastale presunta, allora il cittadino nella controversia tributaria ha il diritto di chiedere che venga utilizzato il valore catastale (o di mercato). In caso contrario si violerebbero i principi di eguaglianza e imparzialità.

 

Sentenza della Corte costituzionale della FdR del 15 febbraio 2019 n. 10 «Sulla verifica della costituzionalità dell’art. 402 del codice tributario della FdR» su ricorso di un cittadino.

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision383836.pdf

 

Parole chiave: valore catastale, immobili, imposta patrimoniale

 

 

6. I militari riconosciuti non abili al servizio per un’invalidità subita come conseguenza di azioni di lotta al terrorismo, hanno il diritto a ricevere contemporaneamente due sussidi. Si tratta del sussidio per i militari congedati dal servizio per inabilità dovuta ad un trauma bellico e di quello concesso a chi ha partecipato alla lotta al terrorismo divenendo di conseguenza invalido. Sono sussidi di natura differente. Le disposizioni che impediscono il cumulo dei due tipi di sussidio sono dunque dichiarate dalla Corte non conformi a Costituzione.

 

Sentenza della Corte costituzionale della FdR del 29 marzo 2019 n. 16 «Sulla verifica della costituzionalità dell’art. 21, comma 6 della legge federale “Sul contrasto al terrorismo” e dell’art. 3, comma 15 della legge federale “Sull’assegnazione di benefici in danaro ai militari e sulla concessione ad essi di singoli pagamenti”» su ricorso di un cittadino

 

Link: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision393482.pdf

 

Parole chiave: sussidi, militari, invalidità, lotta al terrorismo